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Aggiornamento del coordinatore per la sicurezza: ogni quanti anni e cosa fare se è scaduto

Coordinatore per la sicurezza che segue il corso di aggiornamento online
Normative, Professionisti
Autore: Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2026Categorie: Normative, Professionisti

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Corso Di Aggiornamento Per Coordinatore Della Sicurezza

Il Corso di Aggiornamento per CSE e CSP da 40 ore per mantenere l'abilitazione come Coordinatore della Sicurezza. Aggiornamento quinquennale obbligatorio ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08, con attestato valido su tutto il territorio nazionale.

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Pubblicato il

Il coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE) deve fare almeno 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni, e le può seguire anche tutte online, in e-learning. Lo prevede l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Se l’aggiornamento è scaduto, l’abilitazione non si perde subito, ma non si possono accettare né svolgere incarichi finché non si completano le ore mancanti. Il recupero è possibile anche in ritardo; oltre i 10 anni senza aggiornamento, però, il titolo decade e bisogna rifare il corso base di 120 ore.

In breve

  • Ogni quanto: 40 ore ogni 5 anni, per chi fa il CSP e per chi fa il CSE.
  • Come: in aula, in videoconferenza o in e-learning per tutte le 40 ore; valgono anche convegni e seminari sui temi giusti, sempre con verifica finale.
  • Al momento dell’incarico: dopo i primi 5 anni dall’abilitazione, il coordinatore deve poter dimostrare 40 ore di aggiornamento nei 5 anni precedenti l’incarico.
  • Se è scaduto: non si esercita fino al completamento delle ore; si recupera senza rifare il corso base entro 10 anni.
  • Oltre 10 anni senza aggiornamento: va ripetuto il corso abilitante.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Ogni quanti anni si aggiorna il coordinatore per la sicurezza
  2. L’aggiornamento si può fare online?
  3. Aggiornamento del coordinatore scaduto: cosa succede
  4. Come rimettersi in regola
  5. L’aggiornamento RSPP vale anche per il coordinatore?
  6. Cosa deve controllare il committente
  7. Domande frequenti
  8. Riferimenti normativi

Ogni quanti anni si aggiorna il coordinatore per la sicurezza

L’aggiornamento del coordinatore è quinquennale e dura almeno 40 ore. Lo dice la Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito gli accordi del 2011-2016 e oggi si applica pienamente: il suo periodo transitorio è concluso. L’obbligo vale allo stesso modo per il coordinatore in fase di progettazione e per quello in fase di esecuzione, perché l’abilitazione è unica: le differenze tra le due funzioni sono spiegate nella guida a CSP e CSE.

L’Accordo chiede che l’aggiornamento si faccia “con le stesse modalità previste per gli RSPP”. Per gli RSPP il monte ore può essere distribuito nell’arco dei 5 anni: non serve quindi fare le 40 ore tutte insieme alla fine del quinquennio, si possono suddividere in più corsi.

Come si conta il quinquennio
La regola nuova, che l’Accordo 2025 scrive in modo esplicito, guarda al momento dell’incarico: trascorsi 5 anni dalla prima abilitazione, il coordinatore deve poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, di aver frequentato almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio precedente.

Un esempio, applicando la regola alla lettera. Un geometra ha concluso il corso da 120 ore il 10 marzo 2019. Fino al 10 marzo 2024 non deve dimostrare ore di aggiornamento. Se il 1° dicembre 2026 riceve l’incarico di CSE, deve poter mostrare al committente attestati per almeno 40 ore di aggiornamento frequentate tra il 1° dicembre 2021 e il 1° dicembre 2026. Per ogni nuovo incarico la verifica si ripete sui 5 anni precedenti.

Per questo la vecchia formula “l’aggiornamento scade 5 anni dopo l’ultimo corso” non basta più: conviene tenere un calendario delle ore e distribuirle negli anni, in modo da avere sempre almeno 40 ore negli ultimi 5.

L’aggiornamento si può fare online?

Sì. Per l’aggiornamento dei coordinatori l’Accordo 2025 ammette tutte le modalità: presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning, anche per l’intero monte ore. Era già così prima: l’art. 98, c. 3, del D.Lgs. 81/2008 consente l’e-learning per i corsi di aggiornamento.

Attenzione a non confondere l’aggiornamento con il corso base: per il corso abilitante da 120 ore l’e-learning è ammesso solo per il modulo giuridico (28 ore); il resto si segue in aula o in videoconferenza sincrona.

