Relazione energetica ex Legge 10: cos’è, quando serve, chi la firma e da cosa dipende il costo

Edilizia
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La relazione ex Legge 10 è la relazione tecnica con cui il progettista dimostra che un edificio nuovo o un intervento sull’involucro o sugli impianti rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica. Serve per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti, le riqualificazioni energetiche e i lavori sugli impianti termici, con alcune eccezioni come la sostituzione della caldaia senza cambio di combustibile o di tipologia. La firmano i progettisti, ciascuno per le proprie competenze; la deposita in Comune il proprietario, in doppia copia, insieme alla richiesta del titolo edilizio o alla comunicazione di inizio lavori. Il nome viene dall’art. 28 della Legge 10/1991, oggi abrogato: l’obbligo è previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 192/2005. Non esiste un tariffario: il costo si concorda con il professionista e dipende soprattutto dal tipo di intervento e dalla complessità dell’edificio.
In breve
- La relazione ex Legge 10 è la relazione tecnica di progetto dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005; l’art. 28 della L. 10/1991 è stato abrogato nel 2020.
- È obbligatoria per nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche; non serve per le pompe di calore fino a 15 kW e per la sostituzione del generatore sotto soglia senza cambio di combustibile o di tipologia.
- La redigono e firmano i progettisti; la deposita il proprietario con la richiesta del titolo o la comunicazione di inizio lavori.
- Per i titoli richiesti dal 3 giugno 2026 si applica il DM 28 ottobre 2025: gli schemi di relazione del 2015 restano validi, con allegate le informazioni nuove.
- Il costo non è fissato da tariffe: dipende da tipo di intervento, dimensioni dell’edificio, impianti e verifiche richieste.
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Cos’è la relazione ex Legge 10 e da dove viene il nome
- Quando è obbligatoria la relazione Legge 10
- Cosa contiene
- Chi la redige, chi la firma e quando si deposita
- Cosa cambia con il DM 28 ottobre 2025
- A fine lavori: asseverazione e AQE
- Sanzioni
- Quanto costa la relazione Legge 10
- Relazione Legge 10, APE e diagnosi energetica
- Formazione consigliata
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Cos’è la relazione ex Legge 10 e da dove viene il nome
La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 è stata una delle prime norme italiane sul risparmio energetico negli edifici. Il suo art. 28 obbligava il proprietario a depositare in Comune una relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni energetiche: da qui il nome “relazione Legge 10”, rimasto nell’uso comune.
Oggi quell’articolo non è più in vigore: è stato abrogato dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48. L’obbligo è previsto dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, che chiede ai progettisti di inserire calcoli e verifiche dei requisiti minimi nella relazione tecnica di progetto “attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici”. I requisiti da verificare sono quelli del decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025; gli schemi da usare per compilare la relazione sono quelli di un altro decreto dello stesso giorno, il DM 26 giugno 2015 sugli schemi e le modalità di riferimento.
Quando è obbligatoria la relazione Legge 10
La relazione serve per tutti gli interventi a cui si applicano i requisiti minimi. Il tipo di intervento determina quali verifiche contiene: per una ristrutturazione importante di primo livello si verifica l’intero edificio, per una riqualificazione energetica solo i componenti sostituiti. Le definizioni sono spiegate nella guida alla ristrutturazione importante di primo e secondo livello e in quella sulla riqualificazione energetica.
