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Esame per certificatore energetico: chi deve farlo e come funziona

In cosa consiste l'esame per certificatore energetico?
Ambiente, Attualità, Professionisti
Autore: Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2026Categorie: Ambiente, Attualità, Professionisti

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Pubblicato il

Non tutti devono fare il corso e l’esame per diventare certificatore energetico. Secondo il DPR 75/2013, l’esame serve solo ai tecnici che si abilitano alla certificazione energetica con un corso di formazione di almeno 80 ore: chi ha uno dei titoli tecnici indicati al comma 4 dell’art. 2, oppure un titolo del comma 3 senza l’abilitazione completa alla progettazione di edifici e impianti. Chi è già iscritto al proprio Ordine o Collegio e abilitato alla progettazione può redigere l’APE senza corso, nei limiti delle proprie competenze; chi non ha nessuno dei titoli elencati non può accedere al percorso. In questa guida vediamo chi deve sostenere l’esame, come si svolge, come iscriversi e cosa fare dopo; i requisiti completi sono nella guida su come diventare certificatore energetico.

In breve

  • L’esame chiude il corso di formazione previsto dall’art. 2, comma 4, del DPR 75/2013: senza corso non si sostiene.
  • Lo devono fare i tecnici con i titoli del comma 4, compresi quelli che hanno un titolo del comma 3 ma non l’abilitazione completa alla progettazione.
  • Il corso dura almeno 80 ore (Allegato 1 del DPR 75/2013).
  • L’esame abilitante di Unione Professionisti si svolge online: prova scritta con 30 domande a risposta multipla e prova orale sulla discussione di un APE preparato dal candidato.
  • Dopo l’esame bisogna controllare gli adempimenti della propria Regione, per esempio l’iscrizione all’elenco dei certificatori.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Chi deve fare il corso e l’esame finale
  2. Chi non deve fare il corso abilitante
  3. Quanto dura il corso previsto dalla normativa nazionale
  4. Come si svolge l’esame per certificatore energetico
  5. Come iscriversi all’esame
  6. Cosa succede dopo corso ed esame
  7. Chi rilascia il corso e l’attestato finale
  8. Formazione consigliata
  9. Domande frequenti
  10. Riferimenti normativi

Chi deve fare il corso e l’esame finale

Devono frequentare il corso di formazione e superare l’esame finale i tecnici che hanno uno di questi titoli (DPR 75/2013, art. 2, comma 4):

Titolo Riferimento
Titoli del comma 3 (per esempio lauree in ingegneria e architettura, diploma di geometra, perito industriale di alcuni indirizzi) senza abilitazione professionale in tutti i campi della progettazione di edifici e impianti art. 2, c. 4, lett. a)
Laurea magistrale nelle classi LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79 (o titoli corrispondenti) art. 2, c. 4, lett. b)
Laurea nelle classi L8, L21, L27, L30, L32, L34, L35 (o titoli corrispondenti) art. 2, c. 4, lett. c)
Diploma tecnico del settore tecnologico o di perito industriale con indirizzi diversi da quelli del comma 3 art. 2, c. 4, lett. d)

In questi casi il percorso comprende:

  • frequenza del corso di formazione per certificatori energetici;
  • superamento dell’esame finale;
  • rilascio dell’attestato di frequenza con esame superato.

Il professionista che completa questo percorso ottiene un’abilitazione specifica ed esclusiva in materia di certificazione energetica degli edifici: può redigere l’APE, ma non acquisisce l’abilitazione alla progettazione. Chi non ha nessuno dei titoli dei commi 3 e 4 non può diventare certificatore, nemmeno con il corso.

Chi non deve fare il corso abilitante

Il corso non è richiesto ai tecnici che hanno uno dei titoli del comma 3, sono già iscritti al proprio Ordine o Collegio professionale e risultano abilitati alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente. In questi casi il professionista può redigere direttamente l’APE nei limiti delle proprie competenze e, se non è competente su tutti gli ambiti, lavora in collaborazione con un altro tecnico abilitato.