Due regole valgono qualunque sia la modalità:

  • verifica finale obbligatoria: anche i corsi di aggiornamento dei coordinatori si chiudono con una verifica dell’apprendimento, di cui il soggetto formatore redige il verbale (FAQ del Ministero del Lavoro sull’Accordo, n. 47 e n. 51);
  • contenuti pertinenti: l’aggiornamento non può ripetere gli argomenti del corso base e deve trattare evoluzioni normative, tecniche e organizzative.

Convegni e seminari valgono?
Sì, se trattano materie coerenti con il ruolo di coordinatore. Il soggetto che li organizza deve tenere il registro delle presenze e, secondo le FAQ ministeriali e l’interpello n. 1/2026, anche per convegni e seminari validi come aggiornamento serve la verifica finale. Non valgono invece i corsi per altre qualifiche (dirigenti, preposti, addetti antincendio, primo soccorso, gestione delle emergenze) e alcuni moduli dell’Accordo, come i moduli aggiuntivi per i cantieri o i moduli B di specializzazione RSPP.

Aggiornamento del coordinatore scaduto: cosa succede

Secondo l’Accordo 2025, quando la formazione è un titolo abilitativo, come per il coordinatore, la funzione non è esercitabile finché non si completa l’aggiornamento previsto. In pratica, con l’aggiornamento scaduto:

  • il coordinatore non perde subito il titolo: il credito del corso da 120 ore resta valido;
  • non può accettare nuovi incarichi come CSP o CSE, perché all’atto della nomina non è in grado di dimostrare le 40 ore negli ultimi 5 anni;
  • torna a esercitare appena completa le ore mancanti, anche se le recupera in ritardo.
Situazione Cosa puoi fare
Almeno 40 ore di aggiornamento negli ultimi 5 anni (o meno di 5 anni dall’abilitazione) sei in regola: puoi accettare incarichi di CSP e CSE
Aggiornamento incompleto, ma meno di 10 anni senza aggiornamento non puoi esercitare; completi le ore mancanti e torni operativo, senza rifare il corso base
Più di 10 anni senza aggiornamento il titolo è decaduto: devi rifare il corso abilitante da 120 ore
Al momento della nomina consegni al committente l’attestato del corso base e gli attestati di aggiornamento degli ultimi 5 anni

Posso finire i cantieri in corso?
L’Accordo dice che la funzione non è esercitabile senza aggiornamento, ma non distingue in modo esplicito tra incarichi nuovi e incarichi già in corso, e non abbiamo trovato chiarimenti ufficiali su questo punto. La scelta prudente è non arrivare alla scadenza durante un incarico: se ci si accorge che le ore negli ultimi 5 anni stanno per scendere sotto le 40, conviene completarle subito e avvisare il committente.

Ci sono sanzioni?
L’art. 158 del D.Lgs. 81/2008, che punisce i coordinatori, non prevede una sanzione specifica per il mancato aggiornamento. Questo non vuol dire che non ci siano conseguenze. Il committente deve nominare un CSE in possesso dei requisiti dell’art. 98 (art. 90, c. 4) e l’art. 98 richiama espressamente l’obbligo di aggiornamento; la mancata designazione del coordinatore quando è obbligatoria è punita dall’art. 157 con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €. Se questa sanzione si applichi anche alla nomina di un coordinatore non aggiornato non risulta da chiarimenti ufficiali. Resta poi il rischio più concreto: in caso di infortunio, un coordinatore che lavora senza i requisiti è in una posizione molto più debole, sul piano penale e civile.

Come rimettersi in regola

1. Conta le ore di aggiornamento che hai fatto negli ultimi 5 anni e controlla di avere gli attestati, con la verifica finale superata.

2. Calcola da quanto tempo non ti aggiorni: entro 10 anni basta completare le ore mancanti; oltre, devi rifare il corso abilitante, come spiegato nella guida su come diventare coordinatore della sicurezza.

3. Completa le ore con un corso di aggiornamento valido, anche online, prima di accettare un nuovo incarico.

4. Conserva gli attestati: sono la prova da consegnare al committente a ogni nomina.

Per completare le 40 ore c’è il Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di Unione Professionisti: 40 ore in e-learning, da seguire quando vuoi e da qualsiasi dispositivo, con contenuti dedicati a CSP e CSE e conformi all’Accordo del 17 aprile 2025.

L’aggiornamento RSPP vale anche per il coordinatore?

