Deposito telematico della CTU: cosa serve e come depositare la relazione

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Il CTU deposita tutti gli atti solo per via telematica: lo prevede l’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per i soggetti nominati dal giudice. Per farlo servono una firma digitale, una PEC registrata nel ReGIndE e un software che crea la busta telematica, da inviare via PEC all’ufficio giudiziario. L’atto principale va preparato come PDF nativo, non scansionato, e la busta non può superare i 60 MB. Il deposito si considera fatto quando il sistema genera la conferma del completamento della trasmissione.
In breve
- Per il CTU il deposito di atti e documenti è esclusivamente telematico (art. 196-quater disp. att. c.p.c.); il cartaceo è ammesso solo in casi eccezionali.
- Servono firma digitale, PEC censita nel ReGIndE e un software per la busta, che il Ministero della Giustizia non fornisce.
- L’atto principale è un PDF testuale firmato digitalmente; gli allegati devono essere in uno dei formati ammessi; la busta pesa al massimo 60 MB.
- Il deposito è tempestivo se la conferma del completamento della trasmissione arriva entro la fine del giorno di scadenza (art. 196-sexies).
- A fine incarico si depositano la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione su di esse (art. 195, 3° comma, c.p.c.).
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Perché il CTU deve depositare in via telematica
- Cosa serve per il deposito telematico
- Come preparare l’atto e gli allegati
- Come si crea e si invia la busta telematica
- Quando il deposito è valido e cosa controllare dopo
- Cosa depositare a fine incarico
- Gli altri depositi del CTU
- Imparare il processo civile telematico
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Perché il CTU deve depositare in via telematica
Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) il deposito telematico è diventato la regola generale del processo civile. L’art. 196-quater disp. att. stabilisce che il deposito di atti e documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria avviene esclusivamente con modalità telematiche. Il consulente tecnico d’ufficio rientra tra questi soggetti. La regola si applica dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti già in corso davanti a tribunale, corte d’appello e Cassazione.
Il deposito su carta resta un’eccezione, dopo le modifiche del correttivo (D.Lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024):
- il giudice può ordinare il deposito cartaceo di singoli atti solo se è necessario ai fini della decisione, indicandone la ragione;
- se i sistemi non funzionano, il capo dell’ufficio può autorizzare il deposito non telematico quando c’è urgenza e il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero; la certificazione è pubblicata sul Portale dei servizi telematici.
Cosa serve per il deposito telematico
Prima del primo deposito conviene controllare di avere tutto. Il Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (PST) indica per gli ausiliari del giudice questi prerequisiti per il deposito telematico:
- iscrizione al ReGIndE, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero;
- una casella PEC censita nel ReGIndE, da cui inviare la busta (non valgono le vecchie caselle CEC-PAC);
- un dispositivo di firma digitale, su smart card o chiavetta, con il relativo lettore se serve;
- un software per creare la busta telematica conforme alle specifiche tecniche del Ministero.
Il Ministero non fornisce il software per la busta. Sul PST c’è una pagina con l’elenco dei software per la redazione degli atti, compresi alcuni gratuiti, pubblicato a solo titolo informativo: il consulente sceglie lo strumento che preferisce, purché rispetti le specifiche.
Come preparare l’atto e gli allegati
Le regole tecniche sono quelle del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, modificato da ultimo dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, e delle specifiche tecniche pubblicate sul PST.
| Elemento | Requisito |
|---|---|
| Atto principale | PDF (o PDF/A) ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale: non è ammessa la scansione di immagini; senza elementi attivi e senza password |
| Firma | firma digitale o firma elettronica qualificata, nei formati PAdES o CAdES |
| Dati dell’atto | file XML con i dati del deposito, generato dal software per la busta |
| Allegati | PDF/PDF-A, RTF, TXT, XML, JPEG, TIFF, GIF, video MPEG2, MPEG4 e AVI, audio MP3, FLAC, RAW, WAV e AIFF, messaggi EML e MSG, archivi ZIP, RAR e ARJ se contengono solo formati ammessi |
| Busta | file cifrato Atto.enc, inviato via PEC all’indirizzo dell’ufficio giudiziario |
| Dimensione massima | 60 MB per busta (in passato il limite era 30 MB) |
Due errori frequenti si evitano facilmente. Il primo è scansionare la relazione firmata a mano: la relazione va salvata in PDF direttamente dal programma di scrittura e poi firmata digitalmente. Il secondo è caricare fotografie e disegni troppo pesanti: conviene ridurne la risoluzione quanto basta perché restino leggibili, così la busta resta sotto il limite.
Se il CTU deposita la copia informatica di un atto di parte o di un provvedimento formato su carta, ne attesta la conformità all’originale (art. 196-nonies disp. att.).
Come si crea e si invia la busta telematica
I passaggi cambiano un po’ da un software all’altro, ma la sequenza è sempre questa:
1. scegli il tipo di deposito (per esempio deposito della relazione, della dichiarazione di giuramento o di un’istanza) e il ruolo di consulente tecnico;
2. indica l’ufficio giudiziario e i dati del procedimento: numero di ruolo e anno;
3. carica l’atto principale in PDF e gli allegati;
4. firma digitalmente l’atto e, se il software lo richiede, gli allegati, con la smart card o la chiavetta inserita e il PIN;
5. genera la busta (Atto.enc) e controlla che non superi i 60 MB;
6. invia la busta via PEC dalla casella censita nel ReGIndE all’indirizzo dell’ufficio giudiziario; molti software lo fanno direttamente.
