Illecito disciplinare dei geometri: procedimento, sanzioni e morosità

Geometri
Scopri il nostro Corso Ordinamento e Deontologia Professionale dei Geometri: Responsabilità e Procedimento Disciplinare

Il corso è erogato in collaborazione con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Nuoro, ente territoriale autorizzato alla validazione delle attività formative ai fini della formazione continua dei Geometri. Autorizzato al riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per…
Il prezzo originale era: 60,00 €.45,00 €Il prezzo attuale è: 45,00 €.
Iscriviti al Corso Ordinamento e Deontologia Professionale dei Geometri: Responsabilità e Procedimento Disciplinare →Pubblicato il
Un geometra commette un illecito disciplinare quando viola le norme della professione, il Codice deontologico o obblighi come la formazione