Accordo Stato Regioni 2025 Sicurezza: pubblicato in Gazzetta Ufficiale, cosa cambia e come prepararsi

Attualità, Normative
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Accordo Stato Regioni 2025 Sicurezza: cosa cambia davvero
- Le novità più importanti in sintesi
- Le novità principali dell’Accordo
- Entrata in vigore e periodo transitorio
- Obblighi formativi figura per figura: durate e modalità
- Approfondimenti per contesti operativi specifici
- Come prepararsi in modo corretto
- La posizione di Unione Professionisti
- Risorse utili
Accordo Stato Regioni 2025 Sicurezza: cosa cambia davvero
Il Nuovo Accordo Stato Regioni 2025 sulla Sicurezza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, firmato il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il titolo ufficiale recita: “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza”.
Il testo accorpa e sostituisce i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, con l’obiettivo di uniformare i percorsi formativi a livello nazionale, garantire maggiore chiarezza sugli obblighi e rafforzare le regole di erogazione, monitoraggio e tracciabilità.
Per imprese, datori di lavoro, tecnici e professionisti non si tratta solo di un aggiornamento formale. Cambiano alcune durate minime, si rafforza la tracciabilità della formazione e diventa ancora più importante scegliere il percorso corretto in base al ruolo ricoperto.
Le novità più importanti in sintesi
Prima di entrare nel dettaglio figura per figura, ecco le novità strutturali che riguardano tutti i corsi:
- Corso obbligatorio per i datori di lavoro — introdotto per la prima volta: 16 ore, con 24 mesi di tempo per adeguarsi dall’entrata in vigore.
- Formazione prima dell’avvio delle mansioni — eliminato il riferimento ai 60 giorni post-assunzione: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi qualsiasi attività.
- Aggiornamento preposti: da quinquennale a biennale — il corso base passa da 8 a 12 ore. Non più ammesso in e-learning: solo presenza fisica o videoconferenza sincrona.
- Smartphone non ammesso per la videoconferenza sincrona (VCS) — ogni partecipante deve collegarsi da un computer o tablet a uso esclusivo. Non è ammesso lo smartphone, né che più persone seguano dallo stesso dispositivo. La VCS è equiparata alla formazione in presenza ma richiede piena tracciabilità e partecipazione attiva verificabile.
- Numero massimo di partecipanti ridotto da 35 a 30, sia in presenza che in VCS. Per le parti pratiche il rapporto è 1 istruttore ogni 6 partecipanti.
- Frequenza minima al 90% delle ore per poter accedere alla verifica finale e ottenere l’attestato.
- Verifica di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi: test a risposta multipla (30 domande per i corsi base, 10 per gli aggiornamenti), soglia minima di superamento al 70%.
- Verifica dell’efficacia formativa — novità assoluta: tra 6 mesi e 1 anno dalla fine del corso, il datore di lavoro deve monitorare se la formazione ha prodotto cambiamenti concreti nei comportamenti lavorativi.
- Fascicolo del corso obbligatorio — tutta la documentazione (progetto formativo, registri presenze, verbale verifiche, attestati) deve essere conservata per almeno 10 anni.
- Credito formativo non decade in caso di aggiornamento in ritardo: se effettuato entro 10 anni, è comunque possibile riprendere a svolgere la funzione.
- E-learning ammesso solo per specifici moduli e aggiornamenti — non per tutti i percorsi e non per tutte le figure.
Le novità principali dell’Accordo
Il nuovo testo introduce diversi elementi di novità rispetto al quadro precedente:
- Vengono ridefinite durata minima e contenuti obbligatori per tutti i percorsi formativi in materia di sicurezza, inclusi quelli per lavoratori, datori di lavoro, RSPP, ASPP, preposti, dirigenti, coordinatori per la sicurezza e lavoratori autonomi.
- Si stabiliscono le modalità di verifica finale dell’apprendimento e di verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
- Viene rafforzato il controllo sui soggetti formatori, con requisiti più stringenti e tracciabilità delle attività svolte.
- Si amplia la possibilità di erogare corsi in modalità mista: in presenza oppure in videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono è ammesso solo per specifici moduli e aggiornamenti.
- Per la videoconferenza sincrona (VCS), ogni partecipante deve connettersi da un dispositivo dedicato ed esclusivo: lo smartphone non è ammesso. La VCS è equiparata alla formazione in presenza, ma richiede piena tracciabilità della connessione, identificazione certa del discente e partecipazione attiva verificabile.
- È prevista una clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano, che potrà sperimentare modalità alternative in accordo con il Ministero del Lavoro.
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il nuovo Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, ma prevede un periodo transitorio di 12 mesi:
- Fino al 24 maggio 2026 sarà ancora possibile avviare corsi secondo le disposizioni precedenti (Accordi Stato Regioni abrogati e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08).
- Dal 25 maggio 2026 tutti i nuovi corsi dovranno essere conformi alle nuove regole.
Questo non significa aspettare. Significa avere il tempo per verificare gli attestati già acquisiti, individuare i ruoli da formare o aggiornare e scegliere i percorsi corretti senza arrivare all’ultimo momento.
Obblighi formativi figura per figura: durate e modalità
Datore di lavoro
La novità più rilevante del nuovo Accordo: per la prima volta è introdotto un corso obbligatorio dedicato al datore di lavoro. È previsto un corso base di 16 ore, articolato in un modulo giuridico-normativo e un modulo di organizzazione e gestione della SSL, con ulteriori 6 ore per i contesti di cantiere (obbligatorio per i datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei o mobili). L’adeguamento deve avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore. L’aggiornamento quinquennale è fissato a 6 ore (8 ore per l’edilizia), ammesso anche in e-learning.
