Autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria?

Architetti, Edilizia, Ingegneri, Normative
L’autorizzazione paesaggistica è uno strumento di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico italiano. Si tratta di un permesso obbligatorio per eseguire determinati interventi edilizi o modifiche che possano avere un impatto sull’ambiente naturale o storico di particolare valore. L’obiettivo principale è garantire che le trasformazioni del territorio siano compatibili con la conservazione e valorizzazione dei luoghi di interesse paesaggistico.
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Cosa si intende per autorizzazione paesaggistica
- Quando è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
- Quando non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
- I diversi tipi di autorizzazione paesaggistica
- La procedura per ottenere l’autorizzazione paesaggistica
- Cosa succede in caso di mancata autorizzazione paesaggistica
- Gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica
Cosa si intende per autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione paesaggistica è un documento, facente parte dei titoli abitativi edilizi, concesso dalla Soprintendenza ai beni culturali per autorizzare lo svolgimento di lavori edili in zone soggette a vincolo paesaggistico e stabilire le regole a cui attenersi durante l’esecuzione dei lavori. Essa è normata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLGS 42/2004) ma è stata integrata dal DPR 31/2017, ovvero dal “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Dunque, quando si vuole intervenire su un bene culturale, per esempio ristrutturando una casa in centro storico, è necessario che un professionista abilitato (ingegnere o architetto) effettui un sopralluogo e verifichi la presenza di vincoli sull’immobile. I vincoli possono essere diversi: storici, architettonici, idrogeologici o paesaggistici, come in questo caso. L’autorizzazione paesaggistica è, in poche parole, il permesso rilasciato dall’amministrazione competente ad effettuare interventi sui beni culturali protetti da vincolo.
È descritta e regolata all’art. 146 dlgs 42/2004 che la definisce come un
atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Quando è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
L’autorizzazione paesaggistica è obbligatoria per tutti quegli interventi che si svolgono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sia che si tratti di nuovi interventi che di modifiche a edifici esistenti. Gli interventi che ricadono sotto tale obbligo possono essere di vario tipo, come costruzioni, demolizioni, restauri o varianti significative rispetto a progetti già approvati.
Interventi soggetti a vincolo paesaggistico
Sono soggetti a vincolo paesaggistico, tra gli altri, i seguenti interventi:
- costruzione di nuovi edifici;
- ampliamento o modifica di edifici esistenti;
- opere di ristrutturazione che comportano modifiche all’aspetto esterno;
- realizzazione di infrastrutture come strade, ponti o linee elettriche;
- installazione di pannelli fotovoltaici o impianti eolici;
- movimenti di terra e trasformazioni del suolo.
Zone di particolare interesse paesaggistico
Le aree soggette a vincolo paesaggistico includono:
- parchi naturali;
- zone collinari e montane di particolare pregio;
- aree costiere;
- centri storici di rilevanza nazionale o locale;
- luoghi caratterizzati da una forte valenza storico-artistica.
Quando non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica
Non tutti gli interventi richiedono un’autorizzazione paesaggistica. Alcuni lavori, considerati di modesta entità o che non incidono significativamente sul paesaggio, possono essere realizzati senza bisogno di richiedere tale permesso.
Nell’Allegato A del nuovo dpr 31/2017, il regolamento di semplificazione riguardante la procedura di autorizzazione paesaggistica, sono presenti un elenco di interventi liberi, cioè lavori ed opere che non hanno bisogno del via libera dell’autorità competente per essere realizzati, seppure riguardino beni vincolati. Si tratta dei seguenti lavori:
- opere interne che non modificano l’aspetto esteriore degli immobili anche se prevedono un mutamento della destinazione d’uso;
- interventi su prospetti o coperture degli edifici, a patto che siano compiuti nel rispetto degli eventuali piani del colore in vigore nel Comune e dei tratti architettonici, morfo-tipologici, dei materiali e delle finiture correnti;
- interventi per il consolidamento statico degli edifici, compresi quelli dedicati all’adeguamento antisismico che non implicano cambiamenti alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o a volume e altezza della struttura;
- interventi essenziali per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come le rampe esterne non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, in luoghi non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di costruzioni simili;
- montaggio di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non sottoposti a titolo edilizio (condizionatori e climatizzatori, parabole, caldaie, antenne, ecc.)
- installazione di pannelli solari;
- installazione di micro generatori eolici di altezza inferiore a 1,5 metri e diametro inferiore a 1 metro;
- montaggio di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli immobili.
In totale il regolamento esclude ben 31 interventi dall’obbligo di autorizzazione.
I diversi tipi di autorizzazione paesaggistica
Esistono diverse forme di autorizzazione paesaggistica, ognuna delle quali è applicabile in specifiche situazioni. Vediamo quali sono e in cosa consistono.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’autorizzazione paesaggistica semplificata, regolamentata dal DPR 31/2017, è prevista per quegli interventi considerati di lieve entità che non alterano in modo significativo i valori paesaggistici tutelati. Questo tipo di autorizzazione permette una procedura più snella e rapida rispetto a quella ordinaria. Alcuni esempi di interventi che rientrano in questa tipologia sono:
- piccole modifiche interne;
- installazione di impianti tecnologici che non impattano sulla visuale;
- interventi di miglioramento energetico senza modifiche esterne significative.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è richiesta per gli interventi di maggiore rilevanza, che possono comportare modifiche significative al paesaggio. La procedura è più complessa e richiede una valutazione approfondita da parte degli enti preposti. In questo caso, l’iter prevede una maggiore quantità di documentazione e una tempistica più lunga rispetto alla procedura semplificata.
