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PiMUS: cos’è, chi lo redige e cosa deve contenere

Pimus: che cosa è e come si redige il Piano di Montaggio e Smontaggio
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Autore: Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2026Categorie: Professionisti

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Corso PSC - Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere

Il corso presenta il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e approfondisce il tema della gestione quotidiana della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. L'obiettivo è quello di fornire conoscenze base sul coordinamento della sicurezza nei cantieri, compresa tutta la documentazione…

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Il PiMUS (Pi.M.U.S., piano di montaggio, uso e smontaggio) è il documento che il datore di lavoro dell’impresa che monta il ponteggio deve redigere, a mezzo di una persona competente, prima di montarlo: spiega come montare, usare, trasformare e smontare quel ponteggio in sicurezza, in ciascuna fase di lavoro. Va messo a disposizione del preposto e dei lavoratori e una copia va tenuta in cantiere ed esibita agli organi di vigilanza. Le regole sono negli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 81/2008; i contenuti minimi sono elencati nell’Allegato XXII.

In breve

  • Il PiMUS serve nei lavori in quota con ponteggi: lo redige il datore di lavoro dell’impresa che monta, smonta o trasforma il ponteggio, a mezzo di una persona competente (art. 136, c. 1).
  • La legge non elenca chi sia la persona competente: la sceglie il datore di lavoro, in funzione della complessità del ponteggio.
  • Una copia del PiMUS va tenuta in cantiere ed esibita agli organi di vigilanza, insieme al libretto dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio (art. 134).
  • I contenuti minimi sono nell’Allegato XXII: dati del cantiere, del datore di lavoro e della squadra, disegno esecutivo, progetto se previsto, istruzioni di montaggio, regole d’uso e verifiche.
  • Chi non redige il PiMUS rischia l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € (art. 159, c. 2, lett. b).

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Chi redige il PiMUS e chi lo firma
  2. Quando serve il PiMUS
  3. Cosa deve contenere: l’Allegato XXII
  4. Dove si tiene il PiMUS
  5. PiMUS, POS e PSC
  6. La formazione degli addetti al montaggio
  7. Le sanzioni
  8. Formazione consigliata
  9. Domande frequenti
  10. Riferimenti normativi

Chi redige il PiMUS e chi lo firma

L’art. 136, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente il PiMUS, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza di ogni fase di lavoro. Il datore di lavoro è quello dell’impresa che monta, smonta o trasforma il ponteggio: l’Allegato XXII chiede infatti di identificare proprio questo datore di lavoro e la squadra che esegue le operazioni.

La norma non dice chi sia la “persona competente” e non richiede un titolo specifico. Spetta al datore di lavoro sceglierla in base alla complessità del ponteggio: nella pratica è un tecnico o una persona con esperienza documentata di ponteggi, interna o esterna all’impresa. Due casi sono però definiti dalla legge:

  • quando il ponteggio non richiede il calcolo, il disegno esecutivo del PiMUS riporta le generalità e la firma della persona competente (Allegato XXII, punto 5);
  • quando il ponteggio supera i 20 metri di altezza, o non rientra negli schemi del libretto del fabbricante, o è un’opera provvisionale di notevole importanza e complessità, serve un progetto con calcolo di resistenza e stabilità e disegno esecutivo, firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art. 133).

Il PiMUS è un documento del datore di lavoro: lo firma lui, insieme a chi lo ha redatto per suo conto. Va messo a disposizione del preposto che sorveglia il montaggio e dei lavoratori interessati (art. 136, c. 1).

Quando serve il PiMUS

Il PiMUS va redatto prima del montaggio del ponteggio, nei lavori in quota, cioè quando c’è il rischio di cadere da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107). Gli artt. 134 e 136 si trovano nella sezione del Testo unico dedicata ai ponteggi fissi, quelli realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non (art. 131): tubi e giunti, telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati.

I ponti su cavalletti e i ponti su ruote a torre (trabattelli) sono disciplinati in un’altra sezione, quella dei ponteggi movibili (artt. 139 e 140), che non richiama il PiMUS: per questi valgono le regole specifiche di quegli articoli e la valutazione dei rischi dell’impresa.

Il PiMUS deve coprire non solo il montaggio e lo smontaggio, ma anche l’uso e le trasformazioni del ponteggio: i ponteggi devono essere montati, smontati o trasformati conformemente al PiMUS (art. 136, c. 6). Se il ponteggio cambia rispetto a quanto previsto, il piano va quindi integrato prima delle nuove operazioni; le modifiche al ponteggio vanno riportate subito sul disegno e devono restare nell’ambito dello schema tipo che ha giustificato l’esenzione dal calcolo (art. 134, c. 2).

