Obbligo di aggiornamento per i certificatori energetici: normativa e requisiti

Attualità
Il 30 luglio 2025 la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sul decreto che aggiornerà il D.M. 26/06/2015, il Decreto Requisiti Minimi recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Il DM rappresenta uno strumento fondamentale per adeguare la normativa nazionale alle richieste dell’Unione Europea attuali e future; nella fattispecie, con questo aggiornamento effettuato dal Decreto Requisiti Minimi 2025, vengono integrate delle importanti novità in relazione alle direttive EPBD III e EPBD IV, e ai ponti termici; è previsto inoltre un aggiornamento delle Faq del Ministero.
Bisogna però ricordare anche che il decreto 26 giugno 2015 non si era limitato a definire le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Era infatti andato anche a rendere obbligatorio un aggiornamento per certificatori energetici. Qual è la situazione attuale per questo obbligo?
Di cosa parliamo in questo articolo:
L’aggiornamento professionale obbligatorio per i certificatori energetici
Fin da subito, nel 2015, i corsi certificati e riconosciuti per l’aggiornamento certificatore energetico riscuotono un grande interesse. Per via della materia affascinante al centro delle lezioni, certo, ma anche per la possibilità di essere tra i primi ad offrire un servizio aggiornato. Ma chi è effettivamente obbligato a seguire un corso di aggiornamento per certificatori energetici?
Obbligo di aggiornamento: chi è tenuto e con quale periodicità
Come anticipato, l’aggiornamento professionale certificatori energetici è stato introdotto a livello nazionale già con il decreto 26 giugno 2015. Va però sottolineato il fatto che, laddove le basi normative per i requisiti e i corsi di formazione dei certificatori energetici sono fissati a livello nazionale fin dal decreto nazionale DPR 75/2013, le singole Regioni hanno introdotto nel tempo delle differenze riguardanti sia le condizioni per accedere ai corsi, sia alcune precisazioni circa l’obbligo aggiornamento certificatore energetico.
In linea generale è obbligatorio per ogni certificatore energetico abilitato, per restare tale, seguire un corso di aggiornamento professionale ogni 24 mesi. Va però detto che le Regioni hanno fissato, a partire dalla normativa nazionale, delle eccezioni: nel caso della Regione Lazio, per esempio, per mezzo del DGR 398/2017 è stato chiarito come l’obbligo di aggiornamento non è in vigore per tutti i professionisti che già in precedenza non sono stati obbligati a frequentare i corsi abilitanti, vantando già di per sé dei titoli di studio automaticamente abilitanti.
Queste eccezioni tornano nelle varie normative regionali, come per esempio in Puglia, con la L.R. 36/2016, modificata dalla L.R. 6/2018; se però in quest’ultimo caso il corso di aggiornamento previsto è di minimo 10 ore, nel caso citato del Lazio, più sopra, il corso di aggiornamento certificatore energetico è di minimo 8 ore.
Conseguenze della mancata formazione continua
La normativa italiana prevede delle sanzioni a carico del certificatore energetico che compila delle certificazioni APE errate, idonee o non conformi. Va da sé che una certificazione energetica APE firmata da un tecnico non abilitato, in quanto senza aggiornamento, è da considerarsi errata. Di fronte a episodi di questo tipo possono essere utilizzate sanzioni come la revoca della certificazione o la multa economica, sapendo che le singole Regioni possono arrivare a sanzioni fino a 4.200 euro.
Come e dove effettuare l’aggiornamento professionale
Esistono diverse possibilità per effettuare l’aggiornamento obbligatorio, sapendo del resto che le stesse lezioni per diventare certificatori possono essere seguite anche online (come per esempio attraverso il nostro Corso Certificatore Energetico Online da 80 ore).
Un buon corso di aggiornamento deve innanzitutto far comprendere come redigere un APE in conformità agli aggiornamenti tecnico-normativi degli ultimi anni, andando quindi al di là di quanto riportato nelle UNI TS 11300-1:2014, UNI TS 11300-2:2014 e UNI TR 11552:2014: si parla dunque di corsi incentrati sulle innovazioni tecniche, tecnologiche e normative relative la Certificazione Energetica.
È possibile ottenere l’aggiornamento attraverso corsi non accreditati?
Affinché il corso di aggiornamento possa essere ritenuto valido è necessario che questo sia accreditato. Il corso di aggiornamento per certificatori energetici di Unione Professionisti per esempio è certificato e riconosciuto dal CNAPPC con 15 crediti formativi, dal CNI con 36 crediti formativi, e dal CNPI con 28 crediti formativi professionali.
Le lezioni del nostro corso online trattano in maniera approfondita della determinazione dell’indice di prestazione energetica, del calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti, della diagnosi energetica, della certificazione energetica e delle soluzioni progettuali e costruttive per edifici nuovi ed esistenti; le lezioni soddisfano così le esigenze di tecnici, enti e imprese che, accreditati come certificatori energetici, si trovano oggi nella situazione di doversi aggiornare in merito alle nuove linee guida.
Come verificare la validità e l’accreditamento di un corso di aggiornamento
Per verificare la validità e l’accreditamento di un corso di aggiornamento è importante prima di tutto controllare che l’ente erogante sia riconosciuto e che il corso stesso sia conforme agli standard previsti. Si possono inoltre consultare gli elenchi ufficiali degli enti accreditati, sia a livello nazionale che regionale, così da verificare l’effettiva presenza del corso.






