DURC di congruità: cos’è, quando è obbligatorio e come si richiede

Edilizia
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Il DURC di congruità è l’attestazione, rilasciata dalla Cassa Edile competente, che il costo della manodopera impiegata in un’opera edile è coerente con il valore dell’opera stessa. È obbligatorio per tutti i lavori edili pubblici e per i lavori privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, e va ottenuto prima del pagamento del saldo finale. Lo prevede il DM 143/2021, in vigore per i lavori denunciati alla Cassa Edile dal 1° novembre 2021. Non c’entrano i bonus edilizi: conta il valore dell’opera, con o senza Superbonus.
In breve
- Cos’è: la verifica che la manodopera dichiarata non sia troppo bassa rispetto al valore dei lavori; serve a far emergere il lavoro irregolare in edilizia.
- Quando è obbligatorio: lavori pubblici di qualsiasi importo; lavori privati da 70.000 euro in su.
- Chi lo rilascia: la Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta.
- Chi lo chiede: l’impresa affidataria (anche tramite un consulente delegato) oppure il committente.
- Quando: nei lavori pubblici all’ultimo SAL, prima del saldo finale; nei privati prima del saldo finale del committente.
- Se manca: nei lavori privati, pagare il saldo senza attestazione costa al direttore dei lavori (o al committente, se il direttore dei lavori non c’è) una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Cos’è il DURC di congruità
- Quando è obbligatorio il DURC di congruità
- Chi rilascia il DURC di congruità e chi lo richiede
- Come si richiede il DURC di congruità
- Come si calcola: le percentuali minime di manodopera
- Cosa succede se l’impresa non è congrua
- Sanzioni e responsabilità del direttore dei lavori
- DURC di congruità, DURC online e patente a crediti
- Formazione per l’impresa edile
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Cos’è il DURC di congruità
Il DURC “ordinario” dice se un’impresa è in regola con i versamenti a INPS, INAIL e Casse Edili. La congruità guarda invece a un singolo cantiere: controlla che, per quell’opera, la manodopera regolarmente denunciata alla Cassa Edile raggiunga una percentuale minima del valore dei lavori. Se un edificio da 500.000 euro risulta costruito con pochissime ore di lavoro dichiarate, è probabile che una parte del lavoro sia stata svolta in nero: la verifica di congruità serve a far emergere proprio questi casi.
La regola nasce dall’art. 8, comma 10-bis, del DL 76/2020 (decreto Semplificazioni), che ha aggiunto al DURC la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera. Le modalità operative sono nel DM n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro, che recepisce l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 firmato dalle parti sociali dell’edilizia. Nel linguaggio comune si parla di “DURC di congruità” (a volte, per errore, di “DURC di conformità”); il nome corretto è attestazione di congruità.
Quando è obbligatorio il DURC di congruità
La verifica riguarda i lavori edili, pubblici e privati, eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi. Rientrano nel settore edile tutte le attività, anche affini, collegate al lavoro dell’impresa affidataria per le quali si applica la contrattazione collettiva dell’edilizia.
| Lavori pubblici | Lavori privati | |
|---|---|---|
| Quando serve | sempre, a prescindere dall’importo | solo per opere di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro |
| Momento della richiesta | alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori (SAL), prima del saldo finale | prima che il committente paghi il saldo finale |
| Chi deve verificare | il responsabile del progetto della stazione appaltante | il direttore dei lavori o, se non è stato nominato, il committente |
| Se il saldo viene pagato senza attestazione | il fatto pesa sulla valutazione della performance del responsabile e viene comunicato all’ANAC | sanzione da 1.000 a 5.000 euro al direttore dei lavori o, in mancanza, al committente |
| Norma | DM 143/2021, art. 4; DL 19/2024, art. 29, c. 10-11 | DM 143/2021, artt. 2 e 4; DL 19/2024, art. 29, c. 10 e 12 |
Tre precisazioni utili:
- La verifica non si fa a ogni SAL: si fa una sola volta, sull’opera complessiva, prima del saldo finale. Chi vuole capire come si arriva all’ultimo SAL trova i passaggi nella guida allo stato di avanzamento lavori.
- Per i lavori pubblici l’ANAC, con un comunicato del 17 dicembre 2025 pubblicato il 5 febbraio 2026, ha ricordato alle stazioni appaltanti che la congruità va verificata in tutti gli appalti di lavori edili, indipendentemente dall’importo. Anche quando la stazione appaltante paga direttamente i subappaltatori, l’attestazione si chiede all’appaltatore principale.
- Il DM non si applica ai lavori di ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del 2016 già regolati da ordinanze del Commissario straordinario.
Il DURC di congruità serve per i bonus edilizi?
Non c’è un collegamento diretto. Né il DL 76/2020 né il DM 143/2021 parlano di Superbonus o di altri bonus fiscali: l’obbligo dipende solo dal tipo di lavoro e dal suo valore. Un lavoro privato da 80.000 euro richiede la congruità anche senza alcuna agevolazione; uno da 50.000 euro non la richiede anche se usufruisce di un bonus.
