DM 28 ottobre 2025 in vigore: cosa cambia per APE, requisiti minimi e classificazione energetica

Ambiente, Attualità, Edilizia
Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 è entrato in vigore il 3 giugno 2026, introducendo un’evoluzione significativa del sistema di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
Spesso il provvedimento viene ricondotto in modo semplificato al tema dei “Requisiti Minimi”. In realtà, il decreto non si limita ad aggiornare valori o soglie, ma incide sulla logica complessiva di calcolo, sulle modalità di verifica e sul rapporto tra involucro edilizio, impianti e fonti rinnovabili.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto è quindi fondamentale comprendere:
- quale normativa si applica oggi;
- cosa è cambiato realmente rispetto al quadro precedente;
- come orientarsi correttamente nella nuova fase operativa.
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Quale normativa si applica oggi
- Cosa è cambiato con il DM 28 ottobre 2025
- Perché l’aggiornamento formativo richiede un approccio strutturato
- Cosa stiamo facendo come Unione Professionisti
- Come orientarsi correttamente oggi
- Domande frequenti — FAQ operative per professionisti
- I corsi per aggiornarti
- Riferimenti normativi
- Approfondimenti utili
Quale normativa si applica oggi
Dal 3 giugno 2026, tutte le attività professionali legate alla certificazione energetica devono essere svolte secondo il nuovo quadro normativo introdotto dal DM 28 ottobre 2025.
La normativa precedente — il DM 26 giugno 2015, le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica e le norme tecniche UNI/TS 11300 nelle versioni previgenti — ha cessato di applicarsi per i nuovi elaborati a partire da quella data.
Di conseguenza, da giugno 2026:
- il calcolo delle prestazioni energetiche;
- la redazione dell’APE;
- la compilazione della Relazione Tecnica (ex Legge 10);
- le verifiche di conformità energetica
devono essere effettuate secondo il nuovo decreto.
Cosa è cambiato con il DM 28 ottobre 2025
Il DM 28 ottobre 2025 ha introdotto un’evoluzione strutturale del sistema di valutazione delle prestazioni energetiche.
Non si tratta di un semplice aggiornamento dei limiti prestazionali, ma di una revisione più ampia che coinvolge:
- il modello di edificio di riferimento;
- i criteri di confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento;
- le modalità di verifica delle prestazioni energetiche;
- l’integrazione tra involucro edilizio, impianti e fonti rinnovabili;
- la valutazione complessiva della prestazione energetica globale.
Il decreto ha quindi modificato l’impostazione con cui viene determinata la prestazione energetica dell’edificio, richiedendo un riallineamento dei metodi di calcolo, delle procedure operative e degli esempi applicativi.
Cosa è cambiato in concreto: le tabelle di confronto
1. Scala di classificazione energetica
Il DM 28/10/2025 non modifica il numero di classi (sempre 8, da A a G), ma ridefinisce i criteri e i valori soglia per l’attribuzione di ciascuna classe. La principale novità è l’introduzione della classe A4 come livello massimo, con criteri più stringenti rispetto alla precedente A+.
| Classe | Normativa previgente (DM 26/06/2015) | DM 28/10/2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) | Nota |
|---|---|---|---|
| A+ | Massima prestazione — definita da EPgl,nren | Sostituita dalla classe A4 con nuovi criteri basati sull’edificio di riferimento | Cambiato |
| A4 | Non esisteva | Nuova classe massima. Edifici a energia quasi zero (nZEB) con prestazione superiore all’edificio di riferimento di almeno il 50% | Nuovo |
| A3 | Non esisteva | Nuova classe. Prestazione superiore all’edificio di riferimento di almeno il 25% | Nuovo |
| A2 | Non esisteva | Nuova classe. Prestazione almeno pari all’edificio di riferimento | Nuovo |
| A1 | Corrisponde alla precedente classe A | Denominazione invariata, criteri di calcolo aggiornati | Aggiornato |
| B – G | Definite da fasce di EPgl,nren | Mantengono la denominazione, criteri ridefiniti in relazione all’edificio di riferimento | Aggiornato |
2. Criteri di verifica delle prestazioni energetiche
Una delle modifiche più rilevanti riguarda il metodo di confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento. Il sistema previgente utilizzava valori limite assoluti per l’EPgl,nren. Il nuovo decreto introduce un approccio relativo basato sull’edificio di riferimento calcolato caso per caso.
