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Obbligo fonti rinnovabili negli edifici: percentuali e potenza minima dopo il D.Lgs. 5/2026

Edificio residenziale con impianto fotovoltaico sul tetto e pompa di calore
Ambiente, Attualità, Edilizia
Autore: Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2026Categorie: Ambiente, Attualità, Edilizia

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Nel 2026 un edificio nuovo deve coprire con fonti rinnovabili almeno il 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Per gli edifici esistenti la quota dipende dall’intervento: 40% nella ristrutturazione importante di primo livello, 15% dei consumi per riscaldamento e raffrescamento nella ristrutturazione importante di secondo livello e nella ristrutturazione dell’impianto termico. In più va installato un impianto elettrico a fonti rinnovabili con una potenza minima che dipende dalla superficie in pianta dell’edificio. Sono le regole dell’art. 26 e dell’Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (il “decreto rinnovabili”), modificati dal D.Lgs. 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026. Se il progetto non le rispetta, il Comune nega il titolo edilizio.

In breve

  • Nuovi edifici: 60% dei consumi per acqua calda sanitaria (ACS) e 60% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento.
  • Ristrutturazione importante di 1° livello: 40% + 40%; di 2° livello e ristrutturazione dell’impianto termico: 15% della somma di riscaldamento e raffrescamento.
  • Potenza elettrica minima: P = k × S, con k = 0,05 per i nuovi edifici e 0,025 per gli esistenti; S è la superficie in pianta dell’edificio in m².
  • Edifici pubblici: quote aumentate di 5 punti percentuali e potenza aumentata del 10%.
  • Calcoli e verifiche vanno nella relazione tecnica ex Legge 10; se l’obbligo non è rispettato il titolo edilizio viene negato.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Chi è obbligato e da quando
  2. Quote minime e potenza elettrica: la tabella
  3. Come si calcola la potenza elettrica minima
  4. Dove vanno installati gli impianti
  5. Esenzioni, impossibilità tecnica ed edifici vincolati
  6. Dove si verifica l’obbligo e cosa succede se non si rispetta
  7. Formazione consigliata
  8. Domande frequenti
  9. Riferimenti normativi

Chi è obbligato e da quando

L’obbligo è previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che ha recepito la direttiva europea sulle rinnovabili (RED II). Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), lo ha modificato in tre punti:

  • ha esteso l’obbligo agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, “ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili”;
  • ha riscritto le quote minime dell’Allegato III, distinguendo tra nuovi edifici, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e ristrutturazione dell’impianto termico;
  • ha ammesso l’impossibilità economica, oltre a quella tecnica, come motivo per non rispettare in tutto o in parte l’obbligo, da dimostrare nella relazione tecnica.

Oggi l’obbligo riguarda quindi:

  • gli edifici di nuova costruzione;
  • gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo o di secondo livello;
  • gli edifici esistenti in cui si esegue una ristrutturazione dell’impianto termico.

I livelli di ristrutturazione sono quelli del decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025. In sintesi: si ha una ristrutturazione importante quando l’intervento riguarda più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; è di primo livello se interessa più del 50% dell’involucro e comprende la ristrutturazione dell’impianto termico al servizio dell’intero edificio, di secondo livello negli altri casi sopra il 25%. Le differenze sono spiegate nella guida alla ristrutturazione importante di primo e secondo livello; gli interventi più piccoli, che restano una riqualificazione energetica, sono descritti nella guida su riqualificazione energetica o ristrutturazione importante.

Quando valgono le nuove quote. Il D.Lgs. 5/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 ed è in vigore dal 4 febbraio 2026; da quella data le nuove percentuali fanno parte del testo vigente. Il decreto non contiene una disposizione transitoria dedicata agli edifici: per le pratiche presentate prima del 4 febbraio 2026 o nei mesi immediatamente successivi conviene chiarire con il Comune quale versione applica. Le Regioni e le Province autonome possono inoltre stabilire quote più alte (art. 26, comma 7).

Quote minime e potenza elettrica: la tabella

Tipo di intervento Quota minima da fonti rinnovabili Potenza elettrica minima Norma
Edificio di nuova costruzione 60% dei consumi per ACS e 60% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento P = 0,05 × S All. III, Sez. B, punti 1 lett. a) e 3
Ristrutturazione importante di 1° livello 40% dei consumi per ACS e 40% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento P = 0,025 × S All. III, Sez. B, punti 1 lett. b) e 3
Ristrutturazione importante di 2° livello 15% della somma dei consumi per riscaldamento e raffrescamento P = 0,025 × S (edificio esistente) All. III, Sez. B, punti 1 lett. c) e 3
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% della somma dei consumi per riscaldamento e raffrescamento P = 0,025 × S (edificio esistente) All. III, Sez. B, punti 1 lett. d) e 3
Edifici pubblici quote aumentate di 5 punti percentuali (65%, 45%, 20%, 20%) potenza aumentata del 10% All. III, Sez. B, punto 5

Le due quote dei nuovi edifici e del primo livello vanno rispettate contemporaneamente: non basta coprire il 60% dei consumi complessivi se la sola acqua calda sanitaria resta sotto il 60%. Per il secondo livello e per la ristrutturazione dell’impianto termico la quota si calcola solo sulla somma di riscaldamento e raffrescamento.

