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APE errato: sanzioni, obblighi e responsabilità del certificatore energetico

APE errato: sanzioni, obblighi e responsabilità del certificatore energetico
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Autore: Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2026Categorie: Professionisti

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Il certificatore energetico che rilascia un APE non conforme, cioè redatto senza rispettare i criteri e le metodologie di calcolo previsti dalla legge, rischia una sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro (art. 15, comma 3, del D.Lgs. 192/2005). La Regione o l’ente locale che applica la sanzione la comunica all’Ordine o Collegio del professionista per gli eventuali provvedimenti disciplinari. Poiché l’APE è reso come dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le dichiarazioni false possono avere anche conseguenze penali. Vediamo chi controlla gli attestati, quali sono gli errori più frequenti e come evitarli.

In breve

  • APE o relazione tecnica non conformi: sanzione da 700 a 4.200 € per il professionista (art. 15, c. 3, D.Lgs. 192/2005).
  • La sanzione viene comunicata all’Ordine o Collegio, che valuta i provvedimenti disciplinari.
  • Dichiarazioni false nell’APE: si applicano anche le sanzioni penali dell’art. 76 del DPR 445/2000.
  • I controlli sugli APE li fanno Regioni e Province autonome, con verifiche documentali, di calcolo e sopralluoghi (DPR 75/2013, art. 5).
  • Il certificatore deve essere indipendente: niente coniuge o parenti fino al quarto grado, niente conflitti di interesse.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. APE e obblighi: perché il lavoro del certificatore conta
  2. Le sanzioni per l’APE errato
  3. Chi rischia cosa: il quadro delle sanzioni APE
  4. Chi controlla gli APE
  5. Gli errori più frequenti e come evitarli
  6. Formazione consigliata
  7. Domande frequenti
  8. Riferimenti normativi

APE e obblighi: perché il lavoro del certificatore conta

L’APE serve per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per la vendita, il trasferimento gratuito e ogni nuova locazione di un immobile, oltre che per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile oltre 250 m² (art. 6 del D.Lgs. 192/2005). Su quell’attestato il proprietario basa il contratto e l’annuncio, e l’acquirente o l’inquilino le proprie valutazioni: un errore del certificatore ricade quindi su tutte le parti. Validità, casi di obbligo e sanzioni a carico di proprietari e agenzie sono spiegati nella guida all’attestato di prestazione energetica; qui ci concentriamo sul punto di vista del tecnico.

Le sanzioni per l’APE errato

Sanzione amministrativa: da 700 a 4.200 euro
L’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 192/2005 punisce il professionista che rilascia un APE senza il rispetto dei criteri e delle metodologie dell’art. 6 (o una relazione tecnica ex Legge 10 senza rispettare schemi e modalità previsti) con una sanzione non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. La applicano l’ente locale o la Regione, secondo le rispettive competenze.

Comunicazione all’Ordine o Collegio
La stessa norma prevede che chi applica la sanzione ne dia comunicazione all’Ordine o al Collegio professionale per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Quali provvedimenti siano adottati, e con quali tempi, dipende dalle regole deontologiche di ciascun Ordine o Collegio.

Conseguenze penali per le dichiarazioni false
L’APE, come la relazione tecnica e l’AQE, è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del DPR 445/2000). Le autorità che lo ricevono fanno controlli a campione e, se emergono dichiarazioni false, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, oltre a quella amministrativa (art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 192/2005). Un errore di calcolo in buona fede non equivale a una dichiarazione falsa, ma attestare un sopralluogo mai fatto o dati inventati è un rischio serio.

Misure regionali
Alcune Regioni gestiscono un proprio sistema di certificazione energetica, con elenchi dei certificatori e regole sugli attestati. Eventuali misure ulteriori, come la sospensione o la cancellazione dall’elenco regionale, dipendono dalla normativa della singola Regione: conviene verificare quella del territorio in cui si lavora.

Chi rischia cosa: il quadro delle sanzioni APE

Chi Violazione Sanzione amministrativa Norma
Certificatore APE redatto senza rispettare criteri e metodologie da 700 a 4.200 €, con comunicazione all’Ordine o Collegio D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3
Direttore dei lavori asseverazione e AQE non presentati al Comune da 1.000 a 6.000 € art. 15, c. 4
Costruttore o proprietario edificio nuovo o ristrutturazione importante senza APE da 3.000 a 18.000 € art. 15, c. 7
Proprietario vendita senza APE da 3.000 a 18.000 € art. 15, c. 8
Proprietario nuova locazione senza APE da 300 a 1.800 € art. 15, c. 9
Responsabile dell’annuncio annuncio senza indici e classe energetica da 500 a 3.000 € art. 15, c. 10

La sanzione al direttore dei lavori riguarda l’attestato di qualificazione energetica, che è un documento diverso dall’APE: le differenze sono spiegate nella guida all’AQE.

Chi controlla gli APE

I controlli sulla qualità della certificazione energetica spettano a Regioni e Province autonome (art. 5 del DPR 75/2013). Sono orientati soprattutto agli attestati con le classi energetiche più efficienti e comprendono di solito:

  • l’accertamento documentale dell’attestato e del rispetto delle procedure;
  • la verifica di congruità e coerenza tra dati di progetto o di diagnosi, metodo di calcolo e risultati;
  • l’ispezione dell’edificio o delle opere.