Cosa deve contenere: l’Allegato XXII

Chi cerca un esempio di PiMUS trova lo schema da seguire nell’Allegato XXII del D.Lgs. 81/2008, che elenca i contenuti minimi.

Punto Contenuto minimo Cosa indicare in pratica
1 dati identificativi del luogo di lavoro indirizzo del cantiere, committente, opera
2 datore di lavoro che monta, trasforma o smonta il ponteggio ragione sociale e riferimenti dell’impresa
3 squadra di lavoratori addetti, compreso il preposto nomi e attestati di formazione
4 identificazione del ponteggio tipo, fabbricante, estremi dell’autorizzazione ministeriale
5 disegno esecutivo generalità e firma del progettista (o della persona competente se non serve il calcolo), sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, appoggi e ancoraggi
6 progetto del ponteggio, quando previsto calcolo e disegni firmati da ingegnere o architetto (art. 133)
7 indicazioni generali di montaggio, trasformazione e smontaggio (“piano di applicazione generalizzata”) planimetria delle zone di stoccaggio e montaggio, verifica del piano di appoggio, tracciamento e prima campata, DPI e sistema di arresto caduta, attrezzature, linee elettriche vicine, ancoraggi, condizioni meteo, caduta di materiali
8 sequenze di montaggio, trasformazione e smontaggio “passo dopo passo” istruzioni e progetti particolareggiati, con schemi, disegni e foto
9 regole da applicare durante l’uso carichi ammessi, divieti, accessi agli impalcati
10 verifiche prima del montaggio e durante l’uso controlli sugli elementi e sugli ancoraggi (per esempio quelli dell’Allegato XIX)

La planimetria delle zone di stoccaggio e di montaggio (punto 7.1) va coordinata con il layout di cantiere del PSC, quando c’è. Il punto 7.6 chiede le misure da adottare se vicino al ponteggio passano linee elettriche aeree nude in tensione (art. 117): il tema è approfondito nella guida al rischio elettrico sul lavoro.

Dove si tiene il PiMUS

Nei cantieri in cui si usano ponteggi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, una copia del PiMUS e una copia della documentazione che il fabbricante consegna con il ponteggio, cioè l’autorizzazione ministeriale e le istruzioni e gli schemi del libretto (art. 134, c. 1, che rinvia all’art. 131, c. 6). Se c’è un progetto (art. 133), in cantiere va tenuta anche la sua copia con i disegni esecutivi. Quali documenti devono restare in cantiere è spiegato nella guida ai documenti del coordinatore per la sicurezza.

PiMUS, POS e PSC

Il PiMUS non sostituisce gli altri piani: si affianca a loro.

  • Il POS dell’impresa deve contenere l’elenco dei ponteggi e delle altre opere provvisionali di notevole importanza usati in cantiere (Allegato XV, punto 3.2.1, lett. d); il PiMUS è il piano di dettaglio per montarli e usarli.
  • Il PSC, quando c’è, organizza l’uso comune dei ponteggi da parte di più imprese e lavoratori autonomi, con le relative misure di coordinamento (Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f).
  • Il coordinatore per l’esecuzione verifica l’idoneità dei POS e l’applicazione del PSC (art. 92); nella pratica, nei suoi controlli rientra anche la presenza in cantiere del PiMUS e della documentazione del ponteggio.

Le differenze tra PSC e POS sono spiegate nella guida su PSC e POS. Per i lavori sulle coperture vedi anche la guida alla sicurezza sul tetto e alle linee vita.

La formazione degli addetti al montaggio

Il datore di lavoro deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al PiMUS, da lavoratori con una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (art. 136, c. 6). La formazione è teorico-pratica e riguarda, tra l’altro, la comprensione del PiMUS, le misure contro la caduta di persone e oggetti, i cambiamenti delle condizioni meteorologiche e i carichi ammissibili (art. 136, c. 7).

Durata e requisiti dei corsi sono nell’Allegato XXI (art. 136, c. 8): il corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi dura 28 ore (4 di modulo giuridico-normativo, 10 di modulo tecnico, 14 di modulo pratico) con prove di verifica, e va aggiornato ogni 4 anni con un corso di almeno 4 ore.

