Come diventare Coordinatore della Sicurezza: i requisiti (invariato)

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Per diventare coordinatore della sicurezza nei cantieri servono tre requisiti: un titolo di studio tecnico tra quelli indicati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 (laurea o diploma), un periodo di esperienza nel settore delle costruzioni che va da 1 a 3 anni a seconda del titolo, e l’attestato di un corso di almeno 120 ore con verifica finale, organizzato secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Con questi requisiti si può fare sia il coordinatore in fase di progettazione (CSP) sia quello in fase di esecuzione (CSE). Una volta abilitati, bisogna poi fare 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni.
In breve
- I requisiti sono fissati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e valgono allo stesso modo per CSP e CSE.
- Titolo ed esperienza: laurea magistrale + 1 anno, laurea triennale + 2 anni, diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico + 3 anni.
- Corso: almeno 120 ore in quattro moduli, con verifica finale; si segue in aula o in videoconferenza sincrona, mentre in e-learning è ammesso solo il modulo giuridico.
- Esoneri: non devono fare il corso i laureati magistrali LM-26 e pochi altri casi previsti dalla legge.
- L’essere RSPP non abilita a fare il coordinatore: dà solo un credito parziale sul corso.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Chi è il coordinatore della sicurezza
Il coordinatore per la sicurezza è il tecnico che il committente (o il responsabile dei lavori) nomina nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90 del D.Lgs. 81/2008). Non serve quindi in ogni cantiere: se lavora una sola impresa dall’inizio alla fine, il coordinatore non è obbligatorio.
Le funzioni sono due. Il CSP lavora durante la progettazione e redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera; il CSE segue i lavori, verifica i piani operativi delle imprese e coordina chi opera in cantiere. Possono essere la stessa persona. Compiti, poteri e differenze sono spiegati nella guida a CSP e CSE.
Di solito il coordinatore è un libero professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito) che riceve un incarico per ogni cantiere, con un compenso concordato con il committente. Molti lo affiancano ad altre attività sulla sicurezza, come quella di RSPP nelle aziende: competenze e sbocchi di chi si occupa di sicurezza a tempo pieno sono descritti nella guida all’ingegnere della sicurezza.
Requisiti per diventare coordinatore della sicurezza
L’art. 98, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 lega il titolo di studio agli anni di esperienza nelle costruzioni. L’esperienza deve essere attestata da datori di lavoro o committenti.
| Titolo di studio | Esperienza nel settore delle costruzioni | Norma |
|---|---|---|
| Laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (o laurea specialistica o vecchio ordinamento equivalenti) | almeno 1 anno | art. 98, c. 1, lett. a) |
| Laurea triennale nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 (o classi equivalenti del vecchio ordinamento), oppure laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT/4) | almeno 2 anni | art. 98, c. 1, lett. b) |
| Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico | almeno 3 anni | art. 98, c. 1, lett. c) |
| Laurea magistrale LM-26 (ingegneria della sicurezza) | non deve frequentare il corso | art. 98, c. 4 |
La laurea in Tecniche della prevenzione (L/SNT/4) è stata aggiunta nel 2023 (DL 48/2023, convertito dalla L. 85/2023). Chi ha un titolo diverso da quelli elencati, per esempio una laurea non tecnica, non può fare il coordinatore, anche se ha esperienza o ha già frequentato corsi sulla sicurezza.
L’art. 98 chiede il titolo di studio, non l’iscrizione a un albo. Chi però svolge l’incarico come libero professionista è soggetto anche alle regole della propria professione.
Un geometra può fare il coordinatore?
Sì. Con il diploma di geometra (o di perito industriale, perito agrario o agrotecnico) servono almeno 3 anni di attività nel settore delle costruzioni, attestati da datori di lavoro o committenti, e il corso da 120 ore. Una volta abilitato, il geometra può svolgere sia la funzione di CSP sia quella di CSE.
Il corso da 120 ore: moduli e modalità
Oltre al titolo serve l’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, di un corso specifico in materia di sicurezza (art. 98, c. 2). Il corso è organizzato dalle Regioni o, in alternativa, da soggetti come l’INAIL, gli ordini e i collegi professionali, le università, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici dell’edilizia.
Dal 2025 durata, contenuti e modalità sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito gli accordi precedenti. Il corso dura almeno 120 ore:
| Modulo | Ore minime | Si può seguire in e-learning? |
|---|---|---|
| Giuridico | 28 | sì |
| Tecnico | 52 | no: aula o videoconferenza sincrona |
| Metodologico/organizzativo | 16 | no: aula o videoconferenza sincrona |
| Parte pratica | 24 | no: aula o videoconferenza sincrona |
La verifica finale è obbligatoria: l’Accordo prevede un test per il modulo giuridico e una simulazione per il modulo tecnico. In pratica, quindi, il corso da 120 ore non si può fare tutto online in modalità asincrona: si può seguire a distanza solo in videoconferenza sincrona, cioè con lezioni in diretta, mentre l’e-learning vale per il solo modulo giuridico.
La possibilità di seguire online il modulo giuridico non è nuova: l’aveva introdotta il D.Lgs. 151/2015, modificando l’art. 98, comma 3, con un rinvio all’Accordo del 21 dicembre 2011. Quell’accordo oggi è abrogato e le regole da seguire sono quelle dell’Accordo 2025, il cui periodo transitorio è concluso. Chi ha completato il corso secondo le regole precedenti mantiene il proprio attestato: l’Accordo 2025 riconosce un credito formativo totale.
