L’incompatibilità tra APE e Legge 10 nel Superbonus 110%

Incompatibilità tra APE e Legge 10 nel Superbonus 110%
Normative
Autore: Ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2026Categorie: Normative

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Superbonus 110%: come asseverare l’intervento per accedere alle detrazioni
  2. Incompatibilità tra APE e Legge 10 nel Superbonus 110%

Superbonus 110%: come asseverare l’intervento per accedere alle detrazioni

Per dimostrare il raggiungimento dei requisiti necessari per l‘accesso alle detrazioni del Superbonus 110% è necessario presentare diversi documenti tra cui:

  • l‘APE post intervento, che sancisce il salto di due classi energetiche rispetto all’APE dello stato di fatto
  • la relazione ex Legge 10 e gli allegati.

Ma chi può redigere l’APE e chi redige la relazione ex Legge 10? Può farlo lo stesso tecnico – geometra, ingegnere, architetto – iscritto all’albo dei certificatori? O deve trattarsi di due tecnici diversi?

Per capire se ci sia incompatibilità tra APE e Legge 10 nel Superbonus 110%, facciamo riferimento alla normativa.

Incompatibilità tra APE e Legge 10 nel Superbonus 110%

Per prima cosa bisogna valutare cosa può fare chi è abilitato a certificare gli edifici con l’elaborazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. L’art. 3 del D.P.R. 75/2013 stabilisce i requisiti di indipendenza e imparzialità di questi soggetti.

Nell’articolo viene specificato che sia nel caso di certificazione energetica per un edificio:

  • nuovo, c’è rischio di conflitto per chi certifica se il certificatore è legato al proprietario da legami di parentela entro il quarto grado
  • già esistente, c’è rischio di conflitto per chi certifica se il certificatore è legato a qualcuno coinvolto nella produzione di materiali da legami di parentela entro il quarto grado.

Ciò significa che nei casi di edifici di nuova costruzione, eventuali legami con i produttori di materiali o parentela con il proprietario, il progettista e il direttore lavori non possono firmare la certificazione energetica APE.

Dunque, per quanto riguarda il Superbonus 110%, detrazione fiscale accessibile per interventi riqualificazione energetica o messa in sicurezza e riqualificazione sismica, il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE necessari per l‘asseverazione nel caso in cui l’edificio è già esistente, ovvero non è di nuova costruzione.

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