CSE e CSP: compiti, mansioni e differenze

Geometri, Ingegneri, Normative
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Il corso presenta il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e approfondisce il tema della gestione quotidiana della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. L'obiettivo è quello di fornire conoscenze base sul coordinamento della sicurezza nei cantieri, compresa tutta la documentazione…
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Il CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) organizza la sicurezza del cantiere prima che i lavori vengano affidati: redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera. Il CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fa applicare quelle misure durante i lavori: verifica i piani delle imprese, coordina chi lavora in cantiere e, in caso di pericolo grave e imminente, sospende le lavorazioni. Tutti e due servono quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e li nomina il committente o il responsabile dei lavori. Possono essere la stessa persona, se ha i requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
In breve
- CSP e CSE sono obbligatori nei cantieri con più imprese esecutrici, anche se lavorano in momenti diversi (art. 90 del D.Lgs. 81/2008).
- Il CSP si nomina insieme all’incarico di progettazione; il CSE prima dell’affidamento dei lavori.
- Il CSP redige PSC e fascicolo; il CSE ne verifica l’applicazione, controlla l’idoneità dei POS e li aggiorna mentre i lavori vanno avanti.
- Il CSE propone al committente la sospensione dei lavori per le inosservanze, ma sospende direttamente le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.
- Le due funzioni possono essere svolte dalla stessa persona; il CSE però non può essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, un suo dipendente o il suo RSPP.
Di cosa parliamo in questo articolo:
- CSP e CSE: le differenze in sintesi
- Quando sono obbligatori CSP e CSE
- Compiti del CSP: il coordinatore in fase di progettazione
- Compiti del CSE: il coordinatore in fase di esecuzione
- CSP e CSE possono coincidere?
- Requisiti per fare il coordinatore
- L’aggiornamento obbligatorio: 40 ore ogni 5 anni
- Responsabilità e sanzioni
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
CSP e CSE: le differenze in sintesi
| CSP – coordinatore per la progettazione | CSE – coordinatore per l’esecuzione | |
|---|---|---|
| Chi lo nomina | il committente o il responsabile dei lavori | il committente o il responsabile dei lavori |
| Quando | insieme all’affidamento dell’incarico di progettazione | prima dell’affidamento dei lavori |
| Quando opera | durante la progettazione e comunque prima della richiesta delle offerte | per tutta la durata dei lavori |
| Documenti | redige il PSC e predispone il fascicolo dell’opera | verifica l’idoneità dei POS, adegua PSC e fascicolo all’evoluzione dei lavori |
| Poteri in cantiere | – | segnala le inosservanze e propone sospensione, allontanamento o risoluzione del contratto; sospende direttamente le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente |
| Norma | art. 91 D.Lgs. 81/2008 | art. 92 D.Lgs. 81/2008 |
| Sanzioni (art. 158) | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (per la verifica degli accordi sugli RLS: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €) |
Quando sono obbligatori CSP e CSE
La regola è nell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori:
- designa il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, anche quando il committente coincide con l’impresa esecutrice;
- designa il CSE prima dell’affidamento dei lavori, scegliendo una persona con i requisiti dell’art. 98.
L’obbligo di nominare il CSE scatta anche quando i lavori, affidati all’inizio a un’unica impresa, vengono poi affidati in tutto o in parte ad altre imprese, per esempio con un subappalto. In questo caso il CSE redige anche il PSC e il fascicolo, che prima non servivano.
C’è un’eccezione per i lavori più piccoli: nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 € il CSP non si nomina e le sue funzioni le svolge il CSE (art. 90, c. 11). I nomi dei coordinatori vanno comunicati a imprese e lavoratori autonomi e indicati nel cartello di cantiere. Cosa si intende per cantiere e quando si applicano queste regole è spiegato nella guida al cantiere temporaneo o mobile.
Compiti del CSP: il coordinatore in fase di progettazione
Il coordinatore per la progettazione lavora durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta delle offerte alle imprese. Secondo l’art. 91:
- redige il PSC, il Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100, con i contenuti dell’Allegato XV: organizzazione del cantiere, rischi delle lavorazioni e delle interferenze tra imprese, misure di prevenzione e costi della sicurezza;
- predispone il fascicolo dell’opera (Allegato XVI), con le informazioni utili per la sicurezza dei lavori successivi di manutenzione; non serve per la sola manutenzione ordinaria. Contenuti e sanzioni sono spiegati nella guida al fascicolo dell’opera;
- coordina l’applicazione delle misure generali di tutela che il committente deve seguire nella progettazione (art. 90, c. 1): per esempio, nelle scelte che stabiliscono quali lavorazioni si svolgeranno insieme o una dopo l’altra e quanto dureranno.
Il lavoro del CSP si vede anche in documenti che servono dopo: un buon layout di cantiere parte dalle scelte di organizzazione indicate nel PSC. Nei lavori pubblici, se il PSC non è previsto, l’impresa redige invece il Piano sostitutivo di sicurezza.
