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PSC e POS: differenze, obblighi e responsabilità

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Normative
Autore: Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2026Categorie: Normative

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Corso PSC - Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere

Il corso presenta il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e approfondisce il tema della gestione quotidiana della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. L'obiettivo è quello di fornire conoscenze base sul coordinamento della sicurezza nei cantieri, compresa tutta la documentazione…

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Il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) lo redige il coordinatore per la progettazione quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche in momenti diversi: organizza la sicurezza dell’intero cantiere e gestisce le interferenze tra le imprese. Il POS (piano operativo di sicurezza) lo redige il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice e descrive come quella impresa lavora in sicurezza in quel cantiere. In pratica il POS serve a ogni impresa che esegue lavori edili in cantiere, anche quando è l’unica; il PSC solo quando le imprese sono più di una. Entrambi sono regolati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e i loro contenuti minimi sono nell’Allegato XV.

In breve

  • PSC: lo redige il coordinatore per la progettazione (CSP), prima della richiesta delle offerte; serve nei cantieri con più imprese esecutrici, anche non contemporanee (art. 90 e 91 del D.Lgs. 81/2008).
  • POS: lo redige il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, per il singolo cantiere (art. 89 e 96); serve anche con una sola impresa.
  • Con una sola impresa c’è il POS senza PSC; se poi entrano altre imprese, il committente deve nominare i coordinatori e il PSC diventa necessario (art. 90, c. 5).
  • Per quel cantiere, accettare il PSC e redigere il POS vale anche come DVR e DUVRI (art. 96, c. 2).
  • Senza POS il datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €; le stesse pene valgono per il CSP che non redige il PSC.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. PSC e POS a confronto
  2. Cos’è il PSC e chi lo redige
  3. Quando il PSC non è obbligatorio
  4. Cos’è il POS e chi lo redige
  5. POS senza PSC: il cantiere con una sola impresa
  6. Chi riceve i piani e quando
  7. Come redigere i piani: i modelli semplificati
  8. PSC, POS e DUVRI: cosa sostituisce cosa
  9. Sanzioni: cosa rischia chi non redige PSC e POS
  10. Formazione consigliata
  11. Domande frequenti
  12. Riferimenti normativi

PSC e POS a confronto

PSC – Piano di sicurezza e coordinamento POS – Piano operativo di sicurezza
Chi lo redige il coordinatore per la progettazione (CSP); nei casi dell’art. 90, c. 5 e c. 11, il coordinatore per l’esecuzione (CSE) il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
Quando è obbligatorio quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea sempre, per ogni impresa esecutrice che lavora in un cantiere
Che cosa riguarda l’intero cantiere: organizzazione, fasi, interferenze tra imprese, costi della sicurezza le lavorazioni della singola impresa in quel cantiere
Quando si prepara durante la progettazione, prima della richiesta delle offerte prima dell’inizio dei lavori dell’impresa
Chi lo verifica il CSE lo adegua durante i lavori l’impresa affidataria ne verifica la congruenza, il CSE ne verifica l’idoneità
Contenuti minimi Allegato XV, punto 2.1.2 Allegato XV, punto 3.2.1
Norme artt. 91, 100 e 101 artt. 89, c. 1, lett. h), e 96, c. 1, lett. g)
Sanzione per chi non lo redige CSP: arresto 3-6 mesi o ammenda 3.559,60–9.112,57 € (art. 158) datore di lavoro: arresto 3-6 mesi o ammenda 3.559,60–9.112,57 € (art. 159)

Cos’è il PSC e chi lo redige

Il piano di sicurezza e coordinamento è una relazione tecnica con le prescrizioni necessarie a prevenire o ridurre i rischi del cantiere, legate alla complessità dell’opera e alle sue fasi critiche, compresi i rischi particolari dell’Allegato XI (per esempio caduta dall’alto oltre 2 metri o seppellimento oltre 1,5 metri in condizioni aggravate) e il rischio di trovare ordigni bellici inesplosi durante gli scavi (art. 100, c. 1). Organizza anche l’allestimento del cantiere e la convivenza tra le imprese.