Preposti
Per i preposti il nuovo quadro è significativamente più rigoroso: il corso base passa da 8 a 12 ore di formazione specifica e l’aggiornamento diventa biennale (non più quinquennale), con durata di 6 ore e obbligo di parte pratica. Sia il corso base che l’aggiornamento non sono più ammessi in e-learning: solo presenza fisica o videoconferenza sincrona. Chi ha frequentato il corso base o l’aggiornamento prima del 24 maggio 2023 deve aggiornarsi entro il 24 maggio 2026.
Dirigenti
Il corso si riduce da 16 a 12 ore (più 6 ore per i cantieri per i dirigenti di imprese affidatarie), con aggiornamento quinquennale di 6 ore secondo la nuova struttura prevista dall’Accordo.
RSPP e ASPP
La struttura dei moduli resta riconoscibile: Modulo A (28 ore), Modulo B (48 ore), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP. Novità rilevante: l’estensione del principio del quinquennio mobile — chi riceve un incarico deve dimostrare di aver svolto, nei cinque anni precedenti, almeno le ore minime di aggiornamento previste. È importante pianificare bene moduli e aggiornamenti, soprattutto per chi deve completare correttamente il quinquennio.
Coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE)
Restano centrali l’abilitazione iniziale e l’aggiornamento quinquennale. Il corso iniziale è di 120 ore, erogabile in presenza o in videoconferenza sincrona. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore, ammesso anche in e-learning.
- Corso Coordinatore Sicurezza Base – 120 ore
- Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza – 40 ore
Lavoratori
Non cambiano sostanzialmente durate e contenuti: resta centrale la distinzione tra formazione generale (4 ore) e formazione specifica (4, 8 o 12 ore) in base alla classe di rischio ATECO. L’aggiornamento quinquennale è fissato a 6 ore. La novità principale è l’eliminazione del riferimento ai 60 giorni post-assunzione: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi qualsiasi mansione, senza eccezioni.
Formatori della sicurezza
Chi intende operare come docente-formatore deve valutare con attenzione il proprio percorso. I soggetti formatori accreditati devono ora dimostrare almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla sicurezza. È importante non confondere questo corso con la formazione obbligatoria del datore di lavoro o dei dipendenti.
Formazione per ambienti confinati e inquinati
Finalmente regolamentata dopo oltre 13 anni. Il nuovo Accordo prevede 12 ore di formazione specifica (di cui 8 pratiche) per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011). Aggiornamento quinquennale di 4 ore. Chi ha già svolto formazione deve verificare la conformità dei contenuti; in caso contrario, deve completare l’adeguamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Approfondimenti per contesti operativi specifici
Il nuovo Accordo introduce anche nuovi corsi obbligatori per attrezzature che richiedono specifica abilitazione: tra le novità, l’obbligo formativo si estende a carroponte, macchina agricola raccoglifrutta e caricatori per movimentazione materiali. La formazione per queste attrezzature deve essere completata entro 12 mesi dall’entrata in vigore. In generale, il nuovo quadro rende ancora più utile una pianificazione per ruoli e attività specifiche, soprattutto nei contesti di cantiere. Tra i corsi da considerare:
- Corso PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Corso Patente a Crediti in Edilizia
- Corso sulla Gestione del Rischio Amianto in Cantiere
- Corso sulla Gestione dei Rifiuti in Cantiere
Come prepararsi in modo corretto
Per affrontare bene questa fase di transizione conviene muoversi con ordine:
- Verifica gli attestati già acquisiti e controlla le scadenze.
- Individua il ruolo corretto da cui partire: datore di lavoro, preposto, RSPP, coordinatore o altra figura.
- Scegli il corso coerente con il tuo obbligo reale, senza confondere percorsi diversi.
- Pianifica per tempo i corsi da svolgere durante il periodo transitorio.
- Scegli un ente di formazione in grado di garantire la conformità alle nuove regole.
Il criterio più utile: chi è datore di lavoro deve partire prima di tutto dal proprio obbligo diretto (ha 24 mesi per farlo); chi è preposto deve verificare immediatamente la data dell’ultimo aggiornamento, ora biennale; chi opera come RSPP deve controllare il quinquennio mobile e i moduli mancanti; chi è coordinatore deve verificare la scadenza dell’aggiornamento quinquennale.
La posizione di Unione Professionisti
Unione Professionisti è al fianco di tecnici e professionisti anche in questa fase di aggiornamento normativo. I corsi attualmente disponibili sono conformi alle disposizioni precedenti e possono essere frequentati in piena regola durante il periodo transitorio. Il team tecnico e didattico è già al lavoro per aggiornare contenuti, programmi e modalità di erogazione in linea con le nuove specifiche.
Appena i corsi aggiornati saranno disponibili, ne daremo comunicazione tramite il sito e la newsletter ufficiale.
Risorse utili
- Scarica il testo ufficiale del Nuovo Accordo Stato Regioni 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 119/2025)
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Scopri i corsi disponibili
Tutti i corsi di Unione Professionisti in materia di salute e sicurezza sul lavoro — aggiornamenti, abilitazioni e percorsi per ogni figura aziendale — sono raccolti in un’unica sezione dedicata.
FAQ
Il Nuovo Accordo Stato Regioni 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 il 24 maggio 2025.
Sì. I corsi attualmente erogati da Unione Professionisti sono validi e conformi alle disposizioni vigenti durante il periodo transitorio di 12 mesi.
Fino al 24 maggio 2026.
Unione Professionisti sta aggiornando i corsi e comunicherà la disponibilità tramite sito e newsletter.
È possibile iscriversi alla newsletter di Unione Professionisti e consultare il sito ufficiale per ricevere le ultime novità.






