Come si calcola il compenso del CTU: vacazioni, tabelle, spese ed esempio

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Il compenso del CTU lo liquida il giudice con un decreto di pagamento, applicando il DPR 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) e le tabelle del DM 30 maggio 2002, ancora in vigore. Secondo il tipo di incarico, l’onorario è fisso, variabile tra un minimo e un massimo, a percentuale sul valore della causa o del bene, oppure, quando le tabelle non prevedono altro, a tempo: si contano le vacazioni, cioè periodi di due ore, pagate 14,68 € ciascuna. Dal 13 febbraio 2025, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025, vale 14,68 € anche ogni vacazione successiva alla prima, che prima era pagata 8,15 €. All’onorario si aggiungono il rimborso delle spese e le indennità di viaggio, da chiedere con un’istanza di liquidazione entro i termini di legge.
In breve
- Il CTU ha diritto a onorario, indennità di viaggio e soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per l’incarico (art. 49 del DPR 115/2002).
- Gli importi sono quelli delle tabelle del DM 30 maggio 2002: un nuovo decreto di adeguamento è annunciato, ma non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Vacazione: 2 ore, 14,68 € l’una, al massimo 4 al giorno per incarico. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025 non esiste più l’importo ridotto di 8,15 € per le vacazioni successive.
- L’onorario può aumentare (urgenza, eccezionale complessità, termini brevi) o ridursi di un terzo se la consulenza non è completata nel termine.
- La domanda di liquidazione ha un termine di decadenza di 100 giorni dalla fine delle operazioni (200 giorni per le spese di viaggio e soggiorno). Durante la causa paga la parte indicata dal giudice; alla fine, di regola, chi perde.
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Da cosa è formato il compenso del CTU
- I tipi di onorario: fissi, variabili e a tempo
- La vacazione del CTU: quanto vale e come si conta
- Esempio di calcolo delle vacazioni
- Aumenti e riduzioni del compenso
- Spese di viaggio, trasferte e rimborso chilometrico del CTU
- Come chiedere la liquidazione: istanza, decreto e opposizione
- Quanto costa un CTU e chi lo paga
- Le tariffe del CTU saranno aggiornate? La situazione al 29 ottobre 2026
- Per i CTU: gestire incarico e compenso
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Da cosa è formato il compenso del CTU
L’art. 49 del DPR 115/2002 elenca le spettanze degli ausiliari del magistrato, cioè anche del consulente tecnico d’ufficio e del perito nel processo penale:
- l’onorario per la prestazione;
- l’indennità di viaggio e di soggiorno;
- le spese di viaggio;
- il rimborso delle spese sostenute per adempiere l’incarico.
La misura degli onorari non la decide il consulente: l’art. 50 la affida a tabelle approvate dal Ministro della giustizia con il Ministro dell’economia, costruite sulle tariffe professionali ma “contemperate” con la natura pubblica dell’incarico. Le tabelle in vigore sono ancora quelle allegate al DM 30 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002), consultabile sul sito del Ministero della giustizia.
I tipi di onorario: fissi, variabili e a tempo
Il Testo unico distingue onorari fissi, variabili e a tempo; le tabelle dividono a loro volta i variabili in onorari tra un minimo e un massimo e onorari a percentuale. Per capire come si calcola il proprio compenso bisogna prima trovare la voce delle tabelle che corrisponde al quesito del giudice.
| Tipo di onorario | Quando si usa | Come si calcola | Esempi dalle tabelle del DM 30/05/2002 |
|---|---|---|---|
| Fisso | prestazioni con un importo stabilito | importo indicato nella tabella | soprattutto prestazioni medico-legali (art. 20 delle tabelle) |
| Variabile tra un minimo e un massimo | prestazioni per cui la tabella indica una forbice | il giudice sceglie l’importo considerando difficoltà, completezza e pregio della prestazione (art. 51 DPR 115/2002) | verifica di rispondenza al progetto o al contratto, collaudo, misura e contabilità dei lavori, rilievi topografici: da 145,12 a 970,42 € (art. 12); tabelle millesimali e riparto di spese condominiali: da 145,12 a 970,42 € (art. 16); geologia applicata e stabilità dei pendii: da 241,70 a 4.852,11 € (art. 19) |
| Variabile a percentuale | quando si può dare un valore economico all’oggetto dell’incarico | percentuali per scaglioni, con un minimo e un massimo per ogni scaglione, sul valore della controversia (consulenza tecnica) o sul valore del bene accertato (perizia) | costruzioni edilizie, impianti, strade, opere idrauliche (art. 11); estimo, sull’importo stimato (art. 13); infortunistica stradale, sull’entità del danno (art. 17) |
| A tempo (vacazioni) | quando il valore non si può determinare o la tabella non prevede una voce specifica | numero di vacazioni di 2 ore × 14,68 € | per esempio, quando l’oggetto dell’accertamento non ha un valore economico |
Per gli onorari a percentuale le tabelle indicano anche un compenso minimo (per molte voci 145,12 €). Il valore di riferimento, per la consulenza tecnica, è il valore della controversia, che di solito si ricava dall’atto introduttivo della causa; se non è possibile applicare questo criterio, l’onorario si calcola a tempo (art. 1 delle tabelle).
