Come usare il ravvedimento operoso nell’accatastamento rurale

Accatastamento fabbricati rurali: come utilizzare il ravvedimento operoso
Geometri, Normative
Autore: Ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2026Categorie: Geometri, Normative

Di cosa parliamo in questo articolo:

  1. Regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso
  2. La riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso
  3. Come fare un versamento per il ravvedimento operoso
  4. Requisiti di ruralità secondo l’Agenzia delle Entrate

Regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti – mancati o non sufficienti – e altre irregolarità fiscali, avendo diritto della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Il ravvedimento operoso è vietato tassativamente solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

Il pagamento e la regolarizzazione non impediscono l’inizio o la continuazione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Gli errori, i versamenti mancati o insufficienti possono essere regolarizzati con il pagamento spontaneo di:

  • imposta dovuta
  • interessi, calcolati in base al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento sarebbe dovuto avvenire a quello in cui viene eseguito
  • sanzione diminuita.

La riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso

Il D.LGS. n. 158/2015 prevede la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: la sanzione passa dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione del 15% è ridotta ancora a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Quindi durante il ravvedimento la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

Come fare un versamento per il ravvedimento operoso

Per i versamenti si può scegliere tra:

  • modello F24, per le imposte sui redditi, imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
  • modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti
  • F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
  • F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, legati ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

Requisiti di ruralità secondo l’Agenzia delle Entrate

Se un fabbricato rurale già iscritto al Catasto dei Terreni è ancora in possesso dei requisiti di ruralità e non sia stato dichiarato al Catasto dei Fabbricati si può rimediare:

  • presentando gli atti di accatastamento del fabbricato rurale
  • avvalendosi del ravvedimento operoso – se previsto – per pagare una sanzione amministrativa ridotta (pari ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione).

La richiesta di ruralità può essere presentata per:

  • fabbricati rurali destinati ad abitazione, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso
  • fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C.

La richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del Catasto, firmata, può essere presentata anche da un delegato, come il professionista che si è occupato dell’aggiornamento catastale, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La richiesta può essere presentata in diversi modi:

  • consegna all’Ufficio
  • raccomandata postale con avviso di ricevimento
  • fax
  • posta elettronica certificata (PEC).
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