Lo redige il coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte (art. 91, c. 1). Durante i lavori il coordinatore per l’esecuzione verifica che le imprese lo applichino e lo adegua all’evoluzione del cantiere: i compiti delle due figure sono spiegati nella guida su CSE e CSP.

Il PSC è parte integrante del contratto d’appalto (art. 100, c. 2). L’impresa che si aggiudica i lavori può proporre al CSE integrazioni, se ritiene di garantire meglio la sicurezza, ma le integrazioni non giustificano mai modifiche dei prezzi pattuiti (art. 100, c. 5).

Contenuti del PSC
I contenuti minimi sono elencati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (punto 2.1.2). Tra i principali:

  • identificazione e descrizione dell’opera: indirizzo del cantiere, contesto in cui si trova e sintesi delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  • i soggetti con compiti di sicurezza: responsabile dei lavori, CSP e, se già nominato, CSE; prima dell’inizio dei singoli lavori il CSE aggiunge i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi;
  • la relazione sull’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti dell’area, dell’organizzazione del cantiere, delle lavorazioni e delle loro interferenze;
  • le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, comprese le prescrizioni per le interferenze tra le lavorazioni;
  • le misure di coordinamento per l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, e le modalità di cooperazione e informazione tra le imprese;
  • l’organizzazione del pronto soccorso, dell’antincendio e dell’evacuazione, quando la gestione delle emergenze è comune;
  • il cronoprogramma dei lavori e l’entità presunta del cantiere in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza.

Il PSC è corredato da tavole esplicative con almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, quando serve, una tavola tecnica sugli scavi (art. 100, c. 1): è il layout di cantiere. I costi della sicurezza stimati nel PSC sono compresi nell’importo dei lavori e non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese (Allegato XV, punto 4.1.4); l’impresa affidataria li riconosce senza ribasso anche alle imprese in subappalto che realizzano apprestamenti e impianti (art. 97, c. 3-bis).

Quando il PSC non è obbligatorio

Il PSC non serve nei casi in cui la legge non chiede di nominare i coordinatori o esclude espressamente il piano:

  • una sola impresa esecutrice per tutta la durata dei lavori: non si nominano i coordinatori e non c’è PSC; l’impresa redige comunque il POS (vedi la sezione successiva);
  • lavori urgenti, la cui esecuzione immediata serve a prevenire incidenti imminenti, a organizzare misure di salvataggio o a garantire in emergenza servizi essenziali come corrente elettrica, acqua, gas e reti di comunicazione (art. 100, c. 6);
  • attività che non sono un cantiere, perché non comprendono lavori edili o di ingegneria civile dell’Allegato X: per esempio i lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano opere edili (art. 88, c. 2, lett. g-bis). Su cosa sia un cantiere vedi la guida al cantiere temporaneo o mobile.

Due casi vengono spesso fraintesi:

  • l’impresa unica che poi affida parte dei lavori ad altre imprese. Se dopo l’affidamento a un’unica impresa l’esecuzione dei lavori, o di una loro parte, passa a una o più altre imprese (per esempio in subappalto), il committente deve nominare il coordinatore per l’esecuzione (art. 90, c. 5), che in questo caso redige anche il PSC e il fascicolo (art. 92, c. 2);
  • i piccoli lavori privati. Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 €, con più imprese, non si nomina il CSP: le sue funzioni, compreso il PSC, le svolge il CSE (art. 90, c. 11), che per questo va nominato già quando si affida la progettazione (circolare del Ministero del lavoro n. 30/2009). Il PSC quindi resta, cambia solo chi lo redige.