Gli onorari, salvo eccezioni indicate nelle tabelle, comprendono la relazione, la partecipazione alle udienze e ogni altra attività che riguarda i quesiti (art. 29 delle tabelle). Quando il quesito comprende accertamenti riconducibili a voci diverse delle tabelle, conviene indicarli separatamente nell’istanza, con la voce applicata a ciascuno: la decisione spetta comunque al giudice.
La vacazione del CTU: quanto vale e come si conta
La vacazione è l’unità di misura dell’onorario a tempo. Le regole sono nell’art. 4 della legge 319/1980, l’unico articolo di quella legge ancora in vigore:
- una vacazione dura due ore;
- si divide solo a metà: una frazione di vacazione vale mezza vacazione, ma dopo un’ora e un quarto è dovuta per intero;
- il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico;
- se il giudice fissa per le operazioni un termine non superiore a 5 giorni, l’onorario a vacazione può essere raddoppiato; se il termine non supera i 15 giorni, può essere aumentato fino alla metà.
L’importo è fissato dall’art. 1 del DM 30 maggio 2002: 14,68 € per la prima vacazione e 8,15 € per le successive. Con la sentenza n. 16/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4 della legge 319/1980 nella parte in cui prevedeva per le vacazioni successive un compenso inferiore alla prima. La sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2025 e ha effetto dal giorno dopo: oggi ogni vacazione vale 14,68 €.
| Prima della sentenza 16/2025 | Dal 13 febbraio 2025 | |
|---|---|---|
| Prima vacazione | 14,68 € | 14,68 € |
| Vacazioni successive | 8,15 € | 14,68 € |
| Una giornata piena (4 vacazioni, 8 ore) | 39,13 € | 58,72 € |
| Esempio qui sotto (31 vacazioni) | 259,18 € | 455,08 € |
La Corte ha anche ricordato che gli importi non vengono adeguati dal 2002, anche se l’art. 54 del DPR 115/2002 prevede un adeguamento ogni tre anni in base all’indice ISTAT.
Esempio di calcolo delle vacazioni
Ecco come si conta un incarico pagato a tempo. Le durate sono un esempio; nell’istanza di liquidazione conviene documentare ogni attività con date e orari (verbali di sopralluogo, ricevute di accesso agli uffici, deposito).
| Attività | Durata | Vacazioni |
|---|---|---|
| Udienza di conferimento dell’incarico | 2 ore e 15 minuti | 1,5 |
| Primo sopralluogo | 1 ora e 30 minuti | 1 |
| Accesso agli atti in Comune | 50 minuti | 0,5 |
| Ritiro di documenti al Catasto | 25 minuti | 0,5 |
| Secondo sopralluogo | 3 ore e 30 minuti | 2 |
| Redazione della relazione: 10 giornate da 5 ore | 50 ore | 25 |
| Deposito telematico della relazione | 35 minuti | 0,5 |
| Totale | 31 |
Calcolo: 31 vacazioni × 14,68 € = 455,08 €. Con le vecchie regole lo stesso incarico valeva 14,68 € + 30 × 8,15 € = 259,18 €.
Nella riga della redazione ogni giornata da 5 ore vale 2 vacazioni intere (4 ore) più mezza vacazione per l’ora restante, cioè 2,5 vacazioni al giorno: sotto il limite di quattro. All’onorario vanno poi aggiunte le spese e le indennità, spiegate più avanti.
