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Riqualificazione energetica: cos’è e quando diventa ristrutturazione importante

Ecobonus: i tagli paventati dal Governo potrebbero vanificare tutto!
Attualità, Edilizia, Ingegneri
Autore: Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2026Categorie: Attualità, Edilizia, Ingegneri

Pubblicato il

Per il decreto requisiti minimi è riqualificazione energetica ogni intervento che migliora la prestazione energetica di un edificio senza essere una ristrutturazione importante: lavori sull’involucro che interessano fino al 25% della superficie disperdente lorda complessiva e/o interventi sugli impianti, come la nuova installazione, la ristrutturazione dell’impianto termico o la sostituzione del generatore. In questi casi i requisiti minimi si applicano solo ai componenti e agli impianti su cui si interviene. Oltre il 25% l’intervento diventa una ristrutturazione importante, di secondo o di primo livello, con verifiche più ampie. Le definizioni sono nel DM 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025 in vigore dal 3 giugno 2026, che le ha confermate.

In breve

  • Riqualificazione energetica: involucro interessato fino al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e/o interventi sugli impianti, compresa la sostituzione della caldaia.
  • I requisiti valgono solo per i componenti e gli impianti oggetto dei lavori, per esempio le trasmittanze limite dei nuovi serramenti.
  • Oltre il 25% è ristrutturazione importante di 2° livello; oltre il 50% con ristrutturazione dell’impianto dell’intero edificio è di 1° livello.
  • Di norma serve la relazione tecnica ex Legge 10; non serve, per esempio, per la caldaia sostituita senza cambio di combustibile o di tipologia o per una pompa di calore fino a 15 kW.
  • Le fonti rinnovabili sono obbligatorie (15%) solo se l’intervento è una ristrutturazione dell’impianto termico.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Cosa si intende per riqualificazione energetica
  2. Quando diventa ristrutturazione importante
  3. Quali requisiti si rispettano
  4. Relazione Legge 10, APE e fonti rinnovabili
  5. Riqualificazione energetica e bonus fiscali
  6. Formazione consigliata
  7. Domande frequenti
  8. Riferimenti normativi

Cosa si intende per riqualificazione energetica

Il paragrafo 1.4.2 dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi definisce interventi di riqualificazione energetica quelli che non sono ristrutturazioni importanti ma hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Riguardano quindi:

  • una superficie dell’involucro inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • e/o la nuova installazione o la ristrutturazione di un impianto termico al servizio dell’edificio;
  • e/o altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

Sono esempi tipici la sostituzione delle finestre, il cappotto su una sola facciata, l’isolamento della copertura di un edificio grande, la sostituzione della caldaia o l’installazione di una pompa di calore. Una panoramica degli interventi che si possono fare in casa è nella guida su quali interventi rientrano nella riqualificazione energetica.

Nella riqualificazione energetica i requisiti di prestazione si applicano solamente ai componenti edilizi e agli impianti su cui si interviene e riguardano le loro caratteristiche termo-fisiche o di efficienza, in base alle caratteristiche tecniche di ciascuno.

Quando diventa ristrutturazione importante

Il confine è la percentuale di involucro coinvolta. Per calcolarla si considerano solo gli elementi che separano il volume climatizzato dall’esterno o da ambienti non climatizzati: pareti verticali, finestre, solai contro terra e su spazi aperti, tetti e coperture quando delimitano volumi climatizzati. Se l’edificio ha più unità immobiliari, la percentuale si calcola sull’involucro dell’intero edificio.

Aspetto Riqualificazione energetica Ristrutturazione importante di 2° livello Ristrutturazione importante di 1° livello
Involucro interessato fino al 25% oltre il 25% oltre il 50%
Impianto termico può esserci o no può esserci o no ristrutturazione dell’impianto al servizio dell’intero edificio, obbligatoria
Dove si applicano i requisiti solo componenti e impianti oggetto di intervento parti di involucro e impianti interessati, compresi i ponti termici intero edificio

Attenzione al primo livello: non basta superare il 50% dell’involucro, serve anche la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio, che il DM 28 ottobre 2025 definisce come la sostituzione combinata della generazione e della distribuzione e/o emissione del calore. Esempi, verifiche e obblighi dei due livelli sono spiegati nella guida alla ristrutturazione importante di primo e secondo livello.

Quali requisiti si rispettano

In una riqualificazione energetica si applicano le prescrizioni comuni del capitolo 2 e i requisiti specifici del capitolo 5 dell’Allegato 1. In pratica:

  • involucro: le pareti, le coperture, i pavimenti e i serramenti nuovi o isolati devono rispettare le trasmittanze limite dell’Appendice B, diverse per zona climatica; per le finestre esposte da est a ovest, passando per sud, conta anche il fattore di trasmissione solare;
  • isolamento dall’interno o in intercapedine: le trasmittanze limite sono aumentate del 30%, qualunque sia la superficie coinvolta;
  • impianti: il generatore o l’impianto nuovo deve rispettare le efficienze minime previste per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

Sono esclusi dai requisiti minimi la tinteggiatura e gli altri strati di finitura che non incidono sull’isolamento, il rifacimento di intonaco su meno del 10% della superficie disperdente e gli interventi sugli impianti fatti solo per mantenerli efficienti e sicuri, senza sostituire l’impianto o sue parti.

