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Piano Sostitutivo di Sicurezza: cos’è e quando serve

Piano sostitutivo di sicurezza
Normative
Autore: Ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2026Categorie: Normative

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Corso PSC - Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere

Il corso presenta il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e approfondisce il tema della gestione quotidiana della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. L'obiettivo è quello di fornire conoscenze base sul coordinamento della sicurezza nei cantieri, compresa tutta la documentazione…

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Pubblicato il

Il PSS, piano di sicurezza sostitutivo (spesso chiamato piano sostitutivo di sicurezza), è il piano che l’appaltatore di un lavoro pubblico redigeva quando non era obbligatorio il PSC: ha gli stessi contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, senza la stima dei costi della sicurezza. È ancora citato nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ma la norma degli appalti a cui rinvia, l’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, è stata abrogata, e nel codice dei contratti oggi in vigore, il D.Lgs. 36/2023, non compare. Non c’è un chiarimento ufficiale sul punto: in pratica il PSS si redige quando lo chiede espressamente la stazione appaltante, mentre restano sempre gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 su POS e PSC.

In breve

  • Il PSS è definito dall’Allegato XV, punto 1.1.1, lett. i), del D.Lgs. 81/2008, con un rinvio all’art. 131, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, il vecchio codice dei contratti pubblici.
  • Lo redige l’appaltatore o il concessionario e contiene gli stessi elementi del PSC, esclusa la stima dei costi della sicurezza (Allegato XV, punto 3.1.1).
  • Il D.Lgs. 163/2006 è stato abrogato nel 2016; il codice successivo e il D.Lgs. 36/2023 non prevedono un PSS.
  • Il POS resta obbligatorio per ogni impresa esecutrice e il PSC per i cantieri con più imprese: il PSS non li sostituisce.
  • Nei lavori privati il PSS non è previsto: la norma lo collega solo ai contratti pubblici.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Cos’è il PSS e chi lo redige
  2. Da dove nasce e cosa è cambiato
  3. Cosa fare oggi
  4. PSS, PSC e POS a confronto
  5. Formazione consigliata
  6. Domande frequenti
  7. Riferimenti normativi

Cos’è il PSS e chi lo redige

L’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 definisce il PSS come il “piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento” previsto dall’art. 131, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 (punto 1.1.1, lett. i). Quel codice dei contratti pubblici chiedeva all’appaltatore, nei lavori pubblici per i quali non era obbligatorio il PSC, un piano che ne prendesse il posto.

Rispetto al PSC cambiano due cose:

  • chi lo redige: non il coordinatore per la progettazione, ma l’appaltatore o il concessionario (punto 3.1.1);
  • cosa manca: contiene gli stessi elementi del PSC (punto 2.1.2), con esclusione della stima dei costi della sicurezza (punto 3.1.1).

Quando non c’è il PSC, il PSS, “quando previsto”, va integrato con gli elementi del POS (punto 3.2.2). Il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 ha approvato anche un modello semplificato di PSS, che l’appaltatore o il concessionario “possono” usare: anche il decreto, però, lo collega al D.Lgs. 163/2006.

Da dove nasce e cosa è cambiato

Periodo Norma sugli appalti PSS
fino al 2016 D.Lgs. 163/2006, art. 131 previsto: l’appaltatore lo redigeva quando non era obbligatorio il PSC
2016-2023 D.Lgs. 50/2016, che ha abrogato il D.Lgs. 163/2006 nessun riferimento al PSS
dal 1° luglio 2023 D.Lgs. 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016 nessun riferimento al PSS nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
oggi, nel D.Lgs. 81/2008 Allegato XV, punti 1.1.1, lett. i), 3.1.1 e 3.2.2 ancora citato, ma con rinvio a una norma abrogata

Il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro osserva, in nota all’Allegato XV, che nel codice dei contratti successivo al 2006 non ci sono riferimenti al PSS e che, per questo, è meno chiaro quando debba essere usato. Non esiste però un chiarimento ufficiale che dica espressamente se l’obbligo sia venuto meno: parte dei commentatori lo considera superato, ma resta un’interpretazione.

Il D.Lgs. 36/2023 si occupa della sicurezza nei cantieri pubblici in altro modo. Per esempio stabilisce che i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità che fanno i controlli in cantiere e che l’affidatario coordina i subappaltatori perché i loro piani siano compatibili tra loro e con il proprio (art. 119, c. 15). Quando non è prevista la redazione del PSC, chiede inoltre che il documento di indirizzo alla progettazione preveda un elaborato progettuale della sicurezza, con l’analisi del contesto, delle interferenze e dei rischi dell’area di cantiere e la stima dei costi della sicurezza (Allegato I.7, art. 3, c. 1, lett. u). È un elaborato di progetto della stazione appaltante, non un PSS redatto dall’appaltatore.

