Certificatori energetici: chi sono e chi può svolgere la professione?

Certificatori energetici: chi sono e chi può svolgere la professione?
Ingegneri, Normative
Autore: Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre 2023Categorie: Ingegneri, Normative

I certificatori energetici sono professionisti abilitati responsabili della redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici. L’APE fornisce una valutazione delle caratteristiche energetiche di un edificio e ne certifica il livello di efficienza energetica.

La professione dei certificatori energetici è diventata sempre più rilevante negli ultimi anni, grazie alla crescente consapevolezza sull’importanza dell’efficienza energetica e ai vantaggi legati ai bonus edilizi.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Requisiti per diventare un certificatore energetico
  2. Corsi di formazione
  3. Responsabilità del certificatore energetico

Requisiti per diventare un certificatore energetico

La professione di certificatore energetico richiede il possesso di determinati requisiti e competenze specifiche. Secondo il DPR 75/2013, i tecnici abilitati che possono svolgere la professione di certificatore energetico devono soddisfare requisiti legati al titolo di studio e all’iscrizione all’ordine o collegio professionale. Vediamoli più nel dettaglio.

Titoli di studio

I certificatori energetici devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea specialistica in vari ambiti dell’architettura e dell’ingegneria;
  • diploma di istruzione tecnica settore tecnologico in indirizzi specifici;
  • diploma di geometra;
  • diploma di perito agrario o agrotecnico.

Oppure, una laurea magistrale in:

  • architettura e ingegneria edile-architettura;
  • ingegneria (diverse specializzazioni);
  • pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale;
  • scienza e ingegneria dei materiali;
  • scienze e tecnologie agrarie;
  • scienze e tecnologie della chimica industriale;
  • scienze e tecnologie forestali e ambientali.

Iscrizione all’ordine o collegio professionale

I certificatori energetici devono essere iscritti all’ordine o collegio professionale competente e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti. L’iscrizione all’albo professionale garantisce la competenza e la qualificazione necessaria per svolgere la professione.

È importante notare che il DPR 75/2013 ha subito modifiche con l’introduzione del decreto-legge 145/2013, convertito nella Legge 9/2014, che ha ampliato il numero di tecnici abilitati a svolgere la certificazione energetica senza la necessità di frequentare corsi di formazione specifici. Questa possibilità è riservata ai tecnici che possiedono i titoli di studio adeguati e sono iscritti all’albo professionale.

Corsi di formazione

Sebbene i tecnici abilitati non siano obbligati a frequentare corsi specifici, coloro che non sono abilitati all’esercizio della professione di progettista devono seguire corsi approvati per ottenere l’attestato abilitante e diventare certificatore energetico. I corsi di formazione devono soddisfare determinati requisiti minimi stabiliti nel DPR 75/2013.

Il corso certificazione energetica degli edifici copre argomenti come legislazione sull’efficienza energetica, calcolo delle prestazioni energetiche, analisi tecnico-economica degli investimenti, analisi dell’involucro edilizio, impianti termici, fonti rinnovabili e comfort abitativo. L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere correttamente la certificazione energetica degli edifici.

Responsabilità del certificatore energetico

I certificatori energetici hanno la responsabilità di redigere l’APE correttamente. Una documentazione errata può comportare diverse responsabilità per il certificatore:

  • Responsabilità amministrative e disciplinari: in caso di informazioni non veritiere o senza i requisiti di volontarietà e consapevolezza, può essere soggetto a sanzioni pecuniarie, che possono arrivare al 70% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale, e alla sospensione dall’ordine o collegio professionale competente.
  • Responsabilità civile: in caso di negligenza, imperizia o errore di calcolo, può essere chiamato a risarcire i danni causati involontariamente o colposamente a terzi.
  • Responsabilità penali: in caso di informazioni errate o se il direttore dei lavori attesta falsamente la correttezza dell’ape, può essere soggetto a condanna penale e pecuniaria.

Per garantire l’indipendenza e l’imparzialità, il certificatore energetico deve essere terzo rispetto al committente, al progettista, al direttore dei lavori e ai produttori dei materiali. Pertanto, deve allegare all’APE una “Dichiarazione di indipendenza” che attesti l’assenza di conflitti di interesse e di coinvolgimento diretto o indiretto.

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