Le sanzioni

Gli importi sono quelli rivalutati in vigore, riportati nel testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (edizione ottobre 2026). Arresto e ammenda sono pene alternative.

Violazione Sanzione per datore di lavoro e dirigente Norma
PiMUS non redatto o non messo a disposizione; montaggio non conforme al PiMUS, senza preposto o con lavoratori non formati (art. 136, c. 1-6) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € art. 159, c. 2, lett. b)
formazione degli addetti non conforme all’art. 136, c. 7 e 8 arresto fino a 2 mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 € art. 159, c. 2, lett. c)
copia del PiMUS e del libretto non tenuta in cantiere o non esibita (art. 134) arresto fino a 2 mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 € art. 159, c. 2, lett. c)
ponteggio senza progetto quando è obbligatorio (art. 133) arresto fino a 2 mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 € art. 159, c. 2, lett. c)

Formazione consigliata

Chi coordina la sicurezza deve saper leggere il PiMUS e collegarlo a PSC, POS e layout di cantiere. Il Corso PSC – Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere di Unione Professionisti, in e-learning, è dedicato ai contenuti dei piani e alla documentazione del cantiere. Per il datore di lavoro dell’impresa, che ha la responsabilità del PiMUS, c’è il corso Datore di Lavoro – Modulo Cantieri. Nessuno dei due sostituisce il corso di 28 ore per gli addetti al montaggio dei ponteggi previsto dall’Allegato XXI.

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Domande frequenti

Chi firma il PiMUS?2026-10-29T13:25:28+01:00

Il datore di lavoro dell’impresa che monta, smonta o trasforma il ponteggio, che lo redige a mezzo di una persona competente da lui scelta. Il disegno esecutivo è firmato dal progettista o, quando non serve il calcolo, dalla persona competente; il progetto dei ponteggi oltre i 20 metri lo firma un ingegnere o un architetto abilitato.

Il PiMUS serve per il trabattello?2026-10-29T13:25:30+01:00

Il Testo unico prevede il PiMUS nella sezione dei ponteggi fissi. I ponti su ruote a torre (trabattelli) e i ponti su cavalletti sono regolati da altri articoli (139 e 140), che non lo richiamano: per questi valgono le regole specifiche di quegli articoli e la valutazione dei rischi dell’impresa.

Il PiMUS va aggiornato?2026-10-29T13:25:32+01:00

Sì, quando il ponteggio viene trasformato o usato in modo diverso da quanto previsto: montaggio, smontaggio e trasformazioni devono avvenire conformemente al PiMUS. Le modifiche vanno riportate subito sul disegno e restare nello schema tipo; altrimenti serve un progetto.

Che differenza c’è tra PiMUS e progetto del ponteggio?2026-10-29T13:25:34+01:00

Il PiMUS spiega come montare, usare e smontare in sicurezza quel ponteggio in quel cantiere ed è sempre necessario. Il progetto, con calcolo di resistenza e stabilità, serve solo per i ponteggi oltre i 20 metri, per quelli fuori dagli schemi del libretto e per le opere provvisionali complesse, e lo firma un ingegnere o un architetto.

Dove si tiene il PiMUS?2026-10-29T13:25:37+01:00

In cantiere: una copia va tenuta ed esibita agli organi di vigilanza insieme al libretto con l’autorizzazione ministeriale del ponteggio e, se c’è, al progetto. Va anche messa a disposizione del preposto e dei lavoratori che montano e usano il ponteggio.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV, Capo II – art. 107 (lavoro in quota), art. 117 (lavori in prossimità di parti attive), art. 131 (ponteggi fissi e documentazione del fabbricante), art. 133 (progetto), art. 134 (documentazione in cantiere), art. 136 (montaggio e smontaggio, PiMUS, formazione), artt. 139 e 140 (ponti su cavalletti e su ruote).
  • D.Lgs. 81/2008, Allegati – Allegato XXII (contenuti minimi del PiMUS), Allegato XXI (corsi per gli addetti al montaggio dei ponteggi), Allegato XIX (verifiche dei ponteggi metallici fissi), Allegato XV (POS e PSC).
  • D.Lgs. 81/2008, art. 159, c. 2, lett. b) e c) – sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti (importi rivalutati).
  • Ispettorato nazionale del lavoro, Testo Unico D.Lgs. 81/2008 coordinato, edizione ottobre 2026 – testo vigente e importi delle sanzioni.

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