DM 28 ottobre 2025 in vigore: cosa cambia per APE, requisiti minimi e classificazione energetica

Decreto Requisiti Minimi 2024: come cambia l'APE e le altre novità
Ambiente, Attualità, Edilizia
Autore: Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2026Categorie: Ambiente, Attualità, Edilizia

Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 è entrato in vigore il 3 giugno 2026, introducendo un’evoluzione significativa del sistema di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici.

Spesso il provvedimento viene ricondotto in modo semplificato al tema dei “Requisiti Minimi”. In realtà, il decreto non si limita ad aggiornare valori o soglie, ma incide sulla logica complessiva di calcolo, sulle modalità di verifica e sul rapporto tra involucro edilizio, impianti e fonti rinnovabili.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto è quindi fondamentale comprendere:

  • quale normativa si applica oggi;
  • cosa è cambiato realmente rispetto al quadro precedente;
  • come orientarsi correttamente nella nuova fase operativa.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Quale normativa si applica oggi
  2. Cosa è cambiato con il DM 28 ottobre 2025
  3. Perché l’aggiornamento formativo richiede un approccio strutturato
  4. Cosa stiamo facendo come Unione Professionisti
  5. Come orientarsi correttamente oggi
  6. Domande frequenti — FAQ operative per professionisti
  7. I corsi per aggiornarti
  8. Riferimenti normativi
  9. Approfondimenti utili

Quale normativa si applica oggi

Dal 3 giugno 2026, tutte le attività professionali legate alla certificazione energetica devono essere svolte secondo il nuovo quadro normativo introdotto dal DM 28 ottobre 2025.

La normativa precedente — il DM 26 giugno 2015, le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica e le norme tecniche UNI/TS 11300 nelle versioni previgenti — ha cessato di applicarsi per i nuovi elaborati a partire da quella data.

Di conseguenza, da giugno 2026:

  • il calcolo delle prestazioni energetiche;
  • la redazione dell’APE;
  • la compilazione della Relazione Tecnica (ex Legge 10);
  • le verifiche di conformità energetica

devono essere effettuate secondo il nuovo decreto.

Validità degli APE esistenti: gli APE redatti prima del 3 giugno 2026 secondo la normativa previgente (DM 26/06/2015) rimangono validi per tutta la loro durata (10 anni dalla data di emissione). Non è previsto obbligo di aggiornamento retroattivo.

Cosa è cambiato con il DM 28 ottobre 2025

Il DM 28 ottobre 2025 ha introdotto un’evoluzione strutturale del sistema di valutazione delle prestazioni energetiche.

Non si tratta di un semplice aggiornamento dei limiti prestazionali, ma di una revisione più ampia che coinvolge:

  • il modello di edificio di riferimento;
  • i criteri di confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento;
  • le modalità di verifica delle prestazioni energetiche;
  • l’integrazione tra involucro edilizio, impianti e fonti rinnovabili;
  • la valutazione complessiva della prestazione energetica globale.

Il decreto ha quindi modificato l’impostazione con cui viene determinata la prestazione energetica dell’edificio, richiedendo un riallineamento dei metodi di calcolo, delle procedure operative e degli esempi applicativi.

Cosa è cambiato in concreto: le tabelle di confronto

1. Scala di classificazione energetica

Il DM 28/10/2025 non modifica il numero di classi (sempre 8, da A a G), ma ridefinisce i criteri e i valori soglia per l’attribuzione di ciascuna classe. La principale novità è l’introduzione della classe A4 come livello massimo, con criteri più stringenti rispetto alla precedente A+.

