Impianti elettrici condominiali: incuria e trascuratezza sono causa di incendi e tragedie annunciate

Impianti elettrici condominiali pessimi sono causa di grandi disastri
Edilizia
Autore: Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre 2023Categorie: Edilizia

Nonostante il D.M. 37/2008 prescriva l’obbligo di progettazione degli impianti elettrici condominiali, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq, molti Amministratori condominiali e molti condomini non attuano tale normativa mettendo a rischio la vita di molte persone.

Sentiamo spesso i media parlare di incendi nei condomini che scaturiscono da impianti elettrici condominiali fatiscenti non più a norma, ma come capita spesso, ognuno di noi, pensa che gli eventi calamitosi interessino sempre altre realtà e mai la propria.

Il D.M. 37/2008 impone oltre alla progettazione degli impianti elettrici nei casi previsti dall’Art. 5, anche l’installazione degli impianti elettrici condominiali da soggetti altamente specializzati e ne identifica i requisiti tecnico professionali che questi ultimi devono possedere.

Per il rifacimento o l’installazione di nuovi i impianti elettrici condominiali l’Art. 11. del D.M. 37/2008 prescrive l’obbligo per l’impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, di depositare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune nel quale insiste il fabbricato, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo.

Spesso gli Amministratori di condominio preferiscono far effettuare l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici condominiali a soggetti scarsamente qualificati o a piccoli manutentori tutto fare, i quali poi non sono in grado di rilasciare le opportune certificazioni di conformità (D.M. 37/2008 Art. 7) dei i lavori eseguiti, facendo venir meno i presupposti per l’ottenimento del certificato di agibilità dell’immobile.

Le sanzioni previste dal D.M. 37/2008 per le violazioni all’ Art. 7. (Dichiarazione di conformità) variano da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione; mentre per le violazioni degli altri obblighi derivanti dal D.M. 37/2008 si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

La Redazione di Unione Professionisti si occupa della realizzazione di contenuti informativi e approfondimenti dedicati ai professionisti del settore tecnico. Gli articoli trattano novità normative, aggiornamento professionale, formazione continua e tematiche di interesse per ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti.

Categorie: Edilizia