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Coordinatore della sicurezza e RSPP: obblighi formativi e crediti reciproci

Professionisti della sicurezza in aula per la formazione di coordinatore e RSPP
Attualità, Professionisti
Autore: Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2026Categorie: Attualità, Professionisti

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Corso Di Aggiornamento Per Coordinatore Della Sicurezza

Il Corso di Aggiornamento per CSE e CSP da 40 ore per mantenere l'abilitazione come Coordinatore della Sicurezza. Aggiornamento quinquennale obbligatorio ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08, con attestato valido su tutto il territorio nazionale.

Il prezzo originale era: 189,00 €.Il prezzo attuale è: 99,00 €.

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Pubblicato il

Coordinatore della sicurezza e RSPP hanno percorsi di formazione diversi: il coordinatore fa un corso unico di 120 ore, l’RSPP i moduli A, B e C. Uno dei due corsi base non abilita all’altro ruolo, ma dà crediti parziali. L’aggiornamento invece è lo stesso: 40 ore ogni 5 anni per entrambi e, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, l’aggiornamento da coordinatore vale anche per l’RSPP e viceversa. Chi svolge tutti e due i ruoli può quindi organizzare un unico percorso di aggiornamento, purché i contenuti siano coerenti con entrambe le funzioni e il corso si chiuda con la verifica finale.

In breve

  • Coordinatore (CSP e CSE): titolo tecnico ed esperienza nelle costruzioni (art. 98 del D.Lgs. 81/2008) + corso di 120 ore con verifica finale.
  • RSPP: diploma di scuola superiore (art. 32) + Modulo A (28 ore), Modulo B comune (48 ore) con eventuale specializzazione e Modulo C (24 ore).
  • Aggiornamento: 40 ore ogni 5 anni per coordinatore e RSPP, 20 ore per l’ASPP; si può fare tutto in e-learning, sempre con verifica finale.
  • Crediti reciproci: l’aggiornamento RSPP vale per il coordinatore e viceversa; per i corsi base il credito è solo parziale.
  • Non valgono come aggiornamento i corsi per altre qualifiche, come preposti, dirigenti, addetti antincendio o primo soccorso.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. I due percorsi a confronto
  2. La formazione del coordinatore della sicurezza
  3. La formazione dell’RSPP
  4. I crediti tra i due percorsi
  5. Un corso per più qualifiche: cosa vale e cosa no
  6. Domande frequenti
  7. Riferimenti normativi

I due percorsi a confronto

Dal 2025 entrambe le formazioni sono regolate dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito gli accordi precedenti, compreso quello del 7 luglio 2016 sugli RSPP. Il suo periodo transitorio è concluso.

Coordinatore della sicurezza (CSP/CSE) RSPP
Titolo di studio laurea o diploma tecnico indicati dall’art. 98, con 1-3 anni di esperienza nelle costruzioni diploma di istruzione secondaria superiore (art. 32, c. 2)
Corso base 120 ore: modulo giuridico 28, tecnico 52, metodologico/organizzativo 16, parte pratica 24 Modulo A 28 ore, Modulo B comune 48 ore (più eventuali moduli di specializzazione B-SP), Modulo C 24 ore
E-learning nel corso base solo il modulo giuridico solo il Modulo A
Aggiornamento 40 ore ogni 5 anni 40 ore ogni 5 anni (ASPP: 20 ore)
E-learning nell’aggiornamento sì, per tutte le ore sì, per tutte le ore
Crediti verso l’altro ruolo aggiornamento: totale; corso base: parziale aggiornamento: totale; corso base: parziale
Norma art. 98 D.Lgs. 81/2008 art. 32 D.Lgs. 81/2008

La formazione del coordinatore della sicurezza

Per fare il coordinatore servono un titolo di studio tecnico tra quelli elencati dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, da 1 a 3 anni di esperienza nel settore delle costruzioni e l’attestato di un corso di almeno 120 ore con verifica finale. Il corso si segue in aula o in videoconferenza sincrona; in e-learning è ammesso solo il modulo giuridico. Non devono fare il corso, tra gli altri, i laureati magistrali LM-26. Classi di laurea, anni di esperienza ed esoneri sono spiegati nella guida su come diventare coordinatore della sicurezza.

Il corso non deve essere “accreditato” da un organismo paritetico: l’art. 98, c. 2, elenca invece chi può organizzarlo, cioè le Regioni e, in alternativa, soggetti come l’INAIL, gli ordini e i collegi professionali, le università, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici dell’edilizia. Il D.Lgs. 81/2008 ha sostituito il vecchio D.Lgs. 494/1996, che oggi è abrogato.