Classe Normativa previgente (DM 26/06/2015) DM 28/10/2025 (in vigore dal 3 giugno 2026) Nota
A+ Massima prestazione — definita da EPgl,nren Sostituita dalla classe A4 con nuovi criteri basati sull’edificio di riferimento Cambiato
A4 Non esisteva Nuova classe massima. Edifici a energia quasi zero (nZEB) con prestazione superiore all’edificio di riferimento di almeno il 50% Nuovo
A3 Non esisteva Nuova classe. Prestazione superiore all’edificio di riferimento di almeno il 25% Nuovo
A2 Non esisteva Nuova classe. Prestazione almeno pari all’edificio di riferimento Nuovo
A1 Corrisponde alla precedente classe A Denominazione invariata, criteri di calcolo aggiornati Aggiornato
B – G Definite da fasce di EPgl,nren Mantengono la denominazione, criteri ridefiniti in relazione all’edificio di riferimento Aggiornato

2. Criteri di verifica delle prestazioni energetiche

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il metodo di confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento. Il sistema previgente utilizzava valori limite assoluti per l’EPgl,nren. Il nuovo decreto introduce un approccio relativo basato sull’edificio di riferimento calcolato caso per caso.

Elemento Sistema previgente (DM 2015) DM 28/10/2025 (dal 3 giugno 2026)
Metodo di classificazione Valori soglia assoluti per EPgl,nren in funzione della zona climatica e del rapporto S/V Confronto percentuale tra edificio reale ed edificio di riferimento costruito caso per caso
Edificio di riferimento Definito a livello nazionale con caratteristiche standard Calcolato specificatamente per ogni edificio oggetto di valutazione
Fonti rinnovabili Verificate separatamente rispetto alla prestazione globale Integrate nel calcolo della prestazione energetica globale
SRI (Smart Readiness Indicator) Non previsto Introdotto per gli edifici non residenziali — valutazione della predisposizione tecnologica dell’edificio
Passaporto di ristrutturazione Non previsto Introdotto per gli edifici residenziali — obbligatorio dal 2030 per interventi di ristrutturazione profonda
Norme tecniche di calcolo UNI/TS 11300 edizione previgente UNI/TS 11300 aggiornate — i software di calcolo devono essere aggiornati di conseguenza

Perché l’aggiornamento formativo richiede un approccio strutturato

Il passaggio a un nuovo impianto normativo non si esaurisce nella lettura del testo di legge.

Un aggiornamento corretto dei contenuti tecnici e formativi richiede:

  • la revisione dei moduli normativi;
  • l’aggiornamento dei casi studio;
  • il riallineamento dei metodi di calcolo;
  • la verifica della coerenza con le nuove procedure operative.

Per questo motivo, l’adeguamento al DM 28/10/2025 deve essere affrontato in modo strutturato, con riferimento preciso a quanto oggi effettivamente in vigore.

Cosa stiamo facendo come Unione Professionisti

I percorsi formativi di Unione Professionisti sono progettati per garantire conformità normativa e utilità professionale reale.

In questa fase:

  • i corsi sono allineati al nuovo quadro normativo introdotto dal DM 28/10/2025;
  • è disponibile materiale di inquadramento sulle novità introdotte dal decreto;
  • l’aggiornamento tecnico completo dei contenuti è in corso di implementazione progressiva;
  • gli aggiornamenti sono inclusi per gli iscritti, senza costi aggiuntivi.

Questo approccio consente di supportare i professionisti nella transizione al nuovo sistema, garantendo contenuti coerenti con quanto oggi effettivamente applicabile.

Come orientarsi correttamente oggi

Per i professionisti che operano nel settore della certificazione energetica, la linea guida è chiara:

  • da giugno 2026 si lavora secondo il nuovo decreto;
  • gli APE e le Relazioni Tecniche redatti prima del 3 giugno 2026 restano validi per tutta la loro durata;
  • è il momento di aggiornare metodi, software e riferimenti normativi.

