Istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio: motivi, termini e procedura

Normative, Professionisti
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Le parti possono ricusare il consulente tecnico d’ufficio negli stessi casi in cui un giudice ha l’obbligo di astenersi: lo prevede l’art. 63 del codice di procedura civile, che rinvia ai motivi elencati nell’art. 51. Per esempio, il CTU è parente di una parte, ha un interesse nella causa o l’ha già seguita come consulente di una delle parti. La ricusazione si propone con ricorso al giudice istruttore almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione del consulente, e il giudice decide con ordinanza non impugnabile (art. 192). Negli stessi casi il CTU deve astenersi da solo.
In breve
- Il CTU si può ricusare solo per i motivi dell’art. 51 c.p.c. (richiamato dall’art. 63): interesse nella causa, parentela, convivenza o commensalità abituale, causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito, precedente intervento nella causa, rapporti di rappresentanza o di lavoro con una parte.
- Il termine è di almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione fissata per il consulente (art. 192, 2° comma).
- La forma è un ricorso al giudice istruttore, depositato in via telematica.
- Decide il giudice che ha nominato il consulente, con ordinanza non impugnabile.
- Il CTU iscritto all’albo deve accettare l’incarico, salvo un giusto motivo di astensione, da dichiarare nello stesso termine.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Chi nomina il CTU e perché si può ricusare
Il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici quando la causa richiede competenze che non ha (art. 61 c.p.c.). La scelta va fatta normalmente tra gli iscritti all’albo dei consulenti del tribunale: è la regola, ma la legge non la rende un obbligo assoluto.
Il consulente è un ausiliario del giudice e deve essere imparziale verso tutte le parti. Per questo il codice gli applica, attraverso l’art. 63, le stesse regole di imparzialità previste per il giudice: se si trova in una delle situazioni dell’art. 51, deve astenersi e, se non lo fa, le parti possono chiederne la ricusazione. Per chi è stato nominato, la sequenza completa di nomina, giuramento e termini è spiegata nella guida al giuramento del CTU.
I motivi di ricusazione del CTU (art. 51 c.p.c.)
L’art. 51, 1° comma, elenca i casi in cui il giudice ha l’obbligo di astenersi; l’art. 63 li rende motivi di ricusazione del consulente. Riferiti al lavoro di un tecnico, sono questi:
| Motivo (art. 51, 1° comma) | Esempio per il CTU |
|---|---|
| n. 1 – interesse nella causa o in un’altra causa che riguarda un’identica questione di diritto | il consulente è comproprietario dell’immobile oggetto della causa, oppure ha una lite propria sulla stessa questione |
| n. 2 – il consulente o il coniuge è parente fino al quarto grado, legato da vincoli di affiliazione, convivente o commensale abituale di una parte o di uno dei difensori | il cugino del consulente è l’avvocato di una delle parti |
| n. 3 – il consulente o il coniuge ha una causa pendente, una grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una parte o con uno dei difensori | il consulente ha una causa in corso con una delle parti, oppure deve ancora essere pagato da lei per un incarico professionale |
| n. 4 – ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, vi ha deposto come testimone, ne ha conosciuto in un altro grado o come arbitro, oppure vi ha prestato assistenza come consulente tecnico | prima della causa ha redatto una perizia per una delle parti sugli stessi fatti, oppure l’ha seguita come consulente tecnico di parte |
| n. 5 – è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una parte, oppure amministratore o gerente di un ente, di un’associazione o di una società che ha interesse nella causa | il consulente è amministratore della società che ha costruito l’edificio oggetto della causa |
Alcune situazioni che si sentono spesso citare non sono nell’elenco. La semplice amicizia con una parte, per esempio, non è un motivo previsto: la norma parla di convivenza, di commensalità abituale (frequentarsi abitualmente a tavola) e, all’opposto, di grave inimicizia. Anche un rapporto professionale passato con una parte, di per sé, non basta: diventa rilevante se ha riguardato la stessa causa (n. 4) o se ha lasciato un credito o un debito ancora aperto (n. 3).
L’art. 51 prevede poi, al 2° comma, le “gravi ragioni di convenienza”: situazioni diverse da quelle elencate che rendono comunque opportuno farsi da parte. Per il consulente sono la base del giusto motivo di astensione dell’art. 63, che il CTU fa valere di sua iniziativa e che il giudice valuta.
Termini e forma dell’istanza di ricusazione
L’art. 192 c.p.c. regola i tempi. L’ordinanza di nomina è notificata al consulente a cura del cancelliere, con l’invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. Da quella udienza si calcola il termine:
- il consulente che non accetta l’incarico o vuole astenersi lo dichiara al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione;
- nello stesso termine le parti possono proporre la ricusazione, con ricorso al giudice istruttore.