Cos’è il POS e chi lo redige

Il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige per il singolo cantiere (art. 89, c. 1, lett. h): è, in pratica, la valutazione dei rischi dell’impresa riferita a quel cantiere. Redigerlo è un obbligo dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici anche quando nel cantiere opera un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti (art. 96, c. 1, lett. g).

Non devono redigere il POS le imprese che fanno mere forniture di materiali o attrezzature: per loro valgono le regole di cooperazione e coordinamento dell’art. 26 (art. 96, c. 1-bis). Nemmeno il lavoratore autonomo è tra i soggetti a cui la norma affida il POS, che è un documento del datore di lavoro; deve però attuare quanto previsto dal PSC e dal POS e adeguarsi alle indicazioni del CSE (artt. 94 e 100, c. 3).

Contenuti del POS
L’Allegato XV, punto 3.2.1, elenca i contenuti minimi:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice: datore di lavoro, sede legale e uffici di cantiere; attività e lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa e dai lavoratori autonomi subaffidatari; addetti al primo soccorso, all’antincendio, all’evacuazione e alla gestione delle emergenze; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; medico competente, se previsto; responsabile del servizio di prevenzione e protezione; direttore tecnico di cantiere e capocantiere; numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi che operano per l’impresa;
  • le mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata dall’impresa;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e delle altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti usati in cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose, con le schede di sicurezza;
  • l’esito della valutazione del rumore;
  • le misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle del PSC, quando previsto, per i rischi delle proprie lavorazioni;
  • le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
  • la documentazione sull’informazione e sulla formazione dei lavoratori occupati in cantiere.

Se nel cantiere si montano ponteggi, oltre al POS serve il PiMUS, il piano di montaggio, uso e smontaggio, redatto dal datore di lavoro dell’impresa che monta il ponteggio.

POS senza PSC: il cantiere con una sola impresa

Quando nel cantiere lavora una sola impresa, c’è il POS ma non il PSC. Il POS va comunque redatto con tutti gli elementi dell’Allegato XV: semplicemente, le voci legate al PSC (misure integrative e procedure richieste dal piano di coordinamento) si compilano “quando previsto”, cioè solo se il PSC esiste. Senza coordinatori, il committente non è esonerato dai controlli: deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, il DURC e la patente a crediti anche con un’unica impresa (art. 90, c. 9).

L’Allegato XV prevede che, dove non c’è il PSC, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS), quando previsto, sia integrato con gli elementi del POS (punto 3.2.2). Il PSS nasceva per gli appalti pubblici con il vecchio codice dei contratti: quando serve oggi è spiegato nella guida al piano sostitutivo di sicurezza.

Chi riceve i piani e quando

I piani non restano in un cassetto: la legge stabilisce chi li trasmette e a chi.

  • Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare un’offerta; negli appalti pubblici basta metterlo a disposizione dei concorrenti (art. 101, c. 1).
  • Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (art. 101, c. 2).
  • Ogni impresa esecutrice, prima dei propri lavori, trasmette il POS all’impresa affidataria, che ne verifica la congruenza con il proprio e lo passa al CSE. I lavori iniziano dopo l’esito positivo delle verifiche, da fare entro 15 giorni dal ricevimento (art. 101, c. 3).
  • I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100, c. 4) e lo consultano prima di accettare il PSC (art. 102).

Cosa deve conservare in cantiere il coordinatore è spiegato nella guida ai documenti del coordinatore per la sicurezza.

Come redigere i piani: i modelli semplificati

Il punto di partenza sono i contenuti minimi dell’Allegato XV, che vanno tutti presenti. Il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 ha approvato modelli semplificati per il POS, il PSC, il fascicolo dell’opera e il PSS. Il loro uso è facoltativo: il decreto dice che i datori di lavoro “possono” predisporre il POS con il modello semplificato e i coordinatori “possono” usare quello del PSC, ferma restando l’applicazione integrale del Titolo IV. Non ci sono quindi requisiti di dimensione o di tipo di cantiere per usarli; il modello rende il piano più breve e leggibile, ma non riduce gli obblighi.