Per chi deve scrivere o gestire un PSC, il Corso PSC – Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere di Unione Professionisti, in e-learning, spiega i contenuti obbligatori del piano, le interferenze tra lavorazioni e i ruoli di CSP, CSE, committente e imprese, con esempi pratici. Non sostituisce il corso abilitante da coordinatore.
Compiti del CSE: il coordinatore in fase di esecuzione
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione accompagna i lavori dall’inizio alla fine. L’art. 92 gli assegna questi compiti:
1. verifica, con azioni di coordinamento e controllo, che imprese e lavoratori autonomi applichino le parti del PSC che li riguardano e le relative procedure di lavoro;
2. verifica l’idoneità del POS di ogni impresa esecutrice, come piano di dettaglio coerente con il PSC; adegua PSC e fascicolo all’evoluzione dei lavori e alle modifiche, valuta le proposte delle imprese per migliorare la sicurezza e controlla che le imprese aggiornino i propri POS;
3. organizza la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, e la loro reciproca informazione;
4. verifica l’attuazione degli accordi tra le parti sociali sul coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
5. segnala le inosservanze al committente o al responsabile dei lavori, dopo averle contestate per iscritto alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Se il committente non prende alcun provvedimento e non dà una motivazione adeguata, il CSE comunica l’inadempienza all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro (oggi Ispettorato territoriale del lavoro);
6. sospende direttamente le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente che ha riscontrato di persona, fino a quando le imprese non hanno fatto gli adeguamenti necessari.
Sul POS l’art. 101 fissa anche i tempi: ogni impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, che ne verifica la congruenza con il suo e lo trasmette al CSE. Le verifiche vanno fatte entro 15 giorni dalla ricezione e i lavori possono iniziare solo dopo l’esito positivo. Le differenze tra i due piani sono spiegate nella guida a PSC e POS. Tra i documenti che il CSE si trova a controllare ci sono anche quelli dei ponteggi, a partire dal PiMUS; l’elenco completo è nella guida ai documenti che il coordinatore deve conservare in cantiere.
Il CSE può fermare i lavori?
Dipende dalla situazione, e la differenza è importante:
- per le inosservanze (un’impresa non rispetta il PSC o i propri obblighi) il CSE non ferma il cantiere da solo: contesta per iscritto, segnala al committente e propone la sospensione, l’allontanamento o la risoluzione del contratto. La decisione spetta al committente;
- per un pericolo grave e imminente che ha visto direttamente, il CSE sospende lui stesso le singole lavorazioni interessate, senza attendere il committente, finché le imprese non hanno sistemato le cose.
Il CSE deve essere sempre in cantiere?
La legge non chiede una presenza continua: il CSE coordina e controlla con verifiche periodiche e azioni mirate, adeguate ai rischi e all’andamento dei lavori. Le linee guida del Consiglio nazionale degli ingegneri (circolare n. 626 del 2015, documento di indirizzo e non norma) descrivono questa funzione come alta vigilanza: il controllo sulle singole lavorazioni resta compito di datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese. Le visite e i sopralluoghi vanno però programmati in base alle fasi più rischiose e documentati con i verbali.
Chi non può fare il CSE
Il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un loro dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da loro designato (art. 89, c. 1, lett. f). L’incompatibilità non opera quando committente e impresa esecutrice coincidono.
CSP e CSE possono coincidere?
Sì. L’art. 90, c. 6, prevede che chi ha i requisiti dell’art. 98 possa svolgere sia la funzione di coordinatore per la progettazione sia quella di coordinatore per l’esecuzione; anche il committente o il responsabile dei lavori, se ha i requisiti, può assumerle personalmente. Nella pratica è frequente: lo stesso tecnico redige il PSC e poi lo fa applicare in cantiere, con il vantaggio di conoscere già le scelte fatte in progetto.
Le due funzioni restano comunque distinte: hanno obblighi diversi (art. 91 e art. 92) e responsabilità diverse. Il committente può anche sostituire in qualsiasi momento i coordinatori che ha nominato (art. 90, c. 8).
Requisiti per fare il coordinatore
CSP e CSE devono avere gli stessi requisiti, fissati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:
| Titolo di studio | Esperienza nel settore delle costruzioni |
|---|---|
| Laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (o titoli equivalenti dei vecchi ordinamenti) | almeno 1 anno, attestato da datori di lavoro o committenti |
| Laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 (o titoli equivalenti), oppure laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT/4) | almeno 2 anni |
| Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico | almeno 3 anni |
Oltre al titolo serve l’attestato di un corso specifico con verifica finale. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso base dura almeno 120 ore e si può seguire in presenza o in videoconferenza sincrona; in e-learning è ammesso solo il modulo giuridico. Non serve l’attestato a chi ha la laurea magistrale LM-26, a chi ha superato un esame universitario o un corso di perfezionamento universitario con i contenuti richiesti e agli ex pubblici ufficiali con almeno 5 anni di attività tecnica sulla sicurezza nelle costruzioni (art. 98, c. 4). Il percorso completo è nella guida su come diventare coordinatore della sicurezza.
