Calcolo delle prestazione energetiche degli edifici: cosa cambia con l’entrata in vigore del Nuovo Decreto Requisiti Minimi

Normative
La prestazione energetica di un edificio non è un dato semplice da leggere in etichetta: è il risultato di un calcolo tecnico che considera involucro, impianti, fonti energetiche e condizioni d’uso. Con il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 e in vigore dal 3 giugno 2026, questo calcolo cambia in modo sostanziale rispetto al sistema introdotto nel 2015.
Questa guida spiega come funziona il calcolo della prestazione energetica degli edifici, quale indicatore viene usato, che ruolo ha l’edificio di riferimento e cosa cambia concretamente con il nuovo decreto — sia per chi progetta che per chi redige l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Cosa si intende per prestazione energetica di un edificio
La prestazione energetica di un edificio misura quanta energia primaria consuma per svolgere i suoi servizi principali: riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione (per gli edifici non residenziali).
Non si tratta dei consumi reali registrati in bolletta, ma di un valore calcolato in condizioni standardizzate, che permette di confrontare edifici diversi su base omogenea. È proprio questo valore standardizzato che finisce nell’APE e determina la classe energetica dell’immobile.
Il calcolo tiene conto di tre sistemi interconnessi:
- L’involucro edilizio — pareti, tetto, pavimento, serramenti: tutto ciò che separa il volume climatizzato dall’esterno e ne determina le dispersioni termiche
- Gli impianti tecnici — generatori di calore e freddo, sistemi di distribuzione, emissione e regolazione, impianti di ventilazione e produzione di acqua calda
- Le fonti energetiche — il tipo di vettore energetico usato (gas, elettricità, teleriscaldamento, fonti rinnovabili) e il suo fattore di conversione in energia primaria
Il risultato finale non è la somma di questi elementi, ma la loro interazione: un involucro molto performante riduce il fabbisogno termico, ma è l’impianto a determinare quanta energia primaria viene effettivamente consumata per coprire quel fabbisogno.
L’indicatore principale: EPgl,nren
L’indicatore usato per classificare un edificio e redigere l’APE è l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren), espresso in kWh/(m²·anno).
Questo valore rappresenta la quota di energia primaria non rinnovabile consumata dall’edificio per tutti i suoi servizi energetici nell’arco di un anno, normalizzata sulla superficie utile.
Il termine “non rinnovabile” è centrale: l’EPgl,nren esclude dal conteggio l’energia proveniente da fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, pompe di calore alimentate da energia rinnovabile). Questo significa che due edifici con lo stesso fabbisogno energetico possono avere EPgl,nren molto diversi, a seconda di quanta quota rinnovabile integrano nel proprio sistema impiantistico.
Con il DM 28 ottobre 2025 la distinzione tra quota rinnovabile e non rinnovabile diventa ancora più centrale nel calcolo, con un’attenzione maggiore alla coerenza tra fonti dichiarate e modello di calcolo adottato.
Il ruolo dell’edificio di riferimento
Il calcolo della prestazione energetica non avviene in assoluto, ma per confronto. Ogni edificio reale viene confrontato con un edificio di riferimento virtuale: un modello teorico con la stessa geometria, orientamento, destinazione d’uso e zona climatica dell’edificio reale, ma dotato di parametri prestazionali standard predefiniti dalla normativa.
Dal confronto tra il valore EPgl,nren dell’edificio reale e quello dell’edificio di riferimento si ricava la classe energetica. Se l’edificio reale consuma molto meno energia primaria non rinnovabile rispetto al suo “gemello virtuale”, la classe sarà alta. Se ne consuma di più, la classe sarà bassa.
Questo sistema garantisce che la classificazione sia sempre relativa alla tipologia e al contesto dell’edificio, evitando confronti impropri tra edifici con caratteristiche molto diverse.
Perché l’edificio di riferimento è così importante
L’edificio di riferimento non è un dato fisso: i suoi parametri vengono definiti e aggiornati dalla normativa. Questo significa che modificare i parametri dell’edificio di riferimento cambia la scala di classificazione, anche senza che l’edificio reale sia cambiato.
È esattamente quello che succede con il DM 28 ottobre 2025: i parametri dell’edificio di riferimento vengono aggiornati con standard più stringenti, e la scala delle classi energetiche si ricalibra di conseguenza. Un edificio che oggi risulta in classe D potrebbe trovarsi in classe E con il nuovo metodo — non perché sia peggiorato, ma perché il metro di misura è diventato più severo.
Cosa cambia con il DM 28 ottobre 2025
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi introduce modifiche che incidono direttamente sul processo di calcolo e sui suoi risultati. Non si tratta di aggiustamenti marginali, ma di un aggiornamento strutturale che richiede di rivedere strumenti, procedure e impostazione dei modelli.
I ponti termici entrano nell’edificio di riferimento
Una delle novità più rilevanti riguarda i ponti termici: le discontinuità costruttive che generano dispersioni di calore localizzate — davanzali, spallette, architravi, cassonetti, balconi.
