Il RENTRI e la nuova normativa sulla gestione dei rifiuti: ecco cosa sapere

Il RENTRI e la nuova normativa sulla gestione dei rifiuti
Ambiente, Attualità, Edilizia
Autore: Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2025Categorie: Ambiente, Attualità, Edilizia

Il Green Deal e il Piano d’Azione per l’Economia Circolare sono gli strumenti che l’Europa ha messo in campo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. La transizione verde quindi è il motore del cambiamento delle politiche ambientali, sia nel nostro paese che a livello comunitario. L’intensificazione degli sforzi per ridurre le emissioni sta influenzando in modo particolare settori con un elevato impatto ambientale, come l’industria alimentare, tessile e delle costruzioni.

Essendo settori cruciali per l’economia italiana, è essenziale che le imprese operanti in questi ambiti rivedano le loro strategie ambientali, adottando pratiche più sostenibili nella gestione dei rifiuti, favorendo la transizione verso un’economia circolare, in cui il riciclo e il riutilizzo trasformano gli scarti in risorse.

A livello nazionale, proprio su questa tema, il legislatore ha emanato un nuovo provvedimento introducendo il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), un sistema digitale creato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per tracciare il ciclo di vita dei rifiuti in Italia, dal loro produttore fino al trattamento finale. Vediamo insieme cosa cambia dal 2025.

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Gestione dei rifiuti, la normativa nazionale ed europea
  2. La classificazione dei rifiuti
  3. RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
  4. Obblighi, sanzioni, scadenze
  5. Chi non è tenuto a iscriversi al RENTRI
  6. Le procedure per un corretto smaltimento dei rifiuti

Gestione dei rifiuti, la normativa nazionale ed europea

A settembre del 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva UE 2018/851, che modifica la Direttiva 2008/98/CE conosciuta anche come Direttiva Quadro Rifiuti. Essa stabilisce un quadro giuridico comune a livello europeo per la gestione e il trattamento dei rifiuti, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e preservare la salute umana, prevenendo gli effetti nocivi derivanti da uno smaltimento scorretto.

La Direttiva fa parte di un pacchetto di misure sull’economia circolare e:

  • stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore;
  • l’adozione di misure sulla produzione di rifiuti per favorire la prevenzione;
  • nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani;
  • l’istituzione obbligatoria della raccolta differenziata dei tessili e dei rifiuti pericolosi generati dalle famiglie;
  • l’entrata in vigore dell’obbligo di raccogliere separatamente o riciclare alla fonte i rifiuti organici – per esempio tramite compostaggio;
  • presenta esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti.

A livello normativo è importante ricordare che la gestione dei rifiuti è una delle attività per cui sono in vigore CAM Criteri Ambientali Minimi da rispettare.

La classificazione dei rifiuti

Nella Direttiva UE 2018/851 i rifiuti urbani sono quelli indicati all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter. Il Decreto include nei rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalla silvicoltura e della pesca, escludendo i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti e i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

Specifica, inoltre, che – se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b – sono inclusi anche i rifiuti da:

  • lavorazioni industriali,
  • attività commerciali,
  • attività di servizio.

Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono avvenire in condizioni che garantiscano la protezione dell’ambiente e della salute umana. Questa tipologia di scarti, ad esempio i rifiuti da costruzione e demolizione, devono essere gestiti separatamente e conformemente alle normative internazionali e comunitarie, comprese le etichettature e confezionamenti specifici.

Nel nuovo elenco dei rifiuti si stabilisce che è compito del produttore la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti tramite assegnazione del codice CER e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, sulla base delle linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente.

Il Ministero dell’ambiente è il soggetto competente ad inviare alla Commissione europea le notifiche per la redazione e l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti e tutte le informazioni utili.

A partire dal 19 dicembre 2023, il Decreto Direttoriale n. 251 ha delineato le modalità di compilazione dei modelli di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) nell’ambito del sistema RENTRI. Questo provvedimento stabilisce le linee guida operative per gli adempimenti, gli obblighi e le sanzioni previsti dal Decreto Ministeriale n. 59 del 2023, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4 e 5, che disciplinano la gestione e la tracciabilità dei rifiuti.​

RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Come abbiamo anticipato, proprio recentemente il nostro paese ha finalmente adottato un nuovo strumento per migliorare le attività di controllo, vigilanza e la pianificazione delle politiche ambientali. Il RENTRI è il registro di tracciabilità rifiuti digitale, introdotto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006 e gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Questo sistema digitalizza la gestione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti e dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo un monitoraggio continuo dei flussi di rifiuti e materia, grazie alla verifica di ogni codice EER e dei punti di generazione dei rifiuti.

