PES, PAV, PEI: nomina, requisiti, formazione e differenze

Normative
Di cosa parliamo in questo articolo:
Normativa sui lavori elettrici
La norma CEI 11-27 – Lavori su Impianti Elettrici è il principale riferimento tecnico per la gestione in sicurezza dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici con rischio elettrico.
Il quadro legislativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, in particolare:
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art. 82, per i lavori sotto tensione;
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art. 83, per i lavori in prossimità di parti attive.
La CEI 11-27 si inserisce nel processo di armonizzazione con la norma europea CEI EN 50110-1 e definisce criteri organizzativi, ruoli, procedure operative e requisiti formativi per le attività sugli impianti elettrici e per le operazioni svolte in prossimità di parti attive.
In questo articolo analizziamo le principali figure previste dalla norma — PES, PAV e PEI — chiarendo ruoli, requisiti, modalità di nomina e formazione.
Aggiornamento normativo (CEI 11-27 – VI Edizione)
Dal 1° novembre 2025 è entrata in vigore la VI Edizione della Norma CEI 11-27.
La nuova edizione introduce importanti chiarimenti, in particolare in ambito formativo.
Alcune modalità formative, tra cui la formazione teorica di base PES–PAV–PEI in modalità e-learning asincrona, sono ammesse esclusivamente nel periodo transitorio, con termine improrogabile al 28 maggio 2026.
PES, PAV, PEI: chi sono e che compiti svolgono
Gli acronimi PES, PAV e PEI identificano tre figure operative distinte, previste dalla norma CEI 11-27 per la gestione dei lavori elettrici.
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PES – Persona Esperta
È una persona che possiede conoscenze teoriche adeguate ed esperienza pratica tale da poter analizzare i rischi elettrici e operare in condizioni di sicurezza, anche con autonomia decisionale. -
PAV – Persona Avvertita
È una persona che conosce i rischi derivanti dall’elettricità e le corrette procedure operative, ma che opera sotto il coordinamento e la supervisione di una Persona Esperta (PES). -
PEI – Persona Idonea
È la figura in possesso dei requisiti specifici per eseguire lavori elettrici sotto tensione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla norma.
In assenza di tensione o in prossimità di parti attive, i lavori possono essere svolti da PES e PAV, con le limitazioni previste per le persone avvertite.
Per i lavori sotto tensione, invece, è richiesta la designazione di una PEI.
I requisiti
Nel caso di un lavoratore autonomo, può essere richiesta dal committente un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari.
Nel caso di un lavoratore dipendente, la valutazione dei requisiti spetta al Datore di Lavoro, che deve tener conto di:
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preparazione teorica;
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esperienza pratica;
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caratteristiche personali e attitudine alla mansione.
Per maggiore garanzia, il Datore di Lavoro può richiedere la partecipazione a percorsi formativi specifici, strutturati secondo i criteri della norma CEI 11-27.
Chi può essere esonerato dal corso PES/PAV
In determinate situazioni, la norma consente al Datore di Lavoro di valutare l’esonero dalla formazione formale per:
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operatori in possesso di diploma tecnico (ITIS, IPSIA o equivalenti);
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operatori elettrici che, a discrezione del Datore di Lavoro, possiedano già tutti i requisiti per essere designati PES o PAV;
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datori di lavoro o lavoratori autonomi con comprovati requisiti tecnico-pratici.
Requisiti specifici per la PEI
Per essere designato come Persona Idonea, il lavoratore deve:
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frequentare un modulo formativo specifico;
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svolgere una formazione per affiancamento, con addestramento pratico ai lavori sotto tensione, sotto la supervisione del Datore di Lavoro o di una PEI.
La nomina
La nomina di PES, PAV e PEI è un atto formale che spetta al Datore di Lavoro, sulla base della valutazione di esperienza, competenze e formazione del lavoratore.
All’interno di un’azienda, una stessa persona può ricoprire più ruoli, purché sia adeguatamente formata e idonea alle mansioni svolte.
La corretta nomina è fondamentale non solo per la sicurezza individuale, ma anche per la tutela di tutti gli operatori coinvolti nelle attività.
La formazione
La formazione delle figure PES, PAV e PEI comprende:
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una formazione teorica;
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un addestramento pratico, che resta sempre di responsabilità del Datore di Lavoro.
In base alla Norma CEI 11-27 – VI Edizione, la formazione teorica non può più essere erogata in modalità e-learning asincrona, se non nel periodo transitorio previsto dalla normativa, con scadenza al 28 maggio 2026.
L’aggiornamento periodico delle competenze rimane obbligatorio e deve essere pianificato nel tempo, in coerenza con l’evoluzione normativa e tecnica.
Il Corso PES – PAV – PEI fornisce le conoscenze teoriche necessarie per supportare il Datore di Lavoro nella gestione dei lavori elettrici.
Per chi riveste già questi ruoli, è previsto un Corso di Aggiornamento PES – PAV – PEI, finalizzato al mantenimento delle competenze e della documentazione formativa.