Aumenti e riduzioni del compenso
| Situazione | Effetto sull’onorario | Norma |
|---|---|---|
| Il giudice dichiara l’urgenza con decreto motivato | onorari fissi e variabili aumentati fino al 20% | art. 51, c. 2, DPR 115/2002 |
| Prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà | onorari aumentati fino al doppio | art. 52, c. 1, DPR 115/2002 |
| Termine per le operazioni non superiore a 5 giorni | onorario a vacazione raddoppiato | art. 4 L. 319/1980 |
| Termine non superiore a 15 giorni | onorario a vacazione aumentato fino alla metà | art. 4 L. 319/1980 |
| Incarico affidato a un collegio di consulenti | compenso del singolo aumentato del 40% per ciascun altro componente, salvo che il giudice chieda a ognuno di svolgere l’intero incarico | art. 53 DPR 115/2002 |
| Consulenza non completata nel termine (comprese le proroghe) | gli onorari a tempo si fermano alla scadenza; gli altri sono ridotti di un terzo | art. 52, c. 2, DPR 115/2002 |
Il rispetto dei termini, quindi, incide direttamente sul compenso: se servono più tempo o accertamenti in più, la proroga va chiesta al giudice prima della scadenza.
Spese di viaggio, trasferte e rimborso chilometrico del CTU
Oltre all’onorario il CTU può chiedere il rimborso di quanto ha speso per svolgere l’incarico. Le regole sono negli artt. 55 e 56 del DPR 115/2002.
- Indennità di viaggio e di soggiorno: si applica il trattamento dei dipendenti statali e il consulente è equiparato a un dirigente di seconda fascia.
- Spese di viaggio: sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei servizi di linea (treno, autobus), esclusi gli aerei, anche senza documentazione.
- Aereo e mezzi straordinari: sono rimborsati solo se autorizzati prima dal giudice.
- Auto propria: di solito è considerata un mezzo straordinario. Conviene quindi chiedere l’autorizzazione al giudice prima di usarla, per esempio all’udienza di conferimento dell’incarico, e chiarire in quella sede anche il criterio del rimborso chilometrico, che il Testo unico non fissa. Nell’istanza vanno indicati percorsi, chilometri e pedaggi, con le ricevute.
- Spese per l’incarico: il CTU presenta una nota specifica con la documentazione (per esempio visure, copie, analisi di laboratorio); il giudice esclude le spese che non ritiene necessarie. Se il consulente è stato autorizzato a farsi aiutare da altri professionisti per attività strumentali ai quesiti, il loro compenso si calcola con le stesse tabelle; se la prestazione ha una sua autonomia, il giudice deve conferire un incarico separato.
Come chiedere la liquidazione: istanza, decreto e opposizione
| Passaggio | Cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| 1. Istanza di liquidazione | il CTU presenta la domanda con l’onorario richiesto (voce delle tabelle o vacazioni), le spese documentate e le indennità; per il consulente il deposito è telematico | art. 71 DPR 115/2002 |
| 2. Termine | a pena di decadenza: 100 giorni dal compimento delle operazioni per onorari e spese; 200 giorni dalla trasferta per viaggio e soggiorno | art. 71, c. 2 |
| 3. Decreto di pagamento | il giudice liquida con decreto motivato, comunicato al CTU e alle parti; il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo | art. 168 DPR 115/2002 |
| 4. Opposizione | il CTU e le parti (anche il pubblico ministero) possono opporsi al decreto davanti al capo dell’ufficio giudiziario, con il rito semplificato di cognizione | art. 170 DPR 115/2002; art. 15 D.Lgs. 150/2011 |
Il modo più sicuro per non perdere il diritto al compenso è depositare l’istanza insieme alla relazione finale, con il deposito telematico della CTU. Per l’opposizione la legge non scrive un termine: chi ritiene il decreto sbagliato, nella misura o nella parte obbligata a pagare, conviene che si rivolga subito a un legale.
Le stesse regole valgono quando il giudice nomina un consulente in un accertamento tecnico preventivo, che spesso precede la causa. Non valgono invece per gli incarichi privati: il compenso di una perizia giurata chiesta da un cliente, o quello del consulente di parte, si concorda con chi affida l’incarico.
Quanto costa un CTU e chi lo paga
Per chi è parte in una causa la risposta breve è: non esiste una tariffa unica. Il costo dipende dal tipo di accertamento (la voce delle tabelle), dal valore della causa o del bene, dal tempo impiegato quando si paga a vacazioni, e dalle spese sostenute dal consulente. Per molte voci a percentuale le tabelle prevedono comunque un minimo di 145,12 €, a cui si aggiungono spese e indennità. L’importo finale lo decide il giudice con il decreto di pagamento, che le parti possono contestare con l’opposizione.