Relazione Legge 10, APE e fonti rinnovabili

Relazione tecnica. Anche per la riqualificazione energetica il progettista deve, di norma, preparare la relazione tecnica ex Legge 10, che il proprietario deposita in Comune. Ci sono però eccezioni e semplificazioni:

  • non serve per l’installazione di una pompa di calore fino a 15 kW;
  • non serve per la sostituzione del generatore sotto la soglia del DM 37/2008, se non cambiano combustibile o tipologia: il passaggio da una caldaia tradizionale a gas a una a condensazione a gas non è un cambio di tipologia;
  • per la sola sostituzione dei serramenti può essere compilata in forma parziale e, in alcuni casi, sostituita dalla documentazione dell’impresa e del fabbricante.

APE. La riqualificazione non obbliga di per sé a fare un nuovo attestato, ma l’APE esistente va aggiornato a ogni intervento che modifica la classe energetica dell’edificio o dell’unità (art. 6, comma 5, D.Lgs. 192/2005). Resta poi l’obbligo di avere l’APE per vendere o affittare: i dettagli sono nella guida all’attestato di prestazione energetica.

Fonti rinnovabili. Dal 2026 l’obbligo di rinnovabili riguarda anche la ristrutturazione dell’impianto termico, con una quota del 15% dei consumi per riscaldamento e raffrescamento. La semplice sostituzione della caldaia non è una ristrutturazione dell’impianto e non fa scattare l’obbligo; il cappotto parziale e la sostituzione delle finestre nemmeno. Le percentuali sono spiegate nella guida all’obbligo di fonti rinnovabili negli edifici.

Riqualificazione energetica e bonus fiscali

Nel linguaggio dei bonus si parla spesso di “riqualificazione energetica” per indicare i lavori che danno diritto alle detrazioni per il risparmio energetico. Non è la stessa cosa: la definizione del decreto requisiti minimi serve a stabilire quali requisiti tecnici rispettare e quali documenti preparare, mentre l’accesso a una detrazione dipende dalle regole del singolo incentivo. Un intervento può essere una riqualificazione energetica per il decreto senza dare diritto a un bonus, e viceversa. Prima di avviare i lavori conviene quindi verificare entrambi gli aspetti: requisiti minimi con il progettista, agevolazioni sulle fonti ufficiali dell’incentivo.

Per approfondire: come funziona l’Energy Performance Contract, chi deve nominare l’Energy Manager e il ponte termico nella finestra. Per i tecnici che progettano o dirigono interventi sull’involucro c’è il Corso Cappotto Termico di Unione Professionisti.

Formazione consigliata

Chi progetta o dirige interventi sull’involucro deve conoscere trasmittanze limite, ponti termici e soluzioni di isolamento; chi redige attestati deve sapere quando un intervento cambia la classe energetica. Questi sono i corsi del catalogo Unione Professionisti collegati al tema.

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Domande frequenti

Cambiare gli infissi è una riqualificazione energetica?2026-10-29T11:46:37+01:00

Sì, se la superficie interessata non supera il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, come accade quasi sempre. I nuovi serramenti devono rispettare le trasmittanze limite e la relazione tecnica può essere compilata in forma parziale.

Sostituire la caldaia è una riqualificazione o una ristrutturazione?2026-10-29T11:46:36+01:00

È una riqualificazione energetica: il decreto requisiti minimi vi comprende espressamente la sostituzione del generatore. Diventa ristrutturazione dell’impianto termico solo se si sostituiscono insieme generazione e distribuzione e/o emissione del calore.

Dopo una riqualificazione energetica serve un nuovo APE?2026-10-29T11:46:35+01:00

Non sempre. L’APE esistente va aggiornato quando l’intervento modifica la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare; in ogni caso serve un APE valido per vendere o affittare.

Riferimenti normativi

  • DM 26 giugno 2015 (requisiti minimi), come modificato dal DM 28 ottobre 2025 (GU n. 283 del 5/12/2025) – Allegato 1, par. 1.4.1 (ristrutturazioni importanti e ristrutturazione dell’impianto termico), 1.4.2 (riqualificazioni energetiche), 1.4.3 (deroghe), 2.2 (relazione tecnica) e capitolo 5.
  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – art. 6, comma 5 (aggiornamento dell’APE) e art. 8 (relazione tecnica ed esclusioni).
  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 26 e Allegato III, modificati dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 – obbligo di fonti rinnovabili, anche per la ristrutturazione dell’impianto termico.

La Redazione di Unione Professionisti si occupa della realizzazione di contenuti informativi e approfondimenti dedicati ai professionisti del settore tecnico. Gli articoli trattano novità normative, aggiornamento professionale, formazione continua e tematiche di interesse per ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti.

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