Chi è già RSPP deve rifare tutto il corso?
Sì, in gran parte. Il percorso dell’RSPP (moduli A, B e C) non abilita a fare il coordinatore. L’Accordo 2025 riconosce però un credito parziale: per esempio, il Modulo A dell’RSPP vale per il modulo giuridico del corso da coordinatore, mentre restano da fare il modulo tecnico, quello metodologico/organizzativo e la parte pratica. Il confronto completo tra i due percorsi, compreso l’aggiornamento che vale per entrambi, è nella guida agli obblighi formativi di coordinatore e RSPP; chi vuole fare il percorso inverso trova i requisiti nella guida su come diventare RSPP.
Chi non deve fare il corso
L’art. 98, comma 4, esonera dall’attestato del corso:
- chi ha la laurea magistrale LM-26 (ingegneria della sicurezza);
- chi presenta un certificato universitario che attesta il superamento di un esame con i contenuti minimi del corso, oppure l’attestato di un corso di perfezionamento universitario con programmi e modalità conformi;
- chi, non più in servizio, ha svolto per almeno 5 anni attività tecnica sulla sicurezza nelle costruzioni come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
L’esonero riguarda il corso base, non l’aggiornamento: anche chi è esonerato deve fare le 40 ore ogni 5 anni.
Cosa fa il coordinatore una volta abilitato
Con l’abilitazione si può ricevere l’incarico. Il CSP si nomina insieme all’incarico di progettazione, il CSE prima dell’affidamento dei lavori; i nomi dei coordinatori vanno indicati nel cartello di cantiere. Il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese che eseguono i lavori, un loro dipendente o il loro RSPP (art. 89).
I compiti sono fissati dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008. In sintesi:
- il CSP redige il PSC e il fascicolo dell’opera prima della richiesta delle offerte alle imprese;
- il CSE verifica l’applicazione del PSC, controlla l’idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese, organizza il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi, contesta per iscritto le inosservanze e, in caso di pericolo grave e imminente, sospende le singole lavorazioni.
Il PSC è il documento centrale del lavoro del coordinatore: come si distingue dal POS è spiegato nella guida a PSC e POS. Chi vuole prepararsi a scriverlo e a gestirlo può seguire il Corso PSC – Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere di Unione Professionisti, in e-learning, che tratta contenuti del piano, interferenze tra lavorazioni e ruoli di CSP, CSE e imprese con esempi pratici. È un corso di approfondimento: non sostituisce il corso abilitante da 120 ore. Quali documenti il CSE deve tenere e verificare in cantiere è spiegato nella guida ai documenti del coordinatore per la sicurezza.
Il coordinatore lavora spesso a contatto con il servizio di prevenzione e protezione delle imprese, che ha compiti diversi: il SPP si occupa della sicurezza della singola azienda, il coordinatore delle interferenze tra le imprese nel cantiere.
Dopo l’abilitazione: l’aggiornamento obbligatorio
L’abilitazione va mantenuta con almeno 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni, che si possono seguire anche interamente in e-learning e si chiudono con una verifica finale. Le regole dell’Accordo 2025 sono precise:
- dopo i primi 5 anni dall’abilitazione, all’atto di ogni incarico il coordinatore deve poter dimostrare 40 ore di aggiornamento nei 5 anni precedenti;
- senza aggiornamento la funzione non si può esercitare; si torna in regola completando le ore, ma oltre i 10 anni senza aggiornamento va rifatto il corso da 120 ore.
Scadenze, recupero e casi particolari sono spiegati nella guida all’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza. Per le 40 ore c’è il Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di Unione Professionisti, in e-learning, dedicato a CSP e CSE e conforme all’Accordo del 17 aprile 2025.
Corsi correlati
Domande frequenti
Servono un titolo di studio tra quelli dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, un’esperienza nel settore delle costruzioni di 1, 2 o 3 anni a seconda del titolo e l’attestato di un corso di almeno 120 ore con verifica finale. Gli stessi requisiti valgono per il CSP e per il CSE.
Sì. Con il diploma di geometra servono almeno 3 anni di attività nel settore delle costruzioni, attestati da datori di lavoro o committenti, e il corso da 120 ore. Lo stesso vale per periti industriali, periti agrari e agrotecnici.
In parte. Si può seguire in videoconferenza sincrona, cioè con lezioni in diretta, ma in e-learning è ammesso solo il modulo giuridico di 28 ore. La verifica finale è sempre obbligatoria.
No. Il percorso dell’RSPP non abilita a fare il coordinatore: dà un credito parziale (per esempio il Modulo A vale per il modulo giuridico), ma vanno completati gli altri moduli del corso e superata la verifica finale.
No. L’art. 98, comma 4, esonera dal corso i laureati magistrali LM-26. Resta però l’obbligo di aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.
L’art. 98 non la elenca tra i requisiti: chiede il titolo di studio, l’esperienza e il corso. Chi svolge l’incarico come libero professionista deve però rispettare anche le regole della propria professione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 89 (definizioni e incompatibilità del CSE), art. 90 (quando si nominano i coordinatori), artt. 91 e 92 (compiti di CSP e CSE), art. 98 (requisiti professionali, corso, e-learning, esoneri).
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 – art. 14: aggiunta della laurea L/SNT/4 tra i titoli dell’art. 98.
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – art. 20: e-learning per il modulo giuridico e per l’aggiornamento (art. 98, c. 3).
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (GU n. 119 del 24/05/2025) – durata e moduli del corso, modalità (videoconferenza, e-learning), verifica finale, crediti formativi, aggiornamento.
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