Coordinatore per la sicurezza: quali documenti tenere e verificare in cantiere

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In un cantiere con più imprese devono esserci prima di tutto la notifica preliminare esposta in modo visibile, il cartello di cantiere con i nomi dei coordinatori, il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e i Piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese esecutrici. Il coordinatore per l’esecuzione (CSE) ha tre tipi di compiti sui documenti: adegua PSC e fascicolo dell’opera mentre i lavori vanno avanti, verifica l’idoneità dei POS e la presenza dei documenti delle imprese, redige i propri verbali, le contestazioni e le eventuali sospensioni. Non deve invece entrare nel merito tecnico di ogni documento delle imprese: la sua è una funzione di alta vigilanza.
In breve
- Documenti di legge del cantiere: notifica preliminare affissa (art. 99), cartello con i coordinatori (art. 90), PSC (art. 100), POS di ogni impresa (art. 96), fascicolo dell’opera (art. 91).
- Cosa fa il CSE: verifica l’applicazione del PSC, verifica l’idoneità dei POS entro 15 giorni dalla ricezione, adegua PSC e fascicolo (art. 92 e art. 101).
- Documenti del CSE: verbali di sopralluogo e di coordinamento, contestazioni scritte, segnalazioni al committente, sospensioni per pericolo grave e imminente.
- Documenti delle imprese (PiMUS, verbali delle verifiche delle attrezzature, schede di dati di sicurezza): il CSE ne controlla la presenza e la coerenza con il PSC, senza sostituirsi al datore di lavoro.
- Il registro infortuni non va più tenuto: è stato abolito dal 23 dicembre 2015.
Di cosa parliamo in questo articolo:
I documenti di un cantiere e chi se ne occupa
La tabella riassume i documenti principali, chi li prepara e cosa deve fare il coordinatore per l’esecuzione. I riferimenti sono al D.Lgs. 81/2008, salvo dove indicato.
| Documento | Chi lo prepara | Cosa fa il CSE | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Notifica preliminare | committente o responsabile dei lavori | controlla che una copia sia esposta in modo visibile in cantiere e custodita per l’organo di vigilanza | art. 99, c. 2 |
| Cartello di cantiere con i nomi di CSP e CSE | committente o responsabile dei lavori | controlla che ci sia | art. 90, c. 7 |
| PSC | CSP (in alcuni casi il CSE) | ne verifica l’applicazione e lo adegua all’evoluzione dei lavori | artt. 91, 92 e 100 |
| Fascicolo dell’opera | CSP (in alcuni casi il CSE) | lo adegua all’evoluzione dei lavori | art. 91, c. 1, lett. b); art. 92, c. 1, lett. b) |
| POS di ogni impresa esecutrice | datore di lavoro dell’impresa | ne verifica l’idoneità, dopo il controllo di congruenza dell’impresa affidataria, entro 15 giorni | artt. 96, 97, 92 e 101 |
| Verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento | CSE | li redige e li conserva | prassi (art. 92, c. 1, lett. a e c) |
| Contestazioni scritte, segnalazioni al committente, sospensioni | CSE | li redige | art. 92, c. 1, lett. e) e f) |
| PiMUS, autorizzazione ministeriale e, se serve, progetto del ponteggio | datore di lavoro dell’impresa che monta il ponteggio | ne controlla la presenza e la coerenza con il PSC | artt. 133, 134 e 136 |
| Idoneità tecnico-professionale, DURC, patente a crediti delle imprese | imprese; li verifica il committente | non è un suo obbligo di legge; può chiederne copia per il coordinamento | art. 90, c. 9; Allegato XVII |
| Verbali delle verifiche periodiche di gru e apparecchi di sollevamento | datore di lavoro dell’impresa | ne controlla la presenza, senza entrare nel merito | art. 71, c. 11; Allegato VII |
| Schede di dati di sicurezza dei prodotti chimici | fornitore, tenute dall’impresa | ne controlla la presenza per i prodotti indicati nel POS | Regolamento CE 1907/2006 (REACH) |
I documenti obbligatori per legge
Notifica preliminare e cartello di cantiere
La notifica preliminare la invia il committente o il responsabile dei lavori all’ASL e all’Ispettorato del lavoro prima dell’inizio dei lavori, quando nel cantiere sono previste più imprese esecutrici, anche non contemporanee, o un’unica impresa con almeno 200 uomini-giorno. Una copia deve essere esposta in cantiere in modo visibile e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 99, c. 2). I nomi del CSP e del CSE vanno indicati nel cartello di cantiere (art. 90, c. 7). Quando serve la notifica e cosa contiene è spiegato nella guida al cantiere temporaneo o mobile.