PSC, POS e DUVRI: cosa sostituisce cosa

Nei cantieri del Titolo IV i piani di sicurezza assorbono altri documenti. Per il singolo cantiere, l’accettazione del PSC da parte di ciascun datore di lavoro e la redazione del POS valgono come adempimento (art. 96, c. 2):

  • della valutazione dei rischi (DVR) prevista dall’art. 17, c. 1, lett. a), per quel cantiere;
  • degli obblighi dell’art. 26 sugli appalti, compreso il DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
  • dell’art. 29, c. 3, sull’aggiornamento della valutazione dei rischi.

In un cantiere con PSC, quindi, le interferenze tra imprese si gestiscono nel PSC e non serve un DUVRI separato. Il DUVRI resta lo strumento per gli appalti che non sono cantieri (per esempio servizi o manutenzioni senza opere edili) e, nei rapporti con chi fa mere forniture in cantiere, si applicano le regole di cooperazione dell’art. 26. Il POS, a sua volta, non sostituisce il DVR generale dell’impresa: lo integra per quel cantiere.

Sanzioni: cosa rischia chi non redige PSC e POS

Gli importi sono quelli rivalutati in vigore, riportati nel testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (edizione ottobre 2026). Arresto e ammenda sono pene alternative: si applica l’uno o l’altra, non entrambi.

Chi Violazione Sanzione Norma
Committente o responsabile dei lavori non nomina il CSP o il CSE quando sono obbligatori (art. 90, c. 3, 4 e 5) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € art. 157, c. 1, lett. a)
Committente o responsabile dei lavori non trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare offerte (art. 101, c. 1) sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 € art. 157, c. 1, lett. c)
Coordinatore per la progettazione non redige il PSC o il fascicolo dell’opera (art. 91, c. 1) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € art. 158, c. 1
Datore di lavoro non redige il POS (art. 96, c. 1, lett. g) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € art. 159, c. 1
Datore di lavoro non redige il POS in un cantiere con lavorazioni a rischio particolare (Allegato XI) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.847,69 a 11.390,71 € art. 159, c. 1
Datore di lavoro redige un POS a cui manca uno o più elementi dell’Allegato XV ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € art. 159, c. 1
Datore di lavoro e dirigente non attuano quanto previsto dal PSC e dal POS (art. 100, c. 3) arresto fino a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € art. 159, c. 2, lett. a)
Datore di lavoro e dirigente non mettono i piani a disposizione dell’RLS 10 giorni prima o non li trasmettono come previsto (art. 100, c. 4; art. 101, c. 2 e 3) sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 € art. 159, c. 2, lett. d)
Lavoratore autonomo non attua quanto previsto dal PSC e dal POS (art. 100, c. 3) arresto fino a 3 mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 € art. 160, c. 1, lett. a)

Le contravvenzioni punite con arresto o ammenda possono estinguersi con la procedura di prescrizione (art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994): l’organo di vigilanza impone di regolarizzare entro un termine e, se la violazione viene eliminata, il contravventore è ammesso a pagare entro 30 giorni un quarto del massimo dell’ammenda. Per il POS mancante sono circa 2.278 €. Secondo l’Ispettorato (nota n. 2010 del 18/09/2026) questa somma non si può rateizzare.

Il POS mancante ha anche altre conseguenze:

  • è tra le gravi violazioni dell’Allegato I che permettono all’Ispettorato di sospendere l’attività dell’impresa (art. 14); per la revoca bisogna regolarizzare e pagare una somma aggiuntiva, che l’Allegato I fissa in 3.000 €;
  • quando la violazione è accertata con provvedimento definitivo, costa all’impresa 3 crediti della patente a crediti (patente a punti) (Allegato I-bis, n. 5);
  • se mancano il PSC, il fascicolo o la notifica preliminare quando sono previsti, oppure il DURC delle imprese, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90, c. 10).