Salvo norme regionali diverse, li svolgono le stesse autorità che controllano gli impianti termici.

Gli errori più frequenti e come evitarli

Dati raccolti male
Per evitare un APE errato il certificatore deve raccogliere e verificare con attenzione tutti i dati: geometria, stratigrafie, serramenti, impianti, zona climatica. Un dato sbagliato si porta dietro indici e classe energetica. Il sopralluogo è obbligatorio: la sua data e il relativo verbale, firmato dal proprietario o da un suo delegato, vanno indicati nell’attestato.

Libretto e controlli dell’impianto
All’APE vanno allegati i libretti di impianto. Secondo le indicazioni operative del Ministero dell’ambiente di giugno 2026, l’attestato presuppone anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Senza i controlli periodici, inoltre, l’APE decade prima dei 10 anni.

Software e regole di calcolo non aggiornati
Dal 3 giugno 2026 è in vigore il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna norme tecniche e parametri dell’edificio di riferimento. Usare strumenti non conformi espone al rischio di un APE “senza il rispetto dei criteri e delle metodologie”: ENEA, per esempio, indica che dal 19 ottobre 2026 DOCET non è più utilizzabile per gli APE.

Conflitti di interesse
Il certificatore, al momento della firma, dichiara l’assenza di conflitti di interesse (art. 3 del DPR 75/2013):

  • per gli edifici nuovi, non deve aver partecipato, direttamente o indirettamente, alla progettazione o alla costruzione, né essere legato ai produttori dei materiali e dei componenti;
  • per gli edifici esistenti, non deve essere legato ai produttori dei materiali e dei componenti né avere interessi nei vantaggi del richiedente;
  • in ogni caso, chi richiede l’APE non può essere il coniuge né un parente fino al quarto grado.

Chi può firmare gli attestati e con quali titoli è spiegato nella guida su chi può fare l’APE.

Aggiornamento professionale
Il DPR 75/2013 non prevede un obbligo nazionale di aggiornamento periodico specifico per i certificatori e il mancato aggiornamento non è, di per sé, una causa di sanzione; alcune Regioni hanno però regole proprie, e resta l’obbligo di formazione continua dell’Ordine o Collegio. Aggiornarsi, però, è il modo più concreto per non sbagliare quando cambiano le regole di calcolo, come è successo nel 2026. Il tema è approfondito nella guida all’aggiornamento dei certificatori energetici.

Per i tecnici che vogliono redigere l’APE o aggiornarsi sulle nuove regole c’è il Corso Certificazione Energetica degli Edifici di Unione Professionisti.

Formazione consigliata

La conoscenza delle metodologie di calcolo e delle regole sull’attestato è la prima difesa contro un APE errato. Il Corso Certificazione Energetica degli Edifici di Unione Professionisti è un percorso in e-learning per esercitare come certificatore ai sensi del DPR 75/2013, con esame finale di abilitazione; è utile anche a chi è già certificatore e deve rivedere il proprio metodo di lavoro dopo il DM 28 ottobre 2025.

Corsi correlati

Domande frequenti

Quanto rischia il certificatore per un APE sbagliato?2026-10-29T11:46:50+01:00

Una sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro se l’APE è redatto senza rispettare criteri e metodologie di legge (art. 15, c. 3, D.Lgs. 192/2005). La sanzione è comunicata all’Ordine o Collegio; per le dichiarazioni false si aggiungono le sanzioni penali del DPR 445/2000.

Chi controlla gli APE?2026-10-29T11:46:49+01:00

Le Regioni e le Province autonome, con verifiche documentali, controlli di coerenza tra dati e calcoli e ispezioni degli edifici, privilegiando gli attestati con le classi più efficienti (art. 5 del DPR 75/2013).

Un APE errato si può correggere?2026-10-29T11:46:47+01:00

Sì: il certificatore può redigere un nuovo attestato corretto. Le modalità di sostituzione o annullamento di quello già trasmesso dipendono dal sistema regionale della certificazione energetica, quindi vanno verificate con la propria Regione.

Il certificatore può fare l’APE a un parente?2026-10-29T11:46:46+01:00

No. Chi richiede l’attestato non può essere il coniuge né un parente fino al quarto grado del certificatore, sia per gli edifici nuovi sia per quelli esistenti (art. 3 del DPR 75/2013).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – art. 6 (obbligo e contenuti dell’APE) e art. 15 (sanzioni; c. 3 per il professionista).
  • DPR 16 aprile 2013, n. 75 – art. 3 (indipendenza e imparzialità) e art. 5 (controlli regionali sulla qualità della certificazione).
  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – artt. 47 e 76 (dichiarazioni sostitutive di atto notorio e sanzioni penali per le dichiarazioni false).
  • DM 28 ottobre 2025 (GU n. 283 del 5/12/2025) – aggiornamento del decreto requisiti minimi, in vigore dal 3 giugno 2026.

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