PSC e fascicolo dell’opera
Il PSC lo redige il coordinatore per la progettazione prima della richiesta delle offerte, insieme al fascicolo dell’opera (art. 91). Durante i lavori è il CSE ad adeguarli all’evoluzione del cantiere e alle modifiche intervenute (art. 92, c. 1, lett. b). Se il coordinatore per l’esecuzione viene nominato perché i lavori, partiti con un’unica impresa, sono passati ad altre imprese, è lui a redigere PSC e fascicolo (art. 92, c. 2). Contenuti e casi in cui il fascicolo non serve sono spiegati nella guida al fascicolo dell’opera.
La mancanza del PSC o del fascicolo, quando previsti, o della notifica preliminare sospende l’efficacia del titolo abilitativo dei lavori (art. 90, c. 10).
I POS delle imprese
Ogni impresa esecutrice redige il proprio POS (art. 96, c. 1, lett. g) e lo trasmette all’impresa affidataria prima di iniziare i propri lavori. L’affidataria ne verifica la congruenza con il proprio POS e lo trasmette al CSE, che ne verifica l’idoneità come piano di dettaglio coerente con il PSC. Le verifiche vanno fatte entro 15 giorni dalla ricezione e l’impresa inizia i lavori solo dopo l’esito positivo (art. 101, c. 3). Nei lavori pubblici in cui il PSC non è previsto, l’impresa redige anche il Piano sostitutivo di sicurezza. Le differenze tra i due piani principali sono spiegate nella guida a PSC e POS.
Nel POS va indicato anche il programma delle demolizioni, se ci sono (art. 151, c. 2). PSC e POS vanno messi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100, c. 4). Nella pratica se ne tiene una copia aggiornata in cantiere, insieme alla documentazione del CSE.
I verbali del coordinatore per l’esecuzione
La legge non stabilisce un modello di verbale, ma chiede al CSE di verificare con azioni di coordinamento e controllo e di organizzare il coordinamento tra le imprese (art. 92). I verbali sono il modo per dimostrare di averlo fatto. Di solito il CSE redige:
- verbali di sopralluogo, con data, presenti, lavorazioni in corso, situazioni rilevate e prescrizioni;
- verbali delle riunioni di coordinamento, prima dell’ingresso di una nuova impresa o di una fase critica;
- verbali di verifica dei POS, con l’esito e le eventuali integrazioni richieste;
- contestazioni scritte alle imprese o ai lavoratori autonomi che non rispettano il PSC o i propri obblighi, seguite dalla segnalazione al committente con la proposta di sospensione, allontanamento o risoluzione del contratto (art. 92, c. 1, lett. e);
- il verbale di sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente constatato direttamente, e quello della ripresa dopo gli adeguamenti (art. 92, c. 1, lett. f).
Se il committente non prende provvedimenti e non dà una motivazione adeguata, il CSE comunica l’inadempienza all’ASL e all’Ispettorato del lavoro: anche questa comunicazione va conservata.
I documenti delle imprese che il CSE controlla
Ponteggi: PiMUS, autorizzazione e progetto
Quando in cantiere si usano ponteggi, devono essere tenuti ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza la copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio e il PiMUS, il piano di montaggio, uso e smontaggio, che redige il datore di lavoro dell’impresa tramite una persona competente (artt. 134 e 136). I ponteggi più alti di 20 metri e quelli non coperti dagli schemi del libretto vanno montati in base a un progetto firmato da un ingegnere o un architetto abilitato, che deve essere anch’esso in cantiere (art. 133). Il CSE verifica che questi documenti ci siano e siano coerenti con il PSC e con quanto montato. Come si redige il piano è spiegato nella guida al PiMUS.
Idoneità tecnico-professionale, DURC e patente a crediti
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (Allegato XVII), del DURC e della patente a crediti spetta per legge al committente o al responsabile dei lavori (art. 90, c. 9), anche se i lavori sono affidati a un’unica impresa. L’impresa affidataria, a sua volta, verifica l’idoneità delle imprese a cui subappalta (art. 97). Il CSE non ha un obbligo diretto su questi documenti, ma conoscere quali imprese e quali lavoratori autonomi entrano in cantiere è essenziale per coordinarli: per questo spesso ne chiede copia o un elenco aggiornato. Come funzionano la patente a crediti e il DURC online è spiegato nelle guide dedicate.
Il personale delle imprese in appalto e in subappalto deve avere la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro (art. 26, c. 8): è un controllo rapido, utile anche per capire chi è presente in cantiere.
Attrezzature, impianti e sostanze
Libretti delle macchine, verbali delle verifiche periodiche di gru e apparecchi di sollevamento (art. 71, c. 11, e Allegato VII), dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici di cantiere, schede di dati di sicurezza dei prodotti chimici, attestati di formazione dei lavoratori: sono documenti che l’impresa deve avere e di cui risponde il suo datore di lavoro. Le linee guida per il coordinatore in fase di esecuzione del Consiglio nazionale degli ingegneri (circolare n. 626 del 2015, documento di indirizzo e non norma) suggeriscono al CSE di controllarne la presenza, senza entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza.