Secondo la tabella dei crediti per l’aggiornamento allegata all’Accordo 2025, l’aggiornamento RSPP dà credito totale per l’aggiornamento di CSP e CSE e, al contrario, l’aggiornamento del coordinatore vale per intero per RSPP e ASPP. Chi svolge entrambi i ruoli può quindi organizzare un unico percorso di 40 ore, purché i contenuti siano coerenti con le due funzioni. Le regole per chi è sia coordinatore sia RSPP sono spiegate nella guida agli obblighi formativi di coordinatore e RSPP; il percorso dell’RSPP, dai moduli A, B e C all’aggiornamento, è in quella su come diventare RSPP.

Il coordinatore lavora spesso a fianco del servizio di prevenzione e protezione delle imprese e molti coordinatori sono ingegneri che si occupano di sicurezza a tempo pieno: competenze e sbocchi di questa professione sono descritti nella guida all’ingegnere della sicurezza.

Cosa deve controllare il committente

Chi nomina il coordinatore, committente o responsabile dei lavori, fa bene a chiedere prima dell’incarico:

  • l’attestato del corso abilitante (o il titolo che esonera, come la laurea magistrale LM-26) e il titolo di studio con l’esperienza richiesta dall’art. 98;
  • se sono passati più di 5 anni dall’abilitazione, gli attestati di aggiornamento che coprono almeno 40 ore nei 5 anni precedenti la nomina, con la verifica finale.

È un controllo semplice, che tutela il committente sia nei confronti dell’organo di vigilanza sia in caso di infortunio.

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Domande frequenti

Ogni quanti anni si aggiorna il coordinatore per la sicurezza?2026-10-29T11:46:19+01:00

Ogni 5 anni, con almeno 40 ore di aggiornamento, sia per il CSP sia per il CSE. Le ore si possono distribuire nei 5 anni. Dopo i primi 5 anni dall’abilitazione, a ogni nuovo incarico il coordinatore deve poter dimostrare 40 ore di aggiornamento nei 5 anni precedenti.

L’aggiornamento del coordinatore si può fare online?2026-10-29T11:46:18+01:00

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 2025 ammette l’e-learning per tutte le 40 ore dell’aggiornamento, oltre all’aula e alla videoconferenza. Il corso deve chiudersi con la verifica finale. Per il corso base da 120 ore, invece, l’e-learning vale solo per il modulo giuridico.

Ho l’aggiornamento scaduto: cosa devo fare?2026-10-29T11:46:17+01:00

Smetti di accettare incarichi e completa le ore mancanti con un corso valido: appena le hai completate puoi tornare a esercitare. Se non ti aggiorni da più di 10 anni, invece, devi rifare il corso abilitante da 120 ore.

Se l’aggiornamento è scaduto posso finire i cantieri in corso?2026-10-29T11:46:16+01:00

L’Accordo dice che la funzione non è esercitabile senza aggiornamento e non fa eccezioni esplicite per gli incarichi già in corso. La scelta prudente è completare subito le ore mancanti e informare il committente.

Dopo quanti anni senza aggiornamento si rifà il corso da 120 ore?2026-10-29T11:46:15+01:00

Dopo 10 anni. Entro questo limite il credito del corso base resta valido e basta completare l’aggiornamento, anche in ritardo; oltre, il titolo decade e il corso abilitante va ripetuto.

L’aggiornamento RSPP vale per il coordinatore?2026-10-29T11:46:14+01:00

Sì, secondo la tabella dei crediti dell’Accordo 2025 l’aggiornamento RSPP dà credito totale per quello del coordinatore e viceversa. Corsi per altre qualifiche, come preposti, dirigenti, antincendio o primo soccorso, non valgono.

Riferimenti normativi

  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (GU n. 119 del 24/05/2025) – Parte III (aggiornamento quinquennale, funzione non esercitabile, limite dei 10 anni, verifica all’incarico, convegni e seminari), Parte IV (modalità e-learning e videoconferenza), tabella dei crediti per l’aggiornamento.
  • FAQ del Ministero del Lavoro sull’Accordo n. 59/2025 (27/03/2026) – in particolare n. 8 (oltre 10 anni il corso abilitante va ripetuto), n. 47 e n. 51 (verifica finale nell’aggiornamento).
  • Interpello n. 1/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza (16/04/2026) – verifica finale anche per convegni e seminari validi come aggiornamento.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 90, c. 4 (nomina del CSE con i requisiti dell’art. 98), art. 98 (requisiti, obbligo di aggiornamento, e-learning), art. 157 e art. 158 (sanzioni).

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