Si crea così una sinergia tra pubblica amministrazione e imprese, con vantaggi per tutti gli attori coinvolti: istituzioni, enti di controllo e aziende. In particolare, il RENTRI permette di:

  • fornire alla pubblica amministrazione dati in tempo reale sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • aiutare le autorità di controllo nella prevenzione e contrasto della gestione illecita dei rifiuti, semplificando la verifica tramite documenti digitali;
  • snellire gli adempimenti per le imprese, facilitando la transizione digitale;
  • ridurre i tempi di trasmissione dei dati necessari per monitorare il raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
  • gestire digitalmente milioni di documenti cartacei.

Il RENTRI si compone di due sezioni principali: l’anagrafica, che contiene i dati dei soggetti iscritti e le informazioni sulle autorizzazioni, e la tracciabilità, che raccoglie i dati ambientali relativi agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 152/2006, inclusi i percorsi dei mezzi di trasporto.

Obblighi, sanzioni, scadenze

Ma chi sono i soggetti obbligati ad aderire alle nuove regole sui rifiuti? Devono iscriversi al RENTRI, accedendo alla piattaforma online per registrare i dati, le seguenti categorie:

  1. enti e imprese che trattano rifiuti;
  2. produttori di rifiuti pericolosi;
  3. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi come professionisti o che agiscono come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. consorzi che si occupano del recupero e del riciclaggio di particolari tipi di rifiuti;
  5. trasportatori, intermediari e produttori di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti, come indicato dall’art. 189 del Decreto Legislativo 152/2006.

In generale, devono iscriversi al RENTRI tutte le imprese e gli enti che sono tenuti a tenere il Registro cronologico di carico e scarico e a presentare la Dichiarazione MUD.

Per quanto riguarda le scadenze, sono differenziate in base ad alcune caratteristiche dei produttori. Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, sarà obbligatoria l’iscrizione per i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché per impianti, trasportatori, commercianti e produttori di rifiuti non pericolosi con oltre 50 dipendenti. Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025, l’iscrizione si estenderà ai produttori di rifiuti pericolosi con 10-50 dipendenti e ai produttori di rifiuti non pericolosi con la stessa fascia di dipendenti, eccetto per il settore edilizio. Infine, dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, dovranno iscriversi tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Inoltre, dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico, che saranno obbligatori per tutti, a prescindere dall’iscrizione al RENTRI. Sempre a partire da questa data, il FIR dovrà essere compilato digitalmente attraverso il sistema RENTRI.

Se un’azienda non si iscrive correttamente al RENTRI o lo fa in modo irregolare, può ricevere una sanzione che va da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. Tuttavia, se l’iscrizione viene completata entro 60 giorni dalla scadenza, la multa si riduce di un terzo.

Chi non è tenuto a iscriversi al RENTRI

Non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI gli enti, le imprese e i soggetti che non appartengono a un’organizzazione formale, indipendentemente dal numero di dipendenti, e che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi indicati alla lett. b) dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006, come nell’ambito di:

  • attività agricole, agro-industriali e silvicoltura (ai sensi dell’art. 2135 del codice civile) e pesca;
  • costruzione e demolizione, inclusi i rifiuti derivanti da scavi;
  • attività commerciali e di servizio;
  • attività sanitarie e gestione di veicoli fuori uso.

Inoltre, sono esonerati anche gli enti e le imprese che trasportano rifiuti in proprio (non a titolo professionale), registrati nell’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2 bis, a meno che non siano anche produttori di rifiuti obbligati all’iscrizione.

Anche dopo l’introduzione del RENTRI il 13 febbraio 2025, questi soggetti non dovranno tenere il registro di carico e scarico e potranno continuare ad emettere il FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti) cartaceo, utilizzando il nuovo modello. La vidimazione del FIR avverrà digitalmente tramite il RENTRI, dopo essersi registrati. Il trasportatore potrà compilare il FIR a nome del produttore, che rimarrà comunque responsabile delle informazioni.

Le procedure per un corretto smaltimento dei rifiuti

Il comma 4 dell’art. 1 della Direttiva UE 2018/851 stabilisce un ordine di priorità nella gestione dei rifiuti. Il corretto smaltimento si basa sulla seguente gerarchia:

  • prevenzione, per ridurre la produzione di rifiuti in primis;
  • preparazione per il riutilizzo, per incentivare il recupero e il riuso dei prodotti;
  • riciclaggio, per trattare correttamente il rifiuto trasformandolo in nuovo materiale;
  • recupero di altro tipo, ad esempio di energia;
  • smaltimento, ultima opzione quando non sono possibili le altre forme di recupero.

Ogni produttore o detentore di rifiuti è responsabile del trattamento, se non se può occupare, può affidarli a soggetti autorizzati come commercianti o enti specializzati. Gli Stati membri dell’UE possono collaborare per creare una rete di impianti di smaltimento che garantisca l’indipendenza dell’Unione Europea proprio nel conferimento e trattamento dei rifiuti.

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