Gli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici

Gli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici
Ambiente
Autore: Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre 2023Categorie: Ambiente

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente nel 2016 ha istituito il fondo per la progettazione preliminare e definitiva che prevede la bonifica degli edifici pubblici contaminati da amianto (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016).

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Quali sono gli interventi finanziabili
  2. Documenti richiesti per accedere al fondo
  3. Operazioni di bonifica: quali sono i criteri?
  4. Come viene erogato il contributo

Quali sono gli interventi finanziabili

Il fondo stanziato per il risanamento degli edifici pubblici si rivolge alla progettazione preliminare e definitiva per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto situato nelle coperture e nei manufatti in tutto il territorio nazionale.

Le azioni di bonifica dell’amianto non sono semplici da mettere in pratica e per questa ragione è necessario rivolgersi a professionisti. Le procedure di smaltimento dell’amianto sono prevalentemente tre:

  1. il confinamento dell’amianto;
  2. la rimozione e lo smaltimento;
  3. l’incapsulamento dell’amianto.

Documenti richiesti per accedere al fondo

Per accedere al fondo è necessario presentare specifici documenti, tra cui:

  • il cronoprogramma delle attività che include anche le fasi progettuali;
  • la stima dei lavori da eseguire con un dettaglio sui costi di progettazione da finanziare;
  • le modalità di intervento di bonifica;
  • la relazione tecnica, asseverata da un tecnico autorizzato, che specifica la destinazione d’uso dell’edificio, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali.

Operazioni di bonifica: quali sono i criteri?

Per procedere con la bonifica è necessario rispettare alcuni criteri fondamentali. Ad esempio, l’edificio deve trovarsi all’interno, nei pressi o entro un raggio non superiore a 100 metri da ospedali, asili, impianti sportivi, parchi gioco, scuole o strutture di accoglienza socio-assistenziali.

Inoltre, deve esserci in previsione un progetto cantierabile nei 12 mesi dall’erogazione del contributo.

La bonifica è ammessa anche in caso di edifici all’interno di siti di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del dm n. 101/2003.

Esistono inoltre alcuni interventi che non possono essere finanzianti. È il caso di:

  • interventi progettati prima della pubblicazione del bando o di aver ricevuto la comunicazione scritta di concessione del contributo;
  • spese di acquisto di mezzi, materiali e beni, per la messa in opera;
  • interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e messa in opera degli stessi.

Come viene erogato il contributo

Una volta approvato il contributo, l’erogazione del finanziamento avviene secondo specifiche modalità:

  • al momento dell’ammissione viene erogato il 30% della somma ammessa;
  • al momento dell’approvazione del progetto definitivo viene erogato il 40% della somma;
  • al momento della rendicontazione finale delle spese sostenute (dalla progettazione preliminare alla realizzazione degli interventi) viene erogato il restante 30%.

Vuoi saperne di più su come avviene lo smaltimento dell’amianto, sulle procedure e le normative di riferimento? Ne parliamo nel nostro corso gestione amianto in cantiere!

Categorie: Ambiente