Chi paga cambia nel corso del processo:
- durante la causa le spese degli atti necessari al processo, compresa la consulenza tecnica, sono anticipate dalla parte a cui il giudice le pone a carico (art. 8 del DPR 115/2002); il giudice può porle a carico di una sola parte o di più parti;
- con la sentenza il giudice decide chi sopporta definitivamente le spese del processo: di regola la parte che perde rimborsa le spese all’altra (art. 91 c.p.c.), ma il giudice può anche compensarle in tutto o in parte (art. 92 c.p.c.);
- se una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese che la riguardano sono anticipate dall’erario o prenotate a debito (art. 8, c. 2, DPR 115/2002).
Il consulente tecnico di parte (CTP), invece, è pagato dalla parte che lo nomina, con un compenso concordato e non con le tabelle del giudice: le differenze tra le due figure sono spiegate nella guida a CTU e CTP.
Le tariffe del CTU saranno aggiornate? La situazione al 29 ottobre 2026
- Le tabelle in vigore sono ancora quelle del DM 30 maggio 2002. L’adeguamento triennale all’indice ISTAT previsto dall’art. 54 del DPR 115/2002 non è mai stato fatto.
- La Corte costituzionale, nella sentenza n. 16/2025, ha ricordato che nel 2023 il Ministero della giustizia ha istituito una commissione per rideterminare gli onorari degli ausiliari del giudice.
- Il Ministero ha annunciato un aumento delle tabelle e sul ritardo nell’adeguamento c’è stato anche un ricorso al giudice amministrativo, ma al 29 ottobre 2026 il nuovo decreto non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Fino alla pubblicazione si applicano gli importi del 2002, con la sola correzione delle vacazioni: 14,68 € ciascuna.
Questo paragrafo sarà aggiornato quando il nuovo decreto sarà pubblicato.
Per i CTU: gestire incarico e compenso
Calcolare bene il compenso parte da come si gestisce l’incarico: verbali con orari, proroghe chieste in tempo, spese autorizzate e documentate, istanza depositata con la relazione. Il Corso per Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU di Unione Professionisti segue l’incarico dalla nomina al deposito della relazione e dedica una parte alla determinazione del compenso e agli aspetti fiscali e amministrativi. Per chi non è ancora iscritto, requisiti e domanda sono spiegati nella guida su come diventare CTU; per la stesura della perizia, in quella sulla relazione peritale del CTU.
Domande frequenti
14,68 € per ogni vacazione di due ore. Dal 13 febbraio 2025, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025, anche le vacazioni successive alla prima valgono 14,68 € e non più 8,15 €. Il giudice può liquidarne al massimo quattro al giorno per ciascun incarico.
Si divide il tempo impiegato per periodi di due ore. La vacazione si divide solo a metà: una frazione vale mezza vacazione, ma dopo un’ora e un quarto è dovuta per intero. Il totale si moltiplica per 14,68 €.
L’art. 71 del DPR 115/2002 fissa un termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni per onorari e spese, e di 200 giorni dalla trasferta per viaggio e soggiorno. La soluzione più sicura è presentare l’istanza insieme al deposito della relazione.
Durante la causa anticipa il compenso la parte, o le parti, a cui il giudice lo pone a carico. Con la sentenza il giudice decide chi sopporta definitivamente le spese: di regola la parte che perde, salvo compensazione. Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.
Le spese di viaggio si rimborsano in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di linea, anche senza ricevute. L’auto propria è di solito considerata un mezzo straordinario: per avere il rimborso serve l’autorizzazione preventiva del giudice, a cui conviene chiedere anche il criterio di calcolo.
Al 29 ottobre 2026 no: valgono ancora le tabelle del DM 30 maggio 2002. È cambiato solo il valore delle vacazioni successive alla prima, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025. Un nuovo decreto è stato annunciato ma non è ancora in Gazzetta Ufficiale.
Riferimenti normativi
- DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia) – art. 8 (anticipazione delle spese), artt. 49-56 (spettanze, tabelle, criteri, aumenti e riduzioni, incarichi collegiali, adeguamento ISTAT, viaggio e spese), art. 71 (domanda di liquidazione e decadenza), art. 168 (decreto di pagamento), art. 170 (opposizione).
- Legge 8 luglio 1980, n. 319 – art. 4 (vacazioni), unico articolo in vigore.
- DM 30 maggio 2002 (GU n. 182 del 5/8/2002) – importo delle vacazioni e tabelle degli onorari fissi e variabili di periti e consulenti tecnici.
- Corte costituzionale, sentenza n. 16/2025 (GU, 1ª serie speciale, n. 7 del 12/2/2025) – illegittimità dell’importo ridotto per le vacazioni successive alla prima.
- D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – art. 15 (opposizione al decreto di pagamento).
- Codice di procedura civile – artt. 91 e 92 (condanna alle spese e compensazione).