C’è un limite in più: le quote non si possono raggiungere con un impianto che produce solo energia elettrica da fonti rinnovabili usata per scaldare con effetto Joule (resistenze elettriche), salvo che l’unità immobiliare sia in classe energetica B o superiore. La classe è quella riportata nell’attestato di prestazione energetica.

Come si calcola la potenza elettrica minima

Oltre alle quote, l’Allegato III impone di installare impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili, in pratica quasi sempre fotovoltaici, con una potenza in kW pari almeno a:

P = k × S

  • k vale 0,05 per gli edifici di nuova costruzione e 0,025 per gli edifici esistenti;
  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, cioè la proiezione al suolo della sagoma, in m². Le pertinenze non entrano nel calcolo, anche se gli impianti si possono installare lì.

Il testo distingue la potenza solo tra edifici nuovi ed esistenti, senza differenze per tipo di intervento. Per gli edifici pubblici la potenza va aumentata del 10%.

Esempio di calcolo (valori illustrativi).

Edificio Superficie in pianta S Calcolo Potenza minima
Villetta di nuova costruzione 100 m² 0,05 × 100 5 kW
Condominio esistente con ristrutturazione importante di 1° livello 300 m² 0,025 × 300 7,5 kW
Scuola pubblica di nuova costruzione 1.200 m² 0,05 × 1.200 × 1,10 66 kW

Il confronto con le regole precedenti al 2022 aiuta a capire quanto è cambiato: con la formula del vecchio D.Lgs. 28/2011 (P = S/50) la stessa villetta di 100 m² richiedeva 2 kW, oggi ne servono 5.

Per le quote di energia il ragionamento è proporzionale: se in una nuova costruzione i consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento valgono 10.000, almeno 6.000 devono essere coperti da fonti rinnovabili, e lo stesso 60% va garantito anche sui soli consumi per l’acqua calda sanitaria. Il calcolo vero si fa con i metodi del decreto requisiti minimi.

Il dimensionamento dell’impianto, dalla potenza minima di legge fino alla scelta di moduli e inverter, è spiegato nella guida al dimensionamento dell’impianto fotovoltaico. Per chi progetta, il Corso Progettazione Impianti Solari Fotovoltaici di Unione Professionisti affronta la progettazione completa dell’impianto.

Dove vanno installati gli impianti

Gli impianti che servono a rispettare l’obbligo devono essere realizzati sopra o all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze, salvo l’allaccio al teleriscaldamento (Allegato III, Sezione C):

  • per pertinenza si intende l’impronta a terra dei fabbricati più un’area confinante non superiore al triplo di quella impronta;
  • gli impianti fotovoltaici a terra non contano ai fini dell’obbligo;
  • sui tetti a falda pannelli solari termici e fotovoltaici devono essere aderenti o integrati, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
  • sui tetti piani non devono superare l’altezza minima della balaustra perimetrale o, senza balaustra, i 30 cm dal piano.

Gli impianti devono rispettare i requisiti tecnici dell’Allegato II del D.Lgs. 199/2021. Una panoramica delle fonti utilizzabili è nella guida alle fonti energetiche rinnovabili.

Assolvimento tramite terzi. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 26 consente che l’obbligo sia conseguito da terzi, anche installando impianti a fonti rinnovabili sugli edifici pubblici. Le modalità sono stabilite dagli enti locali con un proprio provvedimento: prima di contarci bisogna verificare che il Comune lo abbia adottato.

Esenzioni, impossibilità tecnica ed edifici vincolati

L’obbligo non si applica:

  • agli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente che copre l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento e/o di freddo per il raffrescamento (Allegato III, Sezione B, punto 4);
  • agli edifici per esigenze temporanee, da rimuovere entro 24 mesi dalla fine lavori, se la temporaneità è indicata nel titolo abilitativo (art. 26, comma 3);
  • agli edifici pubblici in uso a corpi armati, quando l’obbligo è incompatibile con la loro natura o destinazione (art. 26, comma 10).

Edifici vincolati. Per i beni culturali (Parte seconda del D.Lgs. 42/2004), per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), e per gli edifici individuati come tali dagli strumenti urbanistici, l’obbligo vale solo se non è incompatibile con il vincolo. Se, dopo il parere dell’autorità competente, il progettista rileva che rispettarlo altererebbe in modo incompatibile il carattere o l’aspetto dell’edificio, si applica la procedura dell’impossibilità tecnica (art. 26, comma 2). Le autorizzazioni per il fotovoltaico in queste aree sono approfondite nella guida al fotovoltaico in zona a vincolo paesaggistico.