Prima di iscriversi a un corso o a un esame, è quindi sempre opportuno verificare con attenzione il proprio titolo di studio, la propria iscrizione professionale e l’effettivo possesso dell’abilitazione alla progettazione. Anche quando il corso non è obbligatorio, può essere utile per aggiornare il proprio metodo di lavoro: in questo caso si segue senza sostenere l’esame.

Quanto dura il corso previsto dalla normativa nazionale

Il DPR 75/2013 stabiliva originariamente una durata minima del corso pari a 64 ore. Con le modifiche introdotte dal DL 145/2013, convertito dalla legge 9/2014, la durata minima dell’Allegato 1 è stata portata a 80 ore, a partire dal 22 febbraio 2014.

I contenuti minimi riguardano, tra gli altri aspetti:

  • legislazione e normativa tecnica per l’efficienza energetica degli edifici;
  • procedure di certificazione energetica;
  • obblighi e responsabilità del certificatore;
  • bilancio energetico del sistema edificio-impianto;
  • calcolo della prestazione energetica;
  • analisi tecnico-economica degli investimenti;
  • involucro edilizio e impianti termici;
  • fonti rinnovabili, comfort abitativo e ventilazione;
  • diagnosi energetica ed esercitazioni pratiche con strumenti informatici.

La durata di 80 ore non è quindi una scelta commerciale del singolo ente, ma un requisito minimo previsto dalla normativa nazionale per i casi in cui il corso è obbligatorio.

Come si svolge l’esame per certificatore energetico

Il DPR 75/2013 richiede il superamento dell’esame finale, ma non ne descrive le prove: le stabilisce il soggetto che organizza corso ed esame. L’Esame Abilitante Certificazione Energetica di Unione Professionisti, che si sostiene dopo il Corso Certificazione Energetica degli Edifici, funziona così:

  • si svolge online, in sessioni calendarizzate organizzate periodicamente durante l’anno;
  • la prova scritta è un test a risposta multipla di 30 domande sulle principali tematiche della certificazione energetica degli edifici;
  • la prova orale è la discussione di un elaborato tecnico: un APE predisposto dal candidato, con la relativa relazione di calcolo;
  • è aggiornato al DM 28 ottobre 2025 (nuovi requisiti minimi), in vigore dal 3 giugno 2026.

Le due prove verificano sia la preparazione teorica sia la capacità di applicare la normativa, interpretare i dati energetici dell’edificio e redigere un attestato coerente con la procedura APE.

Come iscriversi all’esame

Per iscriversi a una sessione bisogna aver completato il Corso Certificazione Energetica degli Edifici. I passaggi sono tre:

1. Acquistare l’esame, scegliendo una delle date disponibili oppure prenotando il posto per la prima sessione utile.

2. Scaricare e preparare la documentazione per l’iscrizione, disponibile per gli utenti registrati: i moduli vanno compilati e firmati.

3. Inviare la richiesta completa in un’unica soluzione, cioè documentazione di iscrizione, documento di identità, APE e relativa relazione di calcolo, entro 7 giorni prima della data dell’esame.

I posti sono assegnati in ordine di arrivo delle richieste complete. L’acquisto dell’esame o l’invio di una documentazione incompleta non riservano il posto: l’iscrizione è confermata solo dopo la verifica del completamento del corso, dell’acquisto e di tutti i documenti. I dettagli sono nella pagina dell’Esame Abilitante Certificazione Energetica.

Come preparare l’elaborato APE
L’APE da discutere all’orale va preparato con le regole in vigore: dal 3 giugno 2026 si applica il DM 28 ottobre 2025, mentre le Linee guida APE del 2015 restano valide. Tieni conto anche degli strumenti di calcolo: dal 19 ottobre 2026 ENEA indica che DOCET non è più utilizzabile per redigere gli APE. Contenuto e formato dell’elaborato seguono le indicazioni della segreteria organizzativa.

Cosa succede dopo corso ed esame

Dopo aver frequentato il corso e superato l’esame finale, il tecnico ottiene l’attestato previsto dal percorso formativo abilitante. Per poter operare concretamente è poi necessario verificare le procedure della propria Regione: molte Regioni hanno un proprio sistema di riconoscimento dei certificatori, con un elenco a cui iscriversi e un catasto in cui registrare gli APE.