Dove mettere questi documenti, gli uffici e i depositi è una scelta che si fa nel layout di cantiere.
Cosa non spetta al coordinatore
Il CSE non deve essere sempre presente in cantiere e non deve controllare ogni singola lavorazione. Le linee guida del CNI descrivono il suo ruolo come alta vigilanza: la vigilanza operativa, continua e puntuale spetta al datore di lavoro dell’impresa, ai dirigenti e ai preposti. Allo stesso modo, il CSE verifica che i documenti delle imprese ci siano e siano coerenti con il PSC, ma non ne risponde al posto loro. Compiti e poteri del CSE sono spiegati nella guida a CSP e CSE.
Il registro infortuni non c’è più
Alcuni elenchi di documenti di cantiere riportano ancora il “libro infortuni”. L’obbligo di tenere il registro infortuni è stato abolito dal 23 dicembre 2015 (D.Lgs. 151/2015, art. 21, c. 4): non va più tenuto né richiesto in cantiere.
Cosa rischia il coordinatore
L’art. 158 del D.Lgs. 81/2008 punisce il CSE che non rispetta gli obblighi dell’art. 92, compresi la verifica dei POS e l’adeguamento di PSC e fascicolo, con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €; per la sola verifica degli accordi sul coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori l’arresto è da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € (importi rivalutati del Testo unico dell’Ispettorato nazionale del lavoro, edizione ottobre 2026). In caso di infortunio, verbali completi e contestazioni scritte sono la prova principale del lavoro svolto.
Tenersi aggiornati su queste regole è anche un obbligo: il coordinatore deve fare 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Il Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di Unione Professionisti, 40 ore in e-learning dedicate a CSP e CSE, è conforme all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Chi deve scrivere o rivedere PSC e verificare POS può approfondire con il corso PSC nella griglia qui sotto; i requisiti per fare il coordinatore sono nella guida su come diventare coordinatore della sicurezza.
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Domande frequenti
Prima di tutto il POS di ogni impresa esecutrice, che riceve tramite l’impresa affidataria e di cui verifica l’idoneità entro 15 giorni. Durante i lavori controlla la presenza dei documenti legati alle lavorazioni, come PiMUS e documenti del ponteggio, verifiche delle gru e schede di dati di sicurezza, senza entrare nel merito dei contenuti.
Sì. Una copia della notifica preliminare deve essere esposta in modo visibile in cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza (art. 99, c. 2, del D.Lgs. 81/2008). La invia il committente o il responsabile dei lavori.
Non nel merito: libretti e verifiche periodiche delle attrezzature sono responsabilità del datore di lavoro dell’impresa. Le linee guida del CNI suggeriscono al CSE di controllarne la presenza, soprattutto per gru e apparecchi di sollevamento.
Di solito verbali di sopralluogo, di riunione di coordinamento e di verifica dei POS, oltre alle contestazioni scritte, alle segnalazioni al committente e agli eventuali verbali di sospensione per pericolo grave e imminente. La legge non fissa un modello, ma i verbali sono la prova del lavoro svolto.
Per legge la verifica spetta al committente o al responsabile dei lavori (art. 90, c. 9), insieme all’idoneità tecnico-professionale. Il CSE può chiederne copia per sapere quali imprese entrano in cantiere e coordinarle.
No. L’obbligo di tenere il registro infortuni è stato abolito dal 23 dicembre 2015 dal D.Lgs. 151/2015.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 26, c. 8 (tessera di riconoscimento), art. 71, c. 11 e Allegato VII (verifiche periodiche delle attrezzature), art. 90 (cartello, verifiche del committente, sospensione del titolo abilitativo), artt. 91 e 92 (obblighi di CSP e CSE), art. 96 (POS), art. 97 (impresa affidataria), art. 99 (notifica preliminare), art. 100 (PSC), art. 101 (trasmissione e verifica dei POS), artt. 133, 134 e 136 (ponteggi e PiMUS), art. 151 (programma delle demolizioni), art. 158 (sanzioni per i coordinatori), Allegato XVII (idoneità tecnico-professionale).
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – art. 21, c. 4: abolizione del registro infortuni.
- Regolamento CE 1907/2006 (REACH) – schede di dati di sicurezza.
- Ispettorato nazionale del lavoro, Testo unico D.Lgs. 81/2008, edizione ottobre 2026 – importi rivalutati delle sanzioni.
- Consiglio nazionale degli ingegneri, circolare n. 626 del 10/11/2015 – linee guida per il coordinatore in fase di esecuzione (documento di indirizzo).