| Intervento | Serve la relazione? | Note |
|---|---|---|
| Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione | Sì | verifiche complete, con l’edificio di riferimento |
| Ampliamento oltre il 15% del volume esistente o oltre 500 m³ | Sì | la parte ampliata si verifica come un edificio nuovo |
| Ristrutturazione importante di 1° livello (involucro oltre il 50% più impianto termico) | Sì | requisiti sull’intero edificio |
| Ristrutturazione importante di 2° livello (involucro oltre il 25%) | Sì | requisiti sulle parti interessate, compresi i ponti termici |
| Riqualificazione energetica dell’involucro (fino al 25%) | Sì | requisiti solo sui componenti su cui si interviene |
| Sola sostituzione dei serramenti | Sì, anche in forma parziale | in alcuni casi basta la documentazione dell’impresa e del fabbricante (vedi sotto) |
| Nuovo impianto termico o ristrutturazione dell’impianto | Sì | verifica dell’efficienza dell’impianto |
| Sostituzione del generatore sotto la soglia del DM 37/2008, senza cambio di combustibile o di tipologia | No | il passaggio da caldaia tradizionale a gas a caldaia a condensazione a gas non è un cambio di tipologia |
| Sostituzione del generatore con cambio di combustibile o di tipologia (per esempio da metano a biomassa) | Sì | deve contenere anche le asseverazioni previste dal decreto per la sostituzione del generatore |
| Installazione di pompa di calore fino a 15 kW di potenza termica | No | esclusione prevista dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005 |
La soglia del DM 37/2008 richiamata dal decreto è quella dell’art. 5, comma 2, lettera g), cioè 50 kW di portata termica. Sono invece esclusi dai requisiti minimi, e quindi dalla relazione, la tinteggiatura e gli altri strati di finitura che non incidono sull’isolamento, il rifacimento di intonaco su meno del 10% della superficie disperdente e gli interventi sugli impianti che servono solo a mantenerli efficienti e sicuri senza sostituirne parti.
Serramenti. Per la sola sostituzione delle finestre il nuovo Allegato 1 (par. 2.2) ammette una relazione compilata in modo parziale, limitata a trasmittanza e permeabilità all’aria dei nuovi serramenti, trasmittanza di quelli sostituiti e verifica del fattore solare. Se ci sono chiusure oscuranti o la verifica del fattore solare è soddisfatta, la relazione può essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa sulla trasmittanza dei serramenti sostituiti e dalla documentazione della marcatura CE dei nuovi.
Cosa contiene
La relazione riporta i dati dell’edificio e degli impianti, i calcoli e le verifiche richieste dal decreto requisiti minimi per quel tipo di intervento. In particolare:
- requisiti dell’involucro: trasmittanze dei componenti, coefficiente medio di scambio termico H’T nei casi in cui è richiesto, verifiche igrometriche su muffe e condensa;
- requisiti degli impianti: efficienze di generazione e stagionali e le altre prescrizioni del decreto per gli impianti nuovi o modificati;
- indici di prestazione energetica, confrontati con quelli dell’edificio di riferimento, per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello;
- la valutazione della fattibilità di sistemi alternativi ad alta efficienza (rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore), obbligatoria per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti (art. 8, comma 1-bis);
- la verifica dell’obbligo di fonti rinnovabili del D.Lgs. 199/2021, con l’eventuale dimostrazione dell’impossibilità tecnica o economica; una copia della relazione va trasmessa al GSE. Le percentuali sono spiegate nella guida all’obbligo di fonti rinnovabili negli edifici.
La relazione è resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 15, comma 1, D.Lgs. 192/2005): chi la firma risponde di ciò che dichiara.
Chi la redige, chi la firma e quando si deposita
La relazione è redatta e firmata dal progettista o dai progettisti, “nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche” (art. 8, comma 1). In pratica è un tecnico abilitato alla progettazione e iscritto al proprio Ordine o Collegio, nei limiti delle competenze che la legge gli riconosce; nei progetti più complessi la firmano insieme il progettista architettonico e il termotecnico.
Il deposito spetta al proprietario dell’edificio o a chi ne ha titolo, che la presenta al Comune in doppia copia, insieme alla dichiarazione di inizio dei lavori oppure alla domanda del titolo abilitativo. Va quindi preparata in fase di progetto, prima dell’avvio del cantiere: è lì che si scelgono stratigrafie, serramenti e impianti che dovranno rispettare i requisiti.