| Elemento | Sistema previgente (DM 2015) | DM 28/10/2025 (dal 3 giugno 2026) |
|---|---|---|
| Metodo di classificazione | Valori soglia assoluti per EPgl,nren in funzione della zona climatica e del rapporto S/V | Confronto percentuale tra edificio reale ed edificio di riferimento costruito caso per caso |
| Edificio di riferimento | Definito a livello nazionale con caratteristiche standard | Calcolato specificatamente per ogni edificio oggetto di valutazione |
| Fonti rinnovabili | Verificate separatamente rispetto alla prestazione globale | Integrate nel calcolo della prestazione energetica globale |
| SRI (Smart Readiness Indicator) | Non previsto | Introdotto per gli edifici non residenziali — valutazione della predisposizione tecnologica dell’edificio |
| Passaporto di ristrutturazione | Non previsto | Introdotto per gli edifici residenziali — obbligatorio dal 2030 per interventi di ristrutturazione profonda |
| Norme tecniche di calcolo | UNI/TS 11300 edizione previgente | UNI/TS 11300 aggiornate — i software di calcolo devono essere aggiornati di conseguenza |
Perché l’aggiornamento formativo richiede un approccio strutturato
Il passaggio a un nuovo impianto normativo non si esaurisce nella lettura del testo di legge.
Un aggiornamento corretto dei contenuti tecnici e formativi richiede:
- la revisione dei moduli normativi;
- l’aggiornamento dei casi studio;
- il riallineamento dei metodi di calcolo;
- la verifica della coerenza con le nuove procedure operative.
Per questo motivo, l’adeguamento al DM 28/10/2025 deve essere affrontato in modo strutturato, con riferimento preciso a quanto oggi effettivamente in vigore.
Cosa stiamo facendo come Unione Professionisti
I percorsi formativi di Unione Professionisti sono progettati per garantire conformità normativa e utilità professionale reale.
In questa fase:
- i corsi sono allineati al nuovo quadro normativo introdotto dal DM 28/10/2025;
- è disponibile materiale di inquadramento sulle novità introdotte dal decreto;
- l’aggiornamento tecnico completo dei contenuti è in corso di implementazione progressiva;
- gli aggiornamenti sono inclusi per gli iscritti, senza costi aggiuntivi.
Questo approccio consente di supportare i professionisti nella transizione al nuovo sistema, garantendo contenuti coerenti con quanto oggi effettivamente applicabile.
Come orientarsi correttamente oggi
Per i professionisti che operano nel settore della certificazione energetica, la linea guida è chiara:
- da giugno 2026 si lavora secondo il nuovo decreto;
- gli APE e le Relazioni Tecniche redatti prima del 3 giugno 2026 restano validi per tutta la loro durata;
- è il momento di aggiornare metodi, software e riferimenti normativi.
Domande frequenti — FAQ operative per professionisti
I corsi per aggiornarti
Riferimenti normativi
Abrogato dal 3 giugno 2026
Abrogato dal 3 giugno 2026
In vigore dal 3 giugno 2026
Vigente — recepimento formale in corso
Aggiornamento in corso — verificare con il proprio software
Vigente — criteri aggiornati dal DM 28/10/2025
Approfondimenti utili
Per un inquadramento generale dei temi legati alla certificazione energetica e al calcolo delle prestazioni, sul blog di Unione Professionisti sono disponibili diversi contenuti di approfondimento, tra cui:
- Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
- Indice di Prestazione Energetica (IPE): cos’è e come si calcola
- Attestato di Prestazione Energetica: validità e normativa
Gli articoli forniscono una panoramica generale degli argomenti.