L’aggiornamento obbligatorio: 40 ore ogni 5 anni
L’abilitazione non è “per sempre”. Il coordinatore deve fare almeno 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni, che si possono seguire anche interamente in e-learning. Le regole dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 sono due:
- trascorsi 5 anni dalla prima abilitazione, il coordinatore deve poter dimostrare all’atto dell’incarico di aver fatto almeno 40 ore di aggiornamento nei 5 anni precedenti;
- senza aggiornamento la funzione non si può esercitare; si torna in regola completando le ore mancanti, ma oltre i 10 anni senza aggiornamento va rifatto il corso base.
Il committente, quando nomina il coordinatore, fa bene a chiedere anche gli attestati di aggiornamento. Tutti i casi (scadenza, recupero, seminari, aggiornamento RSPP) sono spiegati nella guida all’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza. Per completare le ore c’è il Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di Unione Professionisti, 40 ore in e-learning; gli obblighi di chi è anche RSPP sono nella guida agli obblighi formativi di coordinatore e RSPP.
Responsabilità e sanzioni
L’art. 158 del D.Lgs. 81/2008 punisce i coordinatori che non rispettano i loro obblighi. Gli importi sono quelli rivalutati riportati nel Testo unico dell’Ispettorato nazionale del lavoro (edizione ottobre 2026):
| Chi | Violazione | Sanzione |
|---|---|---|
| CSP | obblighi dell’art. 91, c. 1 (PSC, fascicolo, coordinamento delle misure generali) | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € |
| CSE | obblighi dell’art. 92, c. 1, lett. a), b), c), e), f) e c. 2 | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € |
| CSE | verifica degli accordi sul coordinamento degli RLS (art. 92, c. 1, lett. d) | arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € |
| Committente o responsabile dei lavori | mancata nomina di CSP o CSE quando sono obbligatori (art. 90, c. 3, 4 e 5) | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 157) |
Sono reati contravvenzionali. A queste sanzioni si aggiunge la responsabilità penale e civile in caso di infortunio: per il CSP conta soprattutto la qualità del PSC (rischi e interferenze previsti, misure indicate), per il CSE la verifica effettiva e documentata di quanto accade in cantiere. Verbali di sopralluogo, contestazioni scritte e comunicazioni al committente sono la prova del lavoro svolto.
Corsi correlati
Domande frequenti
Quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. L’obbligo nasce anche se i lavori, affidati a un’unica impresa, passano poi in tutto o in parte ad altre imprese. Nei lavori privati senza permesso di costruire e sotto i 100.000 € basta il CSE, che svolge anche le funzioni del CSP.
Sì. Chi ha i requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 può svolgere entrambe le funzioni, anche nello stesso cantiere. Le due funzioni restano distinte per obblighi e responsabilità.
Sì, ma solo in caso di pericolo grave e imminente che ha riscontrato direttamente: allora sospende le singole lavorazioni fino agli adeguamenti. Per le altre inosservanze contesta per iscritto all’impresa, segnala al committente e propone la sospensione, l’allontanamento o la risoluzione del contratto.
No, la legge non chiede una presenza continua. Il CSE coordina e controlla con verifiche periodiche, programmate in base alle fasi più rischiose e documentate con i verbali; il controllo quotidiano delle lavorazioni spetta alle imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori. Il nome del CSE va comunicato alle imprese e ai lavoratori autonomi e indicato nel cartello di cantiere. Il CSE non può essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, un suo dipendente o il suo RSPP.
L’art. 158 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € per CSP e CSE; per la sola verifica degli accordi sugli RLS l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €. In caso di infortunio si aggiunge la responsabilità penale e civile.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 89 (definizioni di CSP e CSE e incompatibilità), art. 90 (obblighi del committente, nomina dei coordinatori, coincidenza delle funzioni, lavori sotto 100.000 €), art. 91 (obblighi del CSP), art. 92 (obblighi del CSE), art. 98 (requisiti professionali), art. 101 (trasmissione e verifica del POS), artt. 157 e 158 (sanzioni per committenti e coordinatori).
- D.Lgs. 81/2008, Allegati XIV, XV e XVI – corso per coordinatori, contenuti del PSC, fascicolo dell’opera.
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (GU n. 119 del 24/05/2025) – durata, modalità e aggiornamento dei corsi per coordinatori.
- Ispettorato nazionale del lavoro, Testo unico D.Lgs. 81/2008, edizione ottobre 2026 – importi rivalutati delle sanzioni.
- Consiglio nazionale degli ingegneri, circolare n. 626 del 10/11/2015 – linee guida per il coordinatore in fase di esecuzione (documento di indirizzo).