Cosa cambia con il DM 28 ottobre 2025
Il DM 28 ottobre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025) ha sostituito l’Allegato 1 del decreto requisiti minimi ed è in vigore dal 3 giugno 2026, per gli interventi con titolo abilitativo richiesto da quella data. Per la relazione le conseguenze principali sono queste:
- gli schemi di relazione del 2015 restano validi: in attesa del loro aggiornamento, il progettista allega allo schema le informazioni richieste dal nuovo decreto che lo schema non prevede (Allegato 1, par. 2.2);
- nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello va verificata anche la trasmittanza comprensiva dei ponti termici delle parti interessate;
- per i serramenti sono previste la compilazione parziale e, in alcuni casi, la sostituzione con la documentazione dell’impresa e del fabbricante;
- è chiarito che il passaggio a una caldaia a condensazione a gas non è un cambio di tipologia del generatore;
- gli ampliamenti oltre il 15% o oltre 500 m³ comprendono anche il recupero di volumi prima non climatizzati, come i sottotetti, e i cambi di destinazione d’uso;
- negli edifici con posti auto si applicano, nei casi previsti, i requisiti per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per l’obbligo di rinnovabili valgono invece le quote del D.Lgs. 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026.
A fine lavori: asseverazione e AQE
La relazione non chiude il percorso. A fine lavori il direttore dei lavori assevera che le opere sono conformi al progetto, alle eventuali varianti e alla relazione tecnica, e assevera l’attestato di qualificazione energetica (AQE) dell’edificio come realizzato. Entrambi vanno presentati al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori, che senza questa documentazione è inefficace (art. 8, comma 2). La differenza tra AQE e APE è spiegata nella guida all’AQE.
Il Comune conserva una copia della documentazione e può svolgere controlli in corso d’opera o entro cinque anni dalla fine dei lavori, anche su richiesta del committente, dell’acquirente o dell’inquilino (art. 8, commi 3-5).
Sanzioni
| Chi | Violazione | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|---|
| Professionista | relazione tecnica compilata senza rispettare schemi e modalità previsti | sanzione da 700 a 4.200 €, con comunicazione all’Ordine o Collegio | D.Lgs. 192/2005, art. 15, c. 3 |
| Direttore dei lavori | asseverazione di conformità e AQE non presentati al Comune | sanzione da 1.000 a 6.000 € | art. 15, c. 4 |
| Richiedente il titolo | obbligo di fonti rinnovabili non rispettato | diniego del titolo edilizio | D.Lgs. 199/2021, art. 26, c. 4 |
Poiché la relazione è una dichiarazione sostitutiva, in caso di dichiarazioni false si applicano anche le sanzioni penali dell’art. 76 del DPR 445/2000 (art. 15, comma 2).
Quanto costa la relazione Legge 10
Non esiste un prezzo fissato per legge: le tariffe professionali sono state abrogate nel 2012 (art. 9 del DL 1/2012) e il compenso si concorda con il tecnico al momento dell’incarico. Lo stesso articolo obbliga il professionista a comunicare per iscritto o in forma digitale la complessità dell’incarico e gli oneri prevedibili. Per questo non indichiamo cifre: i preventivi possono variare molto da un caso all’altro.
Il costo dipende soprattutto da:
- tipo di intervento: una nuova costruzione o una ristrutturazione di primo livello richiedono il calcolo completo dell’edificio e il confronto con l’edificio di riferimento; la sostituzione dei serramenti, spesso, solo una relazione parziale;
- dimensioni e complessità dell’edificio: numero di unità immobiliari, forma, varietà di stratigrafie e di ponti termici, destinazioni d’uso diverse;
- impianti: numero e tipo di generatori, impianti centralizzati o autonomi, presenza di ventilazione meccanica o raffrescamento;
- dati disponibili: se mancano disegni e informazioni sullo stato di fatto serve un rilievo, che allunga i tempi;
- verifiche aggiuntive: fonti rinnovabili e relativa potenza minima, rischio di muffa e condensa, sistemi alternativi ad alta efficienza, ricarica dei veicoli elettrici;
- prestazioni collegate: varianti in corso d’opera, assistenza alla direzione dei lavori, AQE e APE finale possono essere compresi o esclusi.
Prima di affidare l’incarico conviene chiedere un preventivo scritto che elenchi queste voci: così si confrontano offerte davvero equivalenti.