Cosa fare oggi

  • Ogni impresa esecutrice redige il POS per il singolo cantiere, anche quando è l’unica (art. 96, c. 1, lett. g, D.Lgs. 81/2008).
  • Se le imprese esecutrici sono più di una, anche non contemporanee, il committente nomina i coordinatori e il CSP redige il PSC (artt. 90 e 91), anche nei lavori pubblici.
  • Se il capitolato o il contratto chiedono un PSS, l’appaltatore lo redige seguendo i contenuti dell’Allegato XV (gli elementi del PSC, senza la stima dei costi) e, se manca il PSC, lo integra con gli elementi del POS (punto 3.2.2). In caso di dubbio conviene chiedere chiarimenti alla stazione appaltante.
  • Nei lavori privati il PSS non serve: si applicano solo POS e, con più imprese, PSC.

Chi deve scegliere tra PSC e POS trova il confronto completo nella guida su PSC e POS. Quando un cantiere ha più imprese e quindi servono coordinatori e PSC è spiegato nella guida al cantiere temporaneo o mobile.

PSS, PSC e POS a confronto

PSS PSC POS
Chi lo redige l’appaltatore o il concessionario il coordinatore per la progettazione (CSP) il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
Quando nei lavori pubblici, quando non c’è il PSC; oggi solo se richiesto dalla stazione appaltante cantieri con più imprese esecutrici, anche non contemporanee sempre, per ogni impresa esecutrice
Contenuti quelli del PSC, senza la stima dei costi della sicurezza Allegato XV, punto 2.1.2, con la stima dei costi e la planimetria del cantiere Allegato XV, punto 3.2.1
Base normativa Allegato XV, punti 1.1.1, lett. i), 3.1.1 e 3.2.2; D.Lgs. 163/2006 (abrogato) artt. 91 e 100 D.Lgs. 81/2008 artt. 89 e 96 D.Lgs. 81/2008

Come il PSC, anche il PSS comprende l’organizzazione del cantiere, che nel PSC si rappresenta con il layout di cantiere. Nessuno dei tre piani sostituisce il PiMUS, il piano di montaggio, uso e smontaggio, che serve quando si montano ponteggi. I compiti dei coordinatori sono spiegati nella guida su CSE e CSP.

Formazione consigliata

Il PSS ha gli stessi contenuti del PSC, quindi chi deve redigerlo ha bisogno delle stesse competenze: analisi del cantiere, fasi di lavoro, interferenze, misure di prevenzione. Il Corso PSC – Piano di Gestione della Sicurezza in Cantiere di Unione Professionisti, in e-learning, è dedicato ai contenuti del piano e alla documentazione del cantiere. I coordinatori già abilitati possono seguire il Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza.

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Domande frequenti

Il PSS è ancora obbligatorio?2026-10-29T13:25:10+01:00

Non c’è una risposta ufficiale netta. L’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 lo cita ancora, ma rinvia al D.Lgs. 163/2006, abrogato, e il codice dei contratti oggi in vigore (D.Lgs. 36/2023) non lo prevede. In pratica si redige se lo chiede la stazione appaltante; POS e, con più imprese, PSC restano sempre obbligatori.

Chi redige il PSS?2026-10-29T13:25:12+01:00

L’appaltatore o il concessionario del lavoro pubblico, non il coordinatore per la progettazione. Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC, esclusa la stima dei costi della sicurezza, e se manca il PSC va integrato con gli elementi del POS.

Che differenza c’è tra PSS e PSC?2026-10-29T13:25:14+01:00

Il PSC lo redige il coordinatore per la progettazione quando nel cantiere sono previste più imprese, e comprende la stima dei costi della sicurezza. Il PSS lo redigeva l’appaltatore nei lavori pubblici in cui il PSC non era obbligatorio, con gli stessi contenuti ma senza la stima dei costi.

Il PSS sostituisce il POS?2026-10-29T13:25:16+01:00

No. Il POS è il piano che ogni impresa esecutrice redige per il singolo cantiere ed è sempre obbligatorio. Quando non c’è il PSC, l’Allegato XV prevede anzi che il PSS sia integrato con gli elementi del POS.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Allegato XV – punto 1.1.1, lett. i) (definizione del PSS), punto 3.1.1 (contenuti del PSS), punto 3.2.2 (PSS integrato con il POS), punti 2.1.2 e 3.2.1 (contenuti di PSC e POS).
  • D.Lgs. 81/2008, Titolo IV – artt. 90 e 91 (coordinatori e PSC), art. 96 (POS).
  • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 131 – piani di sicurezza nei lavori pubblici; abrogato dal D.Lgs. 50/2016.
  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° luglio 2023 (art. 226: abrogazione del D.Lgs. 50/2016); art. 119, c. 15 (piani di sicurezza nel subappalto); Allegato I.7, art. 3, c. 1, lett. u) (elaborato progettuale della sicurezza quando non c’è il PSC).
  • Decreto interministeriale 9 settembre 2014 – modelli semplificati per POS, PSC, fascicolo dell’opera e PSS.
  • Ispettorato nazionale del lavoro, Testo Unico D.Lgs. 81/2008 coordinato, edizione ottobre 2026 – testo vigente dell’Allegato XV e note.

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