Autorizzazione paesaggistica in sanatoria
Il permesso di costruire in sanatoria si applica agli interventi già eseguiti senza la necessaria autorizzazione paesaggistica. È possibile regolarizzare la situazione a posteriori, ma ciò comporta la presentazione di una domanda di sanatoria, che deve essere esaminata dalle autorità competenti. Questo processo può comportare sanzioni economiche e l’obbligo di adeguamento dell’opera.
La procedura per ottenere l’autorizzazione paesaggistica
La procedura per ottenere l’autorizzazione paesaggistica prevede diversi passaggi amministrativi.
Presentazione della domanda
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata al Comune di riferimento o all’ente preposto alla tutela paesaggistica. La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria, che illustri nel dettaglio l’intervento previsto.
Documentazione necessaria
Tra i documenti da allegare alla domanda troviamo:
- elaborati progettuali;
- fotografie del sito interessato;
- relazioni tecniche e paesaggistiche;
- eventuali pareri di altri enti coinvolti.
Tempi e iter di valutazione
Ecco i passaggi previsti per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria: l’amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica ed entro 40 giorni trasmette alla soprintendenza competente la proposta di autorizzazione paesaggistica. A questo punto la soprintendenza esamina la correttezza della documentazione e trasmette il parere di competenza entro il termine tassativo di 45 giorni. Dopo 20 giorni dalla ricezione del parere in questione, l’amministrazione concede l’autorizzazione paesaggistica, che diventa efficace da subito. Guardando i punti della procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, puoi notare che, escludendo la possibilità di eventuali intoppi, possono volerci fino a 105 giorni (oltre 3 mesi) per iniziare i lavori.
Per l’autorizzazione paesaggistica semplificata invece i tempi sono notevolmente ridotti: una volta ricevuta la richiesta, l’amministrazione competente richiede all’interessato, se necessari, ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni. I documenti integrativi devono essere inviati entro il termine di 10 giorni, il procedimento nel frattempo resta sospeso. Entro 20 giorni dalla richiesta di autorizzazione, nel caso di documentazione aggiuntiva appunto, viene inoltrata alla Soprintendenza la proposta per via telematica. Quest’ultima ha 20 giorni di tempo per esprimere il proprio parere vincolante. L’amministrazione adotta così la disposizione nei 10 giorni successivi. In sostanza, il procedimento semplificato termina con un provvedimento, adottato tassativamente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.
Cosa succede in caso di mancata autorizzazione paesaggistica
I lavori che non possiedono la necessaria autorizzazione paesaggistica, possono essere soggetti ad atti inibitori e sanzionatori, inclusa la demolizione, in quanto violano il divieto di avvio dei lavori all’art. 146, comma 2, del Codice dei beni culturali.
Ricordiamo che l’autorizzazione paesaggistica mancante non può essere rilasciata successivamente all’inizio dei lavori perché si tratta di titoli che devono necessariamente precedere gli interventi edilizi. L’unica autorizzazione paesaggistica ex post possibile è indicata all’art. 167, co. 4 e 5, del dlgs 42/2004, e tra questi non sono compresi i lavori che prevedono la creazione di superfici utili, di volumi o l’aumento della volumetria originaria.
Le sanzioni
Attualmente sono previste sanzioni pecuniarie quando sia accertata l’incompatibilità paesaggistica: il trasgressore dovrà pagare una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante l’illecito. L’importo della sanzione è deciso tramite una perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si attua la sanzione demolitoria.
Inoltre si applicano le seguenti sanzioni penali:
- i lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, senza la dovuta autorizzazione o in difformità di essa sono puniti con le pene previste dall’articolo 44 del D.P.R. 380/01, cioè l’arresto fino a due anni e una sanzione da 15.493 a 51.645 euro (Art. 181 comma 1 del D.Lgs. 42/2004);
- gli interventi che hanno causato (Art. 181 comma 1-bis del D.Lgs. 42/2004) un aumento della costruzione superiore al 30% della volumetria rispetto al manufatto originario, un suo ampliamento superiore a 750 metri cubi o una nuova costruzione di volumetria superiore ai 1000 metri cubi è prevista la reclusione da uno a quattro anni.
Ripristino dello stato dei luoghi
Tuttavia il ripristino delle aree o degli immobili subordinati a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che il rispristino stesso venga disposto dall’autorità competente, e comunque precedentemente alla condanna, estingue i reati in questione.
Gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica
Alcuni interventi sono esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, purché non modifichino l’aspetto esterno degli edifici o il paesaggio circostante. Tra questi si annoverano:
- manutenzione ordinaria;
- interventi su elementi interni non visibili dall’esterno;
- piccoli interventi temporanei.
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