Dopo l’abilitazione il coordinatore deve fare 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni, non 16. Dopo i primi 5 anni, all’atto di ogni incarico deve poter dimostrare 40 ore di aggiornamento nei 5 anni precedenti; senza aggiornamento la funzione non si può esercitare e, oltre i 10 anni, va rifatto il corso base. Tutte le regole sono nella guida all’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza; compiti e differenze tra CSP e CSE sono in quella a CSP e CSE.

La formazione dell’RSPP

L’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 chiede all’RSPP un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi adeguati ai rischi dell’azienda. Con l’Accordo 2025 il percorso è questo:

  • Modulo A (28 ore): la parte di base, comune a RSPP e ASPP; è l’unico che si può seguire in e-learning;
  • Modulo B comune (48 ore), con i moduli di specializzazione B-SP (da 12 a 16 ore) per alcuni settori, tra cui le costruzioni;
  • Modulo C (24 ore): richiesto solo all’RSPP, non all’ASPP.

Le differenze di compiti tra i due ruoli sono spiegate nella guida ad ASPP e RSPP; uno dei compiti principali dell’RSPP è collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e al DVR.

Chi ha alcune lauree (classi L7, L8, L9, L17, L23 o la magistrale LM-26) è esonerato da una parte dei corsi (art. 32, c. 5). L’aggiornamento è quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, a partire dalla conclusione del Modulo B comune, con il monte ore che si può distribuire nei 5 anni. Non dipende dalle mansioni: le ore minime sono fisse.

Il percorso completo è spiegato nella guida su come diventare RSPP; quando un’azienda deve nominarlo e quando il datore di lavoro può svolgere il ruolo direttamente è spiegato in quella su quando bisogna nominare l’RSPP. Il ruolo di RSPP e ASPP all’interno del servizio di prevenzione e protezione è descritto nella guida dedicata.

I crediti tra i due percorsi

Corso base: credito solo parziale
Il corso base di un ruolo non abilita all’altro. L’Accordo 2025 riconosce però crediti parziali nelle sue tabelle: per esempio, il Modulo A dell’RSPP vale per il modulo giuridico del corso da coordinatore. In pratica:

  • l’RSPP che vuole fare il coordinatore deve avere i titoli dell’art. 98 e completare il corso da 120 ore per le parti non coperte dal credito (modulo tecnico, metodologico/organizzativo e parte pratica), con la verifica finale;
  • il coordinatore che vuole fare l’RSPP deve completare i moduli dell’RSPP per le parti non riconosciute, compreso il Modulo C.

Prima di iscriversi conviene chiedere al soggetto formatore quali crediti riconosce, presentando gli attestati: l’Accordo chiede infatti un’evidenza documentale dei corsi già fatti.

Aggiornamento: credito totale nei due sensi
Per l’aggiornamento il discorso cambia. L’Accordo 2025 (Parte V, riconoscimento dei crediti) stabilisce che, ai fini dell’aggiornamento di RSPP e ASPP, la partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore è valida e viceversa; lo conferma la tabella dei crediti per l’aggiornamento allegata all’Accordo. Un tecnico che è sia coordinatore sia RSPP può quindi soddisfare entrambi gli obblighi con 40 ore, a tre condizioni:

  • i contenuti devono essere coerenti con le due funzioni e non ripetere quelli del corso base;
  • il corso deve chiudersi con la verifica finale, obbligatoria anche nell’aggiornamento;
  • gli attestati vanno conservati, perché all’atto di un incarico da coordinatore servono a dimostrare le ore fatte nei 5 anni precedenti.

Attenzione ai quinquenni: per l’RSPP si contano dalla fine del Modulo B comune, per il coordinatore conta la verifica all’atto dell’incarico. Le due scadenze possono non coincidere, ed è più semplice distribuire le ore negli anni in modo da avere sempre almeno 40 ore negli ultimi 5.

Per un aggiornamento pensato per i cantieri c’è il Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza di Unione Professionisti: 40 ore in e-learning, dedicate a CSP e CSE e conformi all’Accordo del 17 aprile 2025. Chi lavora soprattutto come RSPP in aziende di settori diversi può scegliere il Corso di aggiornamento RSPP 40 ore – Tutti i settori, anch’esso in e-learning.