Il ricorso è un atto di parte e si deposita in via telematica, come tutti gli atti dei difensori (art. 196-quater disp. att. c.p.c.); il correttivo del 2024 (D.Lgs. 164/2024) ha tolto dall’art. 192 le parole “nella cancelleria”. Nel ricorso conviene indicare con precisione quale motivo dell’art. 51 si fa valere e i fatti che lo dimostrano, allegando i documenti disponibili.
Dal 1° gennaio 2023 il giudice può far giurare il consulente con una dichiarazione firmata digitalmente, senza udienza di comparizione (art. 193, 2° comma). In questo caso la legge non dice come si calcoli il termine dei tre giorni: chi vuole ricusare il CTU, o il CTU che deve astenersi, fa bene a muoversi appena conosce la nomina e comunque prima della scadenza del termine assegnato per la dichiarazione di giuramento.
Come decide il giudice
Sulla ricusazione decide il giudice che ha nominato il consulente (art. 63), cioè il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile (art. 192, 2° comma). Contro la decisione, quindi, non si può proporre un reclamo o un appello autonomo.
Se il giudice accoglie la ricusazione, il consulente non svolge l’incarico e il giudice ne nomina un altro. Se la respinge, il consulente giura e comincia le operazioni peritali; le parti possono comunque seguirle con un proprio consulente tecnico di parte, il cui ruolo è spiegato nella guida su CTU e CTP.
L’astensione: quando il CTU deve rifiutare l’incarico
L’astensione è la stessa situazione vista dal lato del consulente. Il CTU iscritto all’albo ha l’obbligo di prestare l’ufficio, cioè di accettare l’incarico, salvo un giusto motivo di astensione riconosciuto dal giudice (art. 63). Quando riceve la nomina conviene quindi controllare subito:
- chi sono le parti e i loro difensori, per escludere parentele, convivenze, cause in corso, crediti o debiti;
- se ha già lavorato sulla stessa vicenda, per esempio con una perizia per una delle parti;
- se ha interessi nella causa o ruoli in società o enti coinvolti.
Se trova uno dei motivi dell’art. 51, lo dichiara al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, con un deposito telematico: i requisiti sono spiegati nella guida al deposito telematico della CTU. Astenersi in tempo evita una ricusazione e il rischio di dover lasciare l’incarico a operazioni già avviate.
Doveri e responsabilità del consulente sono tra i temi del Corso per Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU di Unione Professionisti, che segue l’incarico dalla nomina al deposito della relazione. Per i requisiti di iscrizione all’albo si veda la guida su come diventare consulente tecnico d’ufficio.
Ricusazione del CTU e altri incarichi tecnici
Le regole dell’art. 63 valgono per il consulente nominato dal giudice, anche fuori dalla causa ordinaria: per esempio nell’accertamento tecnico preventivo, con cui si fa verificare lo stato dei luoghi prima del giudizio. Non riguardano invece la perizia giurata che un tecnico redige per un privato: lì non c’è un giudice che nomina il perito e quindi non c’è una ricusazione.
Domande frequenti
Almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione fissata per il consulente (art. 192, 2° comma, c.p.c.). Se il giudice ha disposto il giuramento con dichiarazione telematica, senza udienza, conviene proporre il ricorso appena si conosce la nomina.
Il giudice che ha nominato il consulente, cioè il giudice istruttore, con un’ordinanza.
No. L’art. 192 c.p.c. prevede che il giudice decida con ordinanza non impugnabile.
No, non tra quelli elencati dall’art. 51 c.p.c. Lo sono invece la convivenza, la commensalità abituale, la parentela fino al quarto grado e la grave inimicizia con una parte o con uno dei difensori.
Dipende. Lo è se il consulente ha prestato assistenza nella stessa causa, per esempio come consulente di parte, o se ha ancora un rapporto di credito o debito con quella parte. Un incarico passato su una vicenda diversa e già chiuso non rientra, di per sé, nei motivi dell’art. 51.
Il consulente iscritto all’albo è obbligato ad accettare, salvo un giusto motivo di astensione riconosciuto dal giudice (art. 63 c.p.c.). La dichiarazione va fatta almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione.
Riferimenti normativi
- Codice di procedura civile – art. 51 (astensione del giudice), art. 61 (consulente tecnico), art. 63 (obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente), art. 192 (astensione e ricusazione del consulente), art. 193 (giuramento).
- Disposizioni di attuazione del c.p.c. – art. 196-quater (deposito telematico degli atti).
- D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia) – art. 3: soppresse le parole “nella cancelleria” nell’art. 192, 2° comma.