Un caso tipico di ispezione
Nei controlli in cantiere capita spesso di trovare più violazioni insieme: in un cantiere con più imprese manca il coordinatore per l’esecuzione, l’impresa che sta lavorando non ha redatto il POS e sui ponteggi sono accatastati materiali. Sono violazioni diverse, a carico di soggetti diversi: la mancata nomina del CSE è un obbligo del committente o del responsabile dei lavori (art. 90, c. 4, sanzionato dall’art. 157), non dell’impresa; il POS mancante è responsabilità del datore di lavoro dell’impresa (art. 159); il deposito di materiali sui ponteggi oltre quelli necessari ai lavori in corso è vietato dall’art. 124 e punito con l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da 711,92 a 2.847,69 € (art. 159, c. 2, lett. c). Ognuno risponde della propria parte, e le sanzioni si sommano.

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Domande frequenti

Chi redige il POS?2026-10-29T11:46:00+01:00

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, per il singolo cantiere. Non lo redige il committente né il coordinatore: il CSE ne verifica l’idoneità e la coerenza con il PSC, dopo il controllo di congruenza dell’impresa affidataria.

Con una sola impresa serve il PSC?2026-10-29T11:45:59+01:00

No. Con un’unica impresa esecutrice non si nominano i coordinatori e non c’è PSC, ma l’impresa deve redigere il POS. Se poi parte dei lavori passa ad altre imprese, il committente deve nominare il coordinatore per l’esecuzione e il PSC diventa necessario.

Il lavoratore autonomo deve fare il POS?2026-10-29T11:45:58+01:00

La norma affida il POS al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, non al lavoratore autonomo. L’autonomo deve però attuare quanto previsto dal PSC e dal POS e seguire le indicazioni del coordinatore per l’esecuzione; se non lo fa rischia l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda da 569,53 a 2.278,14 €.

Il POS sostituisce il DVR e il DUVRI?2026-10-29T11:45:56+01:00

Per quel cantiere sì: l’accettazione del PSC e la redazione del POS valgono come valutazione dei rischi e come adempimento degli obblighi sugli appalti, compreso il DUVRI (art. 96, c. 2). Il POS non sostituisce invece il DVR generale dell’impresa.

Cosa rischia chi lavora senza POS?2026-10-29T11:45:55+01:00

Il datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €, che salgono a 4-8 mesi o 2.847,69-11.390,71 € con lavorazioni a rischio particolare. In più l’Ispettorato può sospendere l’attività e, con provvedimento definitivo, la patente a crediti perde 3 crediti.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV – art. 88 (campo di applicazione), art. 89 (definizioni, POS), art. 90 (obblighi del committente, nomina dei coordinatori, c. 5, 9, 10 e 11), art. 91 (PSC e fascicolo), art. 96 (obblighi delle imprese, POS, c. 2 su DVR e DUVRI), art. 97 (impresa affidataria), artt. 100, 101 e 102 (PSC, trasmissione dei piani, consultazione dell’RLS), art. 124 (deposito di materiali sulle impalcature), artt. 157-160 (sanzioni).
  • D.Lgs. 81/2008, Allegati – Allegato X (lavori edili o di ingegneria civile), Allegato XI (rischi particolari), Allegato XV (contenuti minimi dei piani e costi della sicurezza), Allegato I (sospensione dell’attività) e Allegato I-bis (decurtazione dei crediti).
  • D.Lgs. 81/2008, art. 301, e D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, artt. 20-21 – estinzione delle contravvenzioni con prescrizione e pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda.
  • Decreto interministeriale 9 settembre 2014 – modelli semplificati per POS, PSC, fascicolo dell’opera e PSS.
  • Ispettorato nazionale del lavoro, Testo Unico D.Lgs. 81/2008 coordinato, edizione ottobre 2026 – importi delle sanzioni rivalutati.

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