Impossibilità tecnica o economica. Se l’obbligo non si può rispettare, in tutto o in parte, il progettista lo dimostra nella relazione tecnica, esaminando la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili (art. 26, comma 9, e Allegato III, Sezione D). Se la relazione non è dovuta, comunica le stesse informazioni al Comune. Per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti di primo livello c’è una compensazione: l’edificio deve raggiungere un fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria (EP H,C,W,nren) inferiore a un valore limite, calcolato sull’edificio di riferimento con le efficienze indicate dall’Allegato III.

Dove si verifica l’obbligo e cosa succede se non si rispetta

Il progettista inserisce calcoli e verifiche nella relazione tecnica dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, la cosiddetta relazione Legge 10. Una copia va trasmessa al GSE per il monitoraggio degli obiettivi sulle rinnovabili (art. 26, comma 5, e Allegato III, Sezione E).

La verifica spetta ai Comuni, che controllano la relazione e possono svolgere controlli sui dati dichiarati; le Regioni possono prevederne altri. Se l’obbligo non è rispettato, la conseguenza è il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, comma 4).

Un aspetto utile per i committenti: gli impianti realizzati per rispettare l’obbligo possono accedere agli incentivi statali per le rinnovabili, nel rispetto delle regole di ciascun incentivo, tranne quelli al servizio di edifici di nuova costruzione (art. 26, comma 6).
Per approfondire: l’iter semplificato per la connessione del fotovoltaico, gli impianti fotovoltaici industriali e le comunità energetiche rinnovabili.

Formazione consigliata

La quota elettrica dell’obbligo si rispetta quasi sempre con il fotovoltaico, mentre le quote termiche coinvolgono pompe di calore, solare termico e generatori a biomassa. Per i progettisti che devono anche calcolare la prestazione energetica dell’edificio è utile il percorso sulla certificazione energetica; per gli installatori di impianti termoidraulici c’è l’aggiornamento FER. Questi sono i percorsi del catalogo Unione Professionisti collegati al tema.

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Domande frequenti

Quanta energia rinnovabile serve in una nuova costruzione?2026-10-29T11:48:08+01:00

Almeno il 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, più un impianto elettrico rinnovabile di potenza pari ad almeno 0,05 kW per m² di superficie in pianta.

L’obbligo di fonti rinnovabili vale anche per le ristrutturazioni?2026-10-29T11:48:07+01:00

Sì. Dopo il D.Lgs. 5/2026 la ristrutturazione importante di primo livello richiede il 40%, quella di secondo livello il 15% dei consumi per riscaldamento e raffrescamento; il 15% vale anche per la ristrutturazione dell’impianto termico.

Se cambio solo la caldaia devo installare impianti a fonti rinnovabili?2026-10-29T11:48:06+01:00

Per il DM requisiti minimi aggiornato la ristrutturazione dell’impianto termico è la sostituzione insieme della generazione e della distribuzione e/o emissione; la sola sostituzione del generatore è una riqualificazione energetica. Il caso concreto va valutato dal progettista.

Che potenza fotovoltaica serve per una casa nuova di 100 m²?2026-10-29T11:48:05+01:00

Se 100 m² è la superficie in pianta dell’edificio, la potenza minima è 0,05 × 100 = 5 kW. Per un edificio esistente con lo stesso ingombro il coefficiente è 0,025, quindi 2,5 kW.

Cosa succede se non si rispetta l’obbligo?2026-10-29T11:48:03+01:00

Il Comune nega il rilascio del titolo edilizio. Fa eccezione l’impossibilità tecnica o economica, dimostrata nella relazione tecnica esaminando tutte le opzioni disponibili.

Cosa cambia per gli edifici pubblici?2026-10-29T11:48:02+01:00

Le quote minime aumentano di 5 punti percentuali e la potenza elettrica del 10%. Inoltre gli edifici pubblici possono ospitare impianti realizzati da terzi per assolvere l’obbligo, secondo le regole fissate dagli enti locali.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 26 – obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, esenzioni, edifici vincolati, relazione tecnica, diniego del titolo.
  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, Allegato III – quote minime, potenza elettrica, impianti ammessi, impossibilità tecnica o economica, modalità di verifica.
  • D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (GU n. 15 del 20/01/2026), artt. 13 e 29 – recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 e modifiche all’art. 26 e all’Allegato III, in vigore dal 4 febbraio 2026.
  • DM 26 giugno 2015 (requisiti minimi), come modificato dal DM 28 ottobre 2025 (GU n. 283 del 5/12/2025) – definizioni di ristrutturazione importante e di ristrutturazione dell’impianto termico.
  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8, comma 1 – relazione tecnica di progetto.
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), Parte seconda e art. 136 – edifici vincolati.

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