Un corso per più qualifiche: cosa vale e cosa no

L’interpello n. 1/2019
Nel 2019 il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto alla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro se un unico corso potesse valere come aggiornamento per RSPP, ASPP, coordinatori e professionisti antincendio, e se lo stesso evento potesse essere insieme corso di aggiornamento e convegno. La risposta, l’interpello n. 1/2019 (seduta del 31 gennaio 2019), è stata più restrittiva di quanto spesso si legge:

  • per l’aggiornamento di RSPP e ASPP non valgono i corsi di aggiornamento di altre qualifiche, con l’eccezione dei corsi per formatori e per coordinatori;
  • per l’aggiornamento dei coordinatori valgono, come eccezione, solo i corsi di aggiornamento RSPP e ASPP;
  • uno stesso evento non può essere contemporaneamente corso di aggiornamento e convegno o seminario.

Le frasi che a volte vengono presentate come “decisione del Ministero”, cioè che si possa organizzare un solo corso valido anche per i professionisti antincendio, erano in realtà le domande poste dal CNI, non la risposta. L’interpello si basava sull’Accordo del 2016, oggi abrogato; il principio della reciprocità tra aggiornamento RSPP e aggiornamento del coordinatore è però rimasto nell’Accordo 2025.

Le regole di oggi
Secondo l’Accordo 2025:

  • valgono tra loro l’aggiornamento RSPP/ASPP e quello del coordinatore;
  • valgono anche convegni e seminari con contenuti coerenti, con registro delle presenze e verifica finale;
  • non valgono i corsi per altre qualifiche (dirigenti, preposti, addetti antincendio, primo soccorso, gestione delle emergenze) e alcuni moduli dell’Accordo, come i moduli aggiuntivi per i cantieri e i moduli B di specializzazione RSPP.

L’aggiornamento dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno segue regole proprie, che l’Accordo 2025 non regola: se un corso valga anche per quell’aggiornamento va verificato su quelle regole, caso per caso.

Corsi correlati

Domande frequenti

L’aggiornamento RSPP vale per il coordinatore della sicurezza?2026-10-29T13:23:50+01:00

Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 2025 stabilisce che l’aggiornamento da coordinatore vale per RSPP e ASPP e viceversa. Il corso deve avere contenuti coerenti con le due funzioni e chiudersi con la verifica finale.

Un RSPP può fare il coordinatore senza il corso da 120 ore?2026-10-29T13:23:52+01:00

No. Deve avere uno dei titoli di studio dell’art. 98 con l’esperienza richiesta e completare il corso da 120 ore. Il percorso RSPP dà solo un credito parziale: per esempio il Modulo A vale per il modulo giuridico.

Quante ore di aggiornamento servono a coordinatore, RSPP e ASPP?2026-10-29T13:23:54+01:00

40 ore ogni 5 anni per il coordinatore e per l’RSPP, 20 ore ogni 5 anni per l’ASPP. Le ore si possono distribuire nel quinquennio e seguire anche tutte in e-learning.

Chi è sia coordinatore sia RSPP deve fare 80 ore di aggiornamento?2026-10-29T13:23:56+01:00

No. Grazie al credito reciproco bastano 40 ore, purché i contenuti siano coerenti con entrambi i ruoli. Conviene distribuirle negli anni, perché i quinquenni dei due ruoli possono non coincidere.

I convegni valgono come aggiornamento?2026-10-29T13:23:58+01:00

Sì, se trattano materie coerenti con il ruolo. Chi li organizza deve tenere il registro delle presenze e, secondo il Ministero del Lavoro, anche per convegni e seminari serve la verifica finale. Uno stesso evento non può valere insieme come corso e come convegno.

Un corso antincendio vale come aggiornamento RSPP o coordinatore?2026-10-29T13:24:00+01:00

No. I corsi per altre qualifiche, compresi quelli per addetti antincendio, non valgono come aggiornamento di RSPP, ASPP e coordinatori.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 32 (requisiti di RSPP e ASPP, esoneri per alcune lauree), art. 98 (requisiti e corso del coordinatore, soggetti formatori), art. 304 (abrogazione del D.Lgs. 494/1996).
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (GU n. 119 del 24/05/2025) – Parte II (corsi base di RSPP e coordinatore), Parte III (aggiornamento, corsi non validi, convegni e seminari), Parte IV (e-learning e videoconferenza), Parte V e tabelle dei crediti formativi.
  • FAQ del Ministero del Lavoro sull’Accordo n. 59/2025 (27/03/2026) – verifica finale anche nell’aggiornamento.
  • Interpello n. 1/2019 della Commissione per gli interpelli (seduta del 31/01/2019, istanza del Consiglio nazionale degli ingegneri) – validità dei corsi di aggiornamento per più qualifiche, sulla base dell’Accordo 2016 oggi abrogato.

La Redazione di Unione Professionisti si occupa della realizzazione di contenuti informativi e approfondimenti dedicati ai professionisti del settore tecnico. Gli articoli trattano novità normative, aggiornamento professionale, formazione continua e tematiche di interesse per ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti.

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