Domande frequenti — FAQ operative per professionisti

1Gli APE che sto redigendo adesso devono seguire il DM 28/10/2025?
Sì. Dal 3 giugno 2026 tutti i nuovi APE devono essere redatti secondo il DM 28/10/2025 e le versioni aggiornate delle Linee Guida nazionali e delle norme UNI/TS 11300. Gli elaborati redatti prima di quella data secondo la normativa previgente rimangono comunque validi per tutta la loro durata.
2Un APE redatto prima del 3 giugno 2026 è ancora valido?
Sì. Gli APE hanno una durata di 10 anni dalla data di emissione. Un APE redatto secondo la normativa previgente (DM 26/06/2015) rimane valido per tutta la sua durata, indipendentemente dall’entrata in vigore del nuovo decreto. Non è previsto obbligo di aggiornamento retroattivo.
3I software di calcolo attuali sono ancora utilizzabili?
Non senza aggiornamento. Il DM 28/10/2025 modifica i metodi di calcolo e introduce il riferimento a versioni aggiornate delle norme UNI/TS 11300. I software devono essere aggiornati dai produttori per essere conformi al nuovo impianto normativo. Si consiglia di verificare con il fornitore del proprio software i tempi e le modalità di aggiornamento già disponibili.
4Cosa cambia per le Relazioni Tecniche ex Legge 10?
Il DM 28/10/2025 ha modificato i criteri per la verifica dei requisiti minimi di prestazione energetica negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione significativa. Le Relazioni Tecniche redatte da giugno 2026 devono essere adeguate ai nuovi metodi di verifica. Quelle redatte prima del 3 giugno 2026 secondo la normativa previgente rimangono valide.
5Il Passaporto di Ristrutturazione è già obbligatorio?
No. Il Passaporto di Ristrutturazione sarà obbligatorio a partire dal 2030 per gli interventi di ristrutturazione profonda sugli edifici residenziali. Il DM 28/10/2025 ne ha previsto l’introduzione nell’ordinamento italiano, ma la piena operatività è prevista in fasi successive.
6Lo SRI (Smart Readiness Indicator) riguarda tutti gli edifici?
No. Lo SRI è introdotto per gli edifici non residenziali. Valuta la predisposizione tecnologica dell’edificio ad interagire con la rete energetica e con i sistemi intelligenti. Non sostituisce la classificazione energetica, ma si aggiunge come valutazione complementare.

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Riferimenti normativi

Decreto ministeriale
DM 26 giugno 2015 — Requisiti minimi
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni degli edifici.

Abrogato dal 3 giugno 2026

Decreto ministeriale
DM 26 giugno 2015 — Linee Guida APE
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici — schema di APE e metodologia di classificazione.

Abrogato dal 3 giugno 2026

Decreto ministeriale
DM 28 ottobre 2025 — Requisiti Minimi (recepimento EPBD IV)
Revisione strutturale del sistema di valutazione delle prestazioni energetiche. Introduce edificio di riferimento caso per caso, nuova scala A4, SRI, Passaporto di Ristrutturazione.

In vigore dal 3 giugno 2026

Direttiva europea
Direttiva 2024/1275/UE — EPBD IV
Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Fissa gli obiettivi europei su nZEB, ristrutturazioni progressive e decarbonizzazione del parco edilizio entro il 2050. Il DM 28/10/2025 introduce misure in linea con gli obiettivi della direttiva; il recepimento formale nell’ordinamento italiano è in corso.

Vigente — recepimento formale in corso

Norma tecnica
UNI/TS 11300 — Prestazioni energetiche degli edifici
Serie di norme tecniche per il calcolo del fabbisogno energetico. Il DM 28/10/2025 richiede le versioni aggiornate — verificare con il proprio software di calcolo la disponibilità dell’aggiornamento.

Aggiornamento in corso — verificare con il proprio software

Legge
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 — Relazione Tecnica
Obbligo di Relazione Tecnica per la verifica dei requisiti energetici negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione. I criteri di verifica sono aggiornati dal DM 28/10/2025.

Vigente — criteri aggiornati dal DM 28/10/2025

Approfondimenti utili

Per un inquadramento generale dei temi legati alla certificazione energetica e al calcolo delle prestazioni, sul blog di Unione Professionisti sono disponibili diversi contenuti di approfondimento, tra cui:

Gli articoli forniscono una panoramica generale degli argomenti.