Con il DM 2015, i ponti termici non erano esplicitamente inclusi nel calcolo dell’edificio di riferimento. Il nuovo decreto li introduce in modo esplicito, rendendo il modello di riferimento più realistico e il confronto più fedele al comportamento reale dell’edificio. Questo ha un effetto diretto: per ottenere la stessa classe energetica di prima, un edificio dovrà avere prestazioni reali più elevate, perché l’asticella del riferimento si è alzata.
Per chi redige APE o relazioni energetiche, questo significa che le schede ponte termico, i nodi costruttivi e il trattamento delle superfici lorde richiedono ora maggiore attenzione metodologica.
Aggiornamento delle norme tecniche UNI/TS
Il nuovo decreto aggiorna esplicitamente i riferimenti alle norme tecniche UNI e UNI/TS utilizzate per il calcolo. L’Allegato 2 del DM definisce quali norme devono essere applicate, rendendo più trasparente il legame tra norma cogente e strumenti di calcolo.
Tra le principali novità: vengono recepite le UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e la UNI EN 15193 per l’illuminazione. Cambia anche il trattamento del teleriscaldamento, con l’introduzione del metodo di Carnot per il calcolo del fattore di conversione in energia primaria, che in molti casi avvicinerà la performance “ufficiale” al comportamento reale delle reti efficienti.
I software di calcolo devono essere aggiornati per recepire queste modifiche. Verificare di lavorare con versioni conformi è uno dei primi adempimenti pratici per chi opererà con il nuovo quadro dal 3 giugno 2026.
Verifiche sull’involucro: cosa cambia
Il nuovo decreto ridefinisce anche le modalità di verifica delle prestazioni dell’involucro, con regole diverse a seconda della tipologia di intervento:
- Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di 1° livello: vengono definiti valori predefiniti di ponti termici; le verifiche coinvolgono l’intero involucro
- Ristrutturazioni importanti di 2° livello: viene introdotta una doppia verifica sui valori limite di trasmittanza
- Riqualificazioni energetiche: la verifica della trasmittanza per le superfici opache si limita alla sezione corrente, senza considerare i ponti termici
Questa differenziazione rende ancora più importante classificare correttamente l’intervento prima di impostare il calcolo.
Effetto pratico sulla classe energetica
Con i parametri aggiornati dell’edificio di riferimento, la distribuzione delle classi energetiche cambierà per le certificazioni redatte dal 3 giugno 2026 in poi. In molti casi la classe risultante sarà leggermente più bassa rispetto a quella che si otterrebbe con il vecchio metodo — non perché l’edificio sia peggiorato, ma perché il benchmark è più esigente.
Questo ha implicazioni concrete:
- Per i nuovi progetti: è necessario impostare fin dall’inizio le scelte progettuali tenendo conto del nuovo edificio di riferimento
- Per le ristrutturazioni in corso: la data di presentazione del titolo edilizio determina quale sistema di calcolo si applica
- Per gli APE già emessi: rimangono validi fino alla loro naturale scadenza; non è previsto un obbligo automatico di rinnovo
Il calcolo dell’APE: fasi operative
Tradurre questi principi in un APE concreto richiede un processo tecnico strutturato. Le fasi principali sono:
- Raccolta dati dell’edificio — geometria, stratigrafie, caratteristiche dei serramenti, dati degli impianti, zona climatica, destinazione d’uso
- Sopralluogo tecnico — verifica diretta delle condizioni reali dell’immobile, rilevamento degli impianti, identificazione degli elementi costruttivi
- Modellazione e calcolo — inserimento dei dati in un software conforme alle norme UNI/TS, calcolo dell’EPgl,nren dell’edificio reale e dell’edificio di riferimento
- Determinazione della classe energetica — confronto tra i due indici secondo i coefficienti previsti dal decreto
- Redazione e deposito dell’APE — compilazione dell’attestato con tutti i dati richiesti e deposito nel catasto energetico regionale
Dal 3 giugno 2026, tutte le fasi di calcolo dovranno essere condotte con software conformi al nuovo DM. Chi redige APE in questo periodo di transizione dovrà verificare attentamente la data del titolo edilizio per applicare il sistema corretto.
Verso il sistema EPBD IV: cosa cambierà ancora
Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna il calcolo nell’ambito del quadro normativo attuale, ma non esaurisce il processo di evoluzione. Con il recepimento della Direttiva EPBD IV (2024/1275/UE), atteso entro il 29 maggio 2026, entreranno in vigore ulteriori novità che riguardano direttamente l’APE e il suo contenuto:
- Obbligo di indicare sia il consumo di energia primaria che quello di energia finale
- Introduzione del GWP (Global Warming Potential) — potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita dell’edificio — come indicatore obbligatorio per i nuovi edifici a partire dal 2028
- Nuova scala di classificazione energetica A–G armonizzata a livello europeo, con la classe A riservata agli edifici a zero emissioni (ZEB)
Questi cambiamenti renderanno il calcolo della prestazione energetica ancora più articolato e richiederanno un aggiornamento professionale costante per chi opera nel settore.
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Calcolare correttamente la prestazione energetica degli edifici richiede competenze tecniche specifiche e una conoscenza aggiornata delle norme. La transizione normativa in corso — con il nuovo DM già in vigore dal 3 giugno 2026 e il recepimento EPBD IV alle porte — rende questo il momento giusto per formarsi o aggiornarsi.
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