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Sicurezza sul lavoro: le responsabilità del committente

Il committente è personalmente responsabile della prevenzione e sicurezza sul lavoro. Quali sono gli obblighi e le sanzioni? Scopri di più
Normative
Autore: Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2026Categorie: Normative

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Il committente è chi fa realizzare l’opera e risponde in prima persona della sicurezza del cantiere: nomina i coordinatori quando servono, verifica le imprese e la loro patente a crediti, trasmette la notifica preliminare e i documenti al Comune. Può affidare questi compiti a un responsabile dei lavori, ma resta responsabile di ciò che non ha delegato e, anche quando nomina i coordinatori, deve controllare che svolgano i loro compiti. Gli obblighi sono nell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, le responsabilità nell’art. 93, le sanzioni nell’art. 157.

In breve

  • Committente è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata; negli appalti pubblici è chi ha il potere decisionale e di spesa (art. 89).
  • Con più imprese, anche in momenti diversi, deve nominare il coordinatore per la progettazione (CSP) e quello per l’esecuzione (CSE) (art. 90, c. 3-5).
  • Anche con una sola impresa verifica l’idoneità delle imprese, il DURC e la patente a crediti (patente a punti) o l’attestazione SOA (art. 90, c. 9).
  • Se mancano PSC, fascicolo, notifica preliminare o DURC quando previsti, il titolo abilitativo è sospeso (art. 90, c. 10).
  • La nomina del responsabile dei lavori lo esonera solo nei limiti dell’incarico; la nomina dei coordinatori non lo esonera dal controllarli (art. 93).
  • Per la mancata nomina dei coordinatori rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 157).

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Gli obblighi del committente (art. 90)
  2. Titolo abilitativo sospeso
  3. Piccoli lavori privati: quando il CSP non serve
  4. Responsabile dei lavori: cosa si delega e cosa no
  5. Sanzioni del committente e dei coordinatori
  6. Per il tecnico: responsabile dei lavori e coordinatore
  7. Domande frequenti
  8. Riferimenti normativi

Gli obblighi del committente (art. 90)

Il committente, o il responsabile dei lavori se nominato, ha obblighi che iniziano già con il progetto e proseguono fino all’avvio del cantiere.

Obbligo Articolo Sanzione (art. 157)
applicare i principi generali di tutela nelle scelte di progetto e nella programmazione delle fasi di lavoro; considerare PSC e fascicolo durante la progettazione art. 90, c. 1-2 non prevista dall’art. 157
nominare il CSP insieme all’incarico di progettazione, se è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea art. 90, c. 3 arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €
nominare il CSE, con i requisiti dell’art. 98, prima dell’affidamento dei lavori; anche se i lavori, affidati a un’unica impresa, passano in parte ad altre imprese art. 90, c. 4-5 arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €
comunicare i nominativi dei coordinatori alle imprese e ai lavoratori autonomi e indicarli nel cartello di cantiere art. 90, c. 7 sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €
verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (Allegato XVII; sotto 200 uomini-giorno e senza rischi particolari bastano visura camerale, DURC e autocertificazione) art. 90, c. 9, lett. a) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €
chiedere alle imprese la dichiarazione dell’organico medio e del contratto collettivo applicato art. 90, c. 9, lett. b) non prevista dall’art. 157
verificare la patente a crediti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche in subappalto, o l’attestazione SOA per chi ne è esonerato art. 90, c. 9, lett. b-bis) sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €
trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, notifica preliminare, DURC delle imprese e dichiarazione di avvenuta verifica art. 90, c. 9, lett. c) sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €
trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte art. 101, c. 1 sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 €
assicurare che l’impresa affidataria rispetti gli obblighi dell’art. 97, c. 3-bis e 3-ter (tra cui i costi della sicurezza riconosciuti senza ribasso alle imprese in subappalto) art. 100, c. 6-bis arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €
verificare che i coordinatori svolgano i loro compiti art. 93, c. 2 arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 €

La notifica preliminare va inviata ad ASL e Ispettorato del lavoro (e, per i lavori pubblici, al prefetto) quando ci sono più imprese, quando ci si arriva per varianti in corso d’opera, oppure con un’unica impresa da almeno 200 uomini-giorno (art. 99). Quando serve e come si organizza il cantiere è spiegato nella guida al cantiere temporaneo o mobile.

Come funziona la patente, chi ne è esonerato e quanti crediti servono per lavorare è spiegato nella guida alla patente a crediti (patente a punti); come si controlla il DURC di un’impresa, nella guida al DURC online.

Titolo abilitativo sospeso

Oltre alle sanzioni c’è una conseguenza pratica: in assenza del PSC o del fascicolo dell’opera, quando previsti, della notifica preliminare, quando prevista, o del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione che ha rilasciato il titolo (art. 90, c. 10). In pratica il cantiere non può andare avanti finché il documento mancante non c’è.

