Zone sismiche, cosa cambia con il nuovo Decreto Salva-Casa

Attualità, Normative
Il Decreto Salva-Casa 2024 introduce importanti novità per la regolarizzazione di piccole difformità edilizie: lo scopo è quello di semplificare le procedure di sanatoria per i proprietari di immobili e per i tecnici del settore.
Per quanto riguarda le zone sismiche, il rinnovato quadro normativo prevede una serie di disposizioni specifiche che aumentano le responsabilità del tecnico abilitato. Vediamo quali sono le indicazioni del decreto nel campo delle norme edilizie-urbanistiche e della gestione delle procedure di conformità sismica.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Zone sismiche, novità del Decreto Salva-Casa
Il Decreto Salva-Casa è uno strumento che permette di regolarizzare le piccole irregolarità edilizie, come l’apertura di finestre, variazioni nelle dimensioni di muri interni o esterni e altre leggere modifiche rispetto ai progetti approvati. A differenza di quanto si potrebbe pensare in un primo momento, non si tratta di un condono edilizio, ma di una normativa che consente di sanare interventi di lieve entità, che non vanno a compromettere la conformità alle leggi urbanistiche. In sostanza, le difformità dei fabbricati non interferiscono con la sicurezza strutturale dell’edificio.
Le tolleranze costruttive previste dal decreto consentono di regolarizzare difformità fino al 6% rispetto al progetto originale. La norma, però, stabilisce limitazioni più rigide nelle zone ad alta e media sismicità. Qui, le difformità devono essere valutate attentamente dal tecnico asseveratore, che ha il compito di garantire che queste variazioni non coinvolgano l’integrità strutturale dell’opera, in conformità con le normative antisismiche, le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e la classificazione sismica degli edifici, che suddivide gli immobili in base al rischio sismico e stabilisce le misure necessarie per ridurre tale rischio.
L’Italia, infatti, è suddivisa in quattro zone sismiche, determinate in base alla probabilità che si verifichi un terremoto in ciascuna area e di quale intensità. Questa classificazione consente di adattare le norme costruttive alle specifiche esigenze di sicurezza del territorio. La Zona 1 è la più pericolosa, presenta dunque un’alta probabilità di terremoti significativi, mentre la Zona 4 è la meno rischiosa, dove i terremoti sono rari e di bassa intensità.
Le nuove tolleranze costruttive
Un aspetto centrale del Decreto Salva-Casa è l’introduzione di nuove tolleranze costruttive. Stiamo parlando quindi della non conformità di alcuni parametri costruttivi entro i limiti stabiliti dalla normativa: distanze legali, cubatura, altezze, superfici coperte, ecc. Le nuove disposizioni introdotte dal decreto permettono di regolarizzare variazioni edilizie con una tolleranza del 2%. Tuttavia gli interventi eseguiti entro il 24 maggio 2024 possono beneficiare di una soglia di tolleranza più alta, fino al 6%, in relazione ovviamente alla superficie utile. Per lavori realizzati su una superficie utile oltre i 500 m2 parliamo di un limite del 2%, mentre per superfici utili fino ai 60 m2 il limite è fissato al 6%.
Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, che imponeva margini di tolleranza molto più ridotti, creando spesso problemi durante le compravendite di immobili o nel caso di procedure di sanatoria.
Le responsabilità del tecnico
Con l’introduzione delle nuove norme, aumentano anche le responsabilità dei tecnici coinvolti nella progettazione e nella verifica delle costruzioni. In particolare, il Decreto Salva-Casa pone l’accento sul ruolo centrale del tecnico nel garantire che gli edifici rispettino non solo i requisiti estetici o funzionali, ma soprattutto quelli legati ai criteri antisismici.
Con l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 83 del Testo Unico Edilizia (TUE), si stabilisce che, per le unità immobiliari situate in zone a media e alta sismicità (ad eccezione di qualsiasi zona a bassa sismicità indicata nei decreti ministeriali), il tecnico abilitato deve certificare che gli interventi rispettano le prescrizioni antisismiche previste dalla normativa vigente.
Tale certificazione deve essere supportata da una documentazione tecnica dettagliata, comprensiva di planimetrie, piante, prospetti, sezioni e una relazione tecnica approfondita. Questo dossier viene poi inviato allo sportello unico per l’edilizia, affinché si possa ottenere l’autorizzazione dall’ufficio tecnico regionale, come previsto dall’articolo 94 del TUE.
Per quanto riguarda le difformità minori o prive di rilevanza strutturale, si applicano le procedure di controllo semplificate previste dall’articolo 94-bis, comma 5, che coinvolgono la verifica regionale. In questi casi, il tecnico è tenuto ad allegare, oltre alla dichiarazione sullo stato legittimo degli immobili, anche l’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale o un’attestazione che confermi il decorso dei termini procedurali senza richieste di integrazione o esiti negativi.
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