Relazione Legge 10, APE e diagnosi energetica
| Documento | A cosa serve | Quando | Chi lo firma |
|---|---|---|---|
| Relazione tecnica ex Legge 10 | dimostra che il progetto rispetta i requisiti minimi | prima dei lavori, con il titolo o l’inizio lavori | progettisti |
| AQE | descrive l’edificio come realizzato | a fine lavori | direttore dei lavori |
| APE | attribuisce la classe energetica per vendite, affitti e dopo ristrutturazioni importanti | prima dell’agibilità o della vendita o locazione | certificatore energetico indipendente |
| Diagnosi energetica | analizza i consumi reali di un edificio esistente per individuare gli interventi | quando serve o è richiesta | tecnico esperto, secondo il caso |
L’APE è spiegato nella guida all’attestato di prestazione energetica; un esempio di diagnosi è nell’articolo sulla diagnosi energetica industriale.
Per approfondire: come si diventa termotecnico e come si calcola la trasmittanza termica. Per i tecnici che vogliono redigere l’APE o aggiornarsi sulle nuove regole c’è il Corso Certificazione Energetica degli Edifici di Unione Professionisti.
Formazione consigliata
Relazione tecnica e APE partono dallo stesso calcolo della prestazione energetica, con le norme UNI/TS 11300 e i parametri del decreto requisiti minimi. Il Corso Certificazione Energetica degli Edifici di Unione Professionisti è dedicato alla redazione dell’APE: è utile anche a chi prepara relazioni tecniche e vuole consolidare il metodo di calcolo. Per la verifica della quota elettrica da rinnovabili c’è il corso di progettazione degli impianti fotovoltaici.
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Domande frequenti
Non c’è un tariffario: le tariffe professionali sono state abrogate nel 2012 e il compenso si concorda con il tecnico. Dipende dal tipo di intervento, dalle dimensioni dell’edificio, dagli impianti e dalle verifiche richieste. Conviene chiedere un preventivo scritto con le voci comprese.
Non sempre. Per un generatore sotto la soglia del DM 37/2008 serve solo se cambia il combustibile o la tipologia di generatore; il passaggio da una caldaia tradizionale a gas a una a condensazione a gas non è un cambio di tipologia. Non serve neppure per installare una pompa di calore fino a 15 kW.
Il progettista o i progettisti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche. In pratica un tecnico abilitato alla progettazione e iscritto al proprio Ordine o Collegio.
Il proprietario la deposita in Comune in doppia copia insieme alla domanda del titolo abilitativo o alla dichiarazione di inizio dei lavori. Va quindi preparata in fase di progetto, prima dell’apertura del cantiere.
Sì, ma il DM 28 ottobre 2025 ammette una relazione compilata solo in parte, sui dati dei serramenti. Se ci sono chiusure oscuranti o la verifica del fattore solare è soddisfatta, può bastare la dichiarazione dell’impresa con la documentazione della marcatura CE.
La relazione dimostra, prima dei lavori, che il progetto rispetta i requisiti minimi ed è firmata dai progettisti. L’APE attribuisce la classe energetica dell’edificio, è redatto da un certificatore indipendente e serve per vendite, affitti e dopo le ristrutturazioni importanti.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – art. 8 (relazione tecnica, esclusioni, valutazione dei sistemi alternativi, asseverazione e AQE, controlli del Comune) e art. 15 (dichiarazione sostitutiva e sanzioni).
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28 – origine della “relazione Legge 10”, abrogato dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.
- DM 26 giugno 2015 (requisiti minimi), come modificato dal DM 28 ottobre 2025 (GU n. 283 del 5/12/2025) – Allegato 1, par. 1.3, 1.4 e 2.2 (relazione tecnica, sostituzione del generatore, serramenti).
- DM 26 giugno 2015, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto – in vigore, non modificato.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 26 e Allegato III, modificati dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 – obbligo di fonti rinnovabili e sua verifica nella relazione tecnica.
- DM 22 gennaio 2008, n. 37, art. 5, comma 2, lettera g) – soglia di potenza richiamata per la sostituzione del generatore.
- DL 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9 – abrogazione delle tariffe professionali e informazioni sul compenso.