Piccoli lavori privati: quando il CSP non serve

Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 € il committente non deve nominare il CSP anche se le imprese sono più di una: le funzioni del coordinatore per la progettazione, compresa la redazione del PSC, le svolge il coordinatore per l’esecuzione (art. 90, c. 11). Il CSE va quindi nominato comunque, e il PSC resta. Restano anche tutte le verifiche sulle imprese del c. 9, che valgono pure con una sola impresa o un lavoratore autonomo. Le differenze tra i due coordinatori sono spiegate nella guida su CSE e CSP.

Responsabile dei lavori: cosa si delega e cosa no

Il committente può incaricare un responsabile dei lavori di svolgere i compiti che la legge gli attribuisce (art. 89, c. 1, lett. c); negli appalti pubblici il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. L’art. 93 fissa due limiti:

  • il committente è esonerato dalle responsabilità solo nei limiti dell’incarico conferito al responsabile dei lavori (c. 1): una nomina generica, senza compiti precisi, non lo libera;
  • la nomina dei coordinatori non esonera il committente, né il responsabile dei lavori, dalla verifica che il CSP abbia redatto PSC e fascicolo e che il CSE svolga i suoi compiti di controllo in cantiere (c. 2).

Il committente che ha i requisiti dell’art. 98 può anche svolgere direttamente le funzioni di CSP e CSE (art. 90, c. 6). I coordinatori non vanno poi confusi con il servizio di prevenzione e protezione delle imprese: le figure dell’SPP e i loro compiti sono spiegati nella guida all’SPP.

Sanzioni del committente e dei coordinatori

Gli importi sono quelli rivalutati in vigore, riportati nel testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (edizione ottobre 2026). Arresto e ammenda sono pene alternative: si applica l’uno o l’altra.

Chi Violazione Sanzione Norma
Committente o responsabile dei lavori mancata nomina di CSP o CSE (art. 90, c. 3, 4 e 5) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € art. 157, c. 1, lett. a)
Committente o responsabile dei lavori mancata verifica dell’idoneità delle imprese (art. 90, c. 9, lett. a), mancata verifica dei coordinatori (art. 93, c. 2), obblighi dell’art. 100, c. 6-bis arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 € art. 157, c. 1, lett. b)
Committente o responsabile dei lavori nominativi dei coordinatori non comunicati (art. 90, c. 7), patente a crediti non verificata (c. 9, lett. b-bis), documenti non trasmessi al Comune (c. 9, lett. c), PSC non trasmesso alle imprese invitate (art. 101, c. 1) sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 € art. 157, c. 1, lett. c)
Coordinatore per la progettazione non redige il PSC o il fascicolo (art. 91, c. 1) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € art. 158, c. 1

Le sanzioni dei coordinatori sono quindi diverse da quelle del committente e riguardano obblighi diversi: chi non nomina il coordinatore risponde come committente; chi è nominato e non redige il PSC risponde come coordinatore. Le altre sanzioni sui piani di sicurezza sono nella guida a PSC e POS; come si legge la planimetria che accompagna il PSC, nella guida al layout di cantiere.

Per il tecnico: responsabile dei lavori e coordinatore

Il tecnico che riceve l’incarico di responsabile dei lavori o di coordinatore si assume una parte di queste responsabilità e deve conoscere bene il Titolo IV. Per il coordinatore già abilitato, l’aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni è obbligatorio per continuare a esercitare: Unione Professionisti propone il Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in e-learning. Sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento c’è il Corso PSC – Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere.

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Domande frequenti

Il committente privato deve nominare il coordinatore?2026-10-29T13:23:14+01:00

Sì, se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche in momenti diversi. Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e sotto i 100.000 € non serve il coordinatore per la progettazione, ma va nominato quello per l’esecuzione, che svolge anche le sue funzioni. Con una sola impresa i coordinatori non servono, ma restano le verifiche su idoneità, DURC e patente a crediti.

La nomina del responsabile dei lavori libera il committente?2026-10-29T13:23:16+01:00

Solo nei limiti dell’incarico affidato: per i compiti delegati con precisione risponde il responsabile dei lavori, per il resto il committente. La nomina dei coordinatori, invece, non esonera né il committente né il responsabile dei lavori dal verificare che i coordinatori facciano il loro lavoro.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IV – art. 89 (definizioni di committente e responsabile dei lavori), art. 90 (obblighi del committente, c. 1-11), art. 93 (responsabilità ed esonero), art. 99 (notifica preliminare), art. 100, c. 6-bis, art. 101, c. 1, art. 157 (sanzioni per committenti e responsabili dei lavori), art. 158 (sanzioni per i coordinatori).
  • D.Lgs. 81/2008, art. 27 – patente a crediti, richiamata dall’art. 90, c. 9, lett. b-bis).
  • Ispettorato nazionale del lavoro, Testo Unico D.Lgs. 81/2008 coordinato, edizione ottobre 2026 – importi delle sanzioni rivalutati.

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