Dopo il conseguimento dell’abilitazione è quindi importante controllare:

  • le modalità di iscrizione o registrazione previste dalla propria Regione;
  • gli eventuali elenchi regionali dei soggetti abilitati;
  • le procedure operative per la gestione e il deposito degli APE.

Alcuni esempi regionali sono nella guida su come diventare certificatore energetico. A livello nazionale non c’è invece un obbligo di aggiornamento periodico per mantenere l’abilitazione: le regole, dove esistono, sono regionali e sono spiegate nella guida all’aggiornamento del certificatore energetico.

Chi rilascia il corso e l’attestato finale

Secondo l’art. 2, comma 5, del DPR 75/2013, i corsi di formazione per la certificazione energetica e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca, consigli, Ordini e Collegi professionali e istituti tecnici superiori dell’area efficienza energetica, autorizzati dai Ministeri competenti; a livello regionale, dalle Regioni e Province autonome o da soggetti da loro autorizzati. L’attestato di frequenza con superamento dell’esame finale è rilasciato dai soggetti che erogano corso ed esame.

Per questo è importante verificare sempre che il corso scelto sia organizzato da un soggetto autorizzato e rispetti i contenuti minimi dell’Allegato 1.

Per approfondire: i corsi per ingegneri energetici.

Formazione consigliata

Il Corso Certificazione Energetica degli Edifici di Unione Professionisti dura 80 ore, si segue online in modalità asincrona ed è conforme al DPR 75/2013; è organizzato con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Nuoro, ente autorizzato dal Ministero per i corsi per certificatori. Al termine, chi deve abilitarsi sostiene l’esame abilitante descritto in questa guida; chi è già abilitato alla progettazione può seguirlo come aggiornamento, senza esame.

Corsi correlati

Domande frequenti

L’esame per certificatore energetico si fa online?2026-10-29T11:46:56+01:00

L’esame abilitante di Unione Professionisti sì: si svolge online, in sessioni organizzate periodicamente durante l’anno, con una prova scritta e una prova orale. Al momento dell’acquisto si sceglie una data disponibile o si prenota la prima sessione utile.

Che cosa si porta all’orale?2026-10-29T11:46:55+01:00

Un elaborato tecnico: un APE predisposto dal candidato, con la relativa relazione di calcolo, da inviare insieme alla documentazione di iscrizione entro 7 giorni prima dell’esame. All’orale si discute questo elaborato.

Posso fare l’esame senza il corso?2026-10-29T11:46:53+01:00

No. Il DPR 75/2013 richiede l’attestato di frequenza del corso con superamento dell’esame finale, e per iscriversi all’esame di Unione Professionisti bisogna aver completato il Corso Certificazione Energetica degli Edifici.

Chi non deve fare l’esame?2026-10-29T11:46:52+01:00

Chi ha uno dei titoli del comma 3 dell’art. 2 del DPR 75/2013, è iscritto al proprio Ordine o Collegio ed è abilitato alla progettazione di edifici e impianti: può redigere l’APE nei limiti delle proprie competenze, senza corso né esame.

Dopo l’esame posso già firmare APE?2026-10-29T11:46:51+01:00

Con l’attestato di corso ed esame sei tecnico abilitato alla certificazione energetica. Prima di firmare il primo APE, però, verifica le regole della tua Regione: molte richiedono l’iscrizione a un elenco dei certificatori e la registrazione degli attestati nel sistema regionale.

Riferimenti normativi

  • DPR 16 aprile 2013, n. 75 – art. 2 (soggetti abilitati, titoli di studio, corsi ed esami, soggetti che li organizzano), art. 4 (funzioni delle Regioni), Allegato 1 (contenuti minimi e durata minima di 80 ore del corso).
  • DL 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 – art. 1, c. 8-ter: modifiche al DPR 75/2013, tra cui la durata minima del corso portata da 64 a 80 ore.
  • DM 26 giugno 2015 – Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (in vigore).
  • DM 28 ottobre 2025 (GU n. 283 del 5/12/2025) – aggiornamento del decreto requisiti minimi, in vigore dal 3 giugno 2026.

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