Chi rilascia il DURC di congruità e chi lo richiede
L’attestazione è rilasciata dalla Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente per il cantiere, entro 10 giorni dalla richiesta. Possono chiederla:
- l’impresa affidataria, direttamente o tramite un soggetto delegato (per esempio il consulente del lavoro);
- il committente.
La verifica si basa sui dati che l’impresa principale dichiara alla Cassa Edile: valore complessivo dell’opera, valore dei lavori edili, committente, eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. Per questo l’attestazione si riferisce sempre all’opera nel suo insieme, comprese le lavorazioni affidate in subappalto, ed è l’impresa affidataria a dover tenere aggiornati i dati. Se il committente ordina varianti, la congruità va dimostrata sul nuovo valore dell’opera.
Come si richiede il DURC di congruità
La richiesta passa dalla Cassa Edile competente, attraverso il sistema informatico delle Casse Edili, CNCE_EdilConnect, nel quale l’impresa affidataria inserisce i dati dell’opera. In pratica il percorso è questo:
- all’avvio del cantiere l’impresa affidataria fa la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile e dichiara i dati dell’opera, indicando le imprese subappaltatrici;
- durante i lavori le imprese denunciano alla Cassa Edile i lavoratori e le ore impiegate nel cantiere; l’affidataria aggiorna i dati se cambiano valore dell’opera o subappaltatori;
- prima del saldo finale l’impresa affidataria, un suo delegato o il committente chiedono l’attestazione;
- la Cassa Edile confronta la manodopera denunciata con la percentuale minima prevista per quella categoria di lavori e, entro 10 giorni, rilascia l’attestazione oppure segnala le difformità.
Le istruzioni operative (campi da compilare, documenti da allegare) sono fornite dalla Commissione nazionale delle Casse Edili (CNCE) e dalla Cassa Edile del territorio, a cui conviene rivolgersi per i casi dubbi.
Come si calcola: le percentuali minime di manodopera
La congruità si verifica confrontando il costo della manodopera dell’opera con le percentuali minime di incidenza sul valore dell’opera fissate dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e riportate nella tabella allegata al DM 143/2021.
| Categoria di lavori | Percentuale minima di manodopera sul valore dell’opera |
|---|---|
| OG1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture | 14,28% |
| OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti | 5,36% |
| Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
| Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti | 6,69% |
| OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
| OG3 – Opere stradali, ponti, ecc. | 13,77% |
| OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
| OG5 – Dighe | 16,07% |
| OG6 – Acquedotti e fognature | 14,63% |
| OG6 – Gasdotti | 13,66% |
| OG6 – Oleodotti | 13,66% |
| OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
| OG7 – Opere marittime | 12,16% |
| OG8 – Opere fluviali | 13,31% |
| OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
| OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
| OG12-OG13 – Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
Un esempio. Per la ristrutturazione di un edificio civile con lavori per 200.000 euro, la manodopera minima da raggiungere è il 22% del valore, cioè 44.000 euro. Se dalle denunce in Cassa Edile risultano 40.000 euro, lo scostamento è di 4.000 euro.
Il DM prevede che gli indici siano aggiornati periodicamente con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali: prima di fare i conti su un cantiere conviene chiedere alla Cassa Edile quale percentuale applica a quella categoria di lavori. Il tema è diverso dai costi della manodopera che le stazioni appaltanti devono indicare nei bandi di gara, spiegati nella guida ai costi della manodopera negli appalti.
Cosa succede se l’impresa non è congrua
Se la congruità non risulta, la Cassa Edile non nega subito l’attestazione: prima indica all’impresa affidataria, in modo analitico, le difformità trovate. A quel punto l’impresa ha alcune strade:
- regolarizzare entro 15 giorni, versando alla Cassa Edile l’importo che corrisponde alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale; con il versamento l’attestazione viene rilasciata;
- se lo scostamento è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza, ottenere comunque l’attestazione con una dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo scostamento;
- dimostrare di aver raggiunto la percentuale con documenti che attestano costi non registrati in Cassa Edile, secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo del 2020.
Se nei 15 giorni non regolarizza, l’esito negativo viene comunicato a chi ha fatto la richiesta, con gli importi a debito e le cause, e la Cassa Edile iscrive l’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Non solo: dalla data di emissione, l’esito negativo incide sulle successive verifiche del DURC online dell’impresa affidataria. In altre parole, una congruità non sanata su un cantiere può impedire all’impresa di ottenere il DURC ordinario, con tutte le conseguenze che ne derivano, spiegate nella guida al DURC irregolare.
Per le imprese subappaltatrici il DURC resta regolato dalle norme generali: l’effetto previsto dal DM 143/2021 riguarda l’impresa affidataria, che risponde della congruità dell’intera opera. Come si ripartiscono gli obblighi con chi lavora in subappalto è spiegato nella guida al subappalto nel nuovo codice appalti.
Sanzioni e responsabilità del direttore dei lavori
Dal 2024 la verifica della congruità non è più solo un adempimento dell’impresa. L’art. 29 del DL 19/2024 stabilisce che, prima del saldo finale, la congruità va verificata:
- negli appalti pubblici dal responsabile del progetto;
- negli appalti privati dal direttore dei lavori o, se non è stato nominato, dal committente.
Nei lavori privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro il saldo finale si può pagare solo dopo aver acquisito l’attestazione di congruità. Se il saldo viene versato senza esito positivo e senza che l’impresa abbia regolarizzato, si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, se manca, del committente. Nei lavori pubblici non c’è una sanzione pecuniaria, ma il pagamento del saldo senza congruità conta nella valutazione della performance del responsabile del progetto e viene comunicato all’ANAC. Le violazioni sono accertate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Per il direttore dei lavori di un cantiere privato, quindi, la regola pratica è semplice: nessun saldo senza attestazione di congruità.
DURC di congruità, DURC online e patente a crediti
I tre strumenti lavorano insieme ma rispondono a domande diverse:
- il DURC online dice se l’impresa è in regola con i contributi in un dato momento; vale 120 giorni e si scarica dai portali INPS e INAIL, come spiegato nella guida al DURC online;
- la congruità dice se, su una specifica opera, la manodopera dichiarata è sufficiente; si verifica una volta, prima del saldo;
- la patente a crediti (detta anche patente a punti) serve alle imprese e ai lavoratori autonomi per operare nei cantieri temporanei o mobili; tra i requisiti per ottenerla c’è il DURC in corso di validità.
La congruità non è un requisito diretto della patente a crediti, ma il collegamento esiste: una congruità negativa non sanata incide sul DURC dell’impresa affidataria e il DURC valido serve per la patente. Come si richiede la patente, quanti crediti servono e quali sanzioni rischia chi lavora senza è spiegato nella guida alla patente a punti nei cantieri edili.
Formazione per l’impresa edile
DURC, congruità e patente a crediti sono ormai parte della gestione ordinaria di un’impresa che lavora in cantiere. Per chi deve orientarsi sulla patente, il Corso Patente a Crediti in Edilizia di Unione Professionisti è un corso breve in e-learning sulle regole della patente. Per il datore di lavoro dell’impresa edile c’è anche il Corso Datore di Lavoro – Modulo Cantieri di 6 ore, in e-learning.
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Domande frequenti
Sempre nei lavori edili pubblici, a prescindere dall’importo, e nei lavori edili privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro. Va ottenuto prima del pagamento del saldo finale; nei lavori pubblici si chiede all’ultimo stato di avanzamento lavori.
La Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente per il cantiere, entro 10 giorni dalla richiesta. La possono chiedere l’impresa affidataria, anche tramite un delegato come il consulente del lavoro, oppure il committente.
Nei lavori privati no: il DM 143/2021 si applica solo alle opere di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, che si riferisce all’opera nel suo insieme. Nei lavori pubblici invece serve sempre, qualunque sia l’importo.
Nei lavori privati da 70.000 euro in su paga il direttore dei lavori, con una sanzione da 1.000 a 5.000 euro; se il direttore dei lavori non è stato nominato, la sanzione è a carico del committente (art. 29, c. 12, DL 19/2024).
Se lo scostamento dalla percentuale minima è pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile rilascia comunque l’attestazione, a condizione che il direttore dei lavori presenti una dichiarazione che giustifichi lo scostamento.
Non esiste un collegamento diretto: le norme sulla congruità non nominano i bonus edilizi. L’obbligo dipende solo dal tipo di lavoro e dal valore dell’opera, quindi vale per i lavori privati da 70.000 euro in su con o senza agevolazioni fiscali.
Riferimenti normativi
- DL 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla L. 120/2020) – art. 8, c. 10-bis: verifica della congruità dell’incidenza della manodopera aggiunta al DURC.
- DM Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021 – ambito e soglia dei 70.000 euro (art. 2), verifica e varianti (art. 3), rilascio entro 10 giorni (art. 4), regolarizzazione, scostamento del 5%, BNI ed effetto sul DURC online (art. 5), decorrenza dal 1° novembre 2021 (art. 6); tabella degli indici di congruità.
- Accordo collettivo del 10 settembre 2020 delle parti sociali dell’edilizia – indici minimi di congruità.
- DL 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla L. 56/2024) – art. 29, c. 10-13: verifica a carico del responsabile del progetto o del direttore dei lavori, sanzione da 1.000 a 5.000 euro nei lavori privati.
- ANAC, comunicato del 17 dicembre 2025 (pubblicato il 5 febbraio 2026) – verifica della congruità in tutti gli appalti pubblici di lavori edili.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – art. 27: patente a crediti e DURC tra i requisiti.