Quando il deposito è valido e cosa controllare dopo
Secondo l’art. 196-sexies disp. att. il deposito si ha per avvenuto quando è generata la conferma del completamento della trasmissione ed è tempestivo se la conferma arriva entro la fine del giorno di scadenza. Non serve quindi aspettare l’accettazione della cancelleria per rispettare un termine, ma è bene non ridursi all’ultima ora.
Dopo l’invio arrivano via PEC più ricevute, che attestano le varie fasi del deposito fino ai controlli automatici e all’intervento della cancelleria. Conservale tutte insieme alla busta inviata e leggile: se una segnala un errore, il deposito va controllato e, se necessario, ripetuto. L’atto depositato è poi visibile nel fascicolo telematico.
Cosa depositare a fine incarico
L’art. 195, 3° comma, c.p.c. prevede tre termini, fissati dal giudice quando il consulente giura: entro il primo il CTU trasmette la bozza della relazione alle parti; entro il secondo le parti gli inviano le osservazioni; entro il terzo, che precede l’udienza successiva, il CTU deposita:
- la relazione definitiva;
- le osservazioni delle parti ricevute;
- una sintetica valutazione sulle osservazioni.
Non esiste quindi un numero fisso di “relazioni” da depositare: le osservazioni sono tante quante le parti che le hanno inviate. Il correttivo del 2024 ha tolto dalla norma le parole “in cancelleria”, perché il deposito è telematico. Come funziona questa fase è spiegato nella guida alla relazione peritale del CTU; per la struttura del documento c’è quella su come si redige una relazione tecnica d’ufficio. Le stesse regole di deposito valgono per il consulente nominato in un accertamento tecnico preventivo, che è sempre un soggetto nominato dal giudice.
Il deposito nel fascicolo non ha niente a che fare con l’asseverazione di una perizia giurata: quella è una perizia stragiudiziale, giurata su richiesta di un privato e fuori da una causa.
Gli altri depositi del CTU
Durante l’incarico il consulente deposita in via telematica anche altri atti:
- la dichiarazione di giuramento, quando il giudice sostituisce l’udienza con un termine (art. 193, 2° comma, c.p.c.): come si redige è spiegato nella guida al giuramento del CTU;
- l’eventuale dichiarazione di astensione, se si trova in uno dei casi che glielo impongono (si veda la guida alla ricusazione del consulente tecnico d’ufficio);
- le istanze al giudice, per esempio di proroga dei termini;
- l’istanza di liquidazione del compenso: come si calcola l’importo è spiegato nella guida al compenso del CTU.
Imparare il processo civile telematico
Il deposito è il passaggio in cui chi è alla prima nomina sbaglia più spesso, perché si fa di rado e con strumenti che non si usano nel lavoro quotidiano. Il Corso per Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU di Unione Professionisti segue l’incarico dalla nomina al deposito della relazione e dedica una parte all’uso del processo civile telematico nelle attività peritali.
Domande frequenti
Di regola no. Per i soggetti nominati dal giudice il deposito è esclusivamente telematico (art. 196-quater disp. att. c.p.c.). Il cartaceo è ammesso solo se il giudice lo ordina perché necessario alla decisione, o se il capo dell’ufficio lo autorizza per urgenza durante un malfunzionamento certificato dei sistemi.
La firma digitale (o una firma elettronica qualificata), nei formati PAdES o CAdES. Il dispositivo di firma è di solito una smart card o una chiavetta USB.
Sì. Il PST indica tra i prerequisiti per gli ausiliari del giudice l’iscrizione al ReGIndE e una casella PEC censita nel registro, da cui inviare la busta.
Sì, se sono in un formato ammesso dalle specifiche tecniche: per esempio JPEG, TIFF o GIF per le immagini e MPEG2, MPEG4 o AVI per i video. Conta però il limite di 60 MB per busta.
60 MB secondo le specifiche tecniche in vigore. Il vecchio limite di 30 MB, che si trova ancora in molte guide, non è più attuale.
Quando è generata la conferma del completamento della trasmissione. Il deposito è tempestivo se la conferma arriva entro la fine del giorno di scadenza (art. 196-sexies disp. att. c.p.c.).
Riferimenti normativi
- Disposizioni di attuazione del c.p.c. – art. 196-quater (obbligo del deposito telematico ed eccezioni), art. 196-sexies (momento del deposito), art. 196-nonies (attestazione di conformità delle copie).
- Codice di procedura civile – art. 193, 2° comma (dichiarazione di giuramento) e art. 195, 3° comma (relazione, osservazioni e sintetica valutazione).
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) – art. 4 (introduce gli artt. 196-quater e seguenti disp. att.) e art. 35 (decorrenza).
- D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo) – modifiche all’art. 196-quater disp. att. e all’art. 195 c.p.c.
- D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, modificato da ultimo dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 – regole tecniche; specifiche tecniche DGSIA pubblicate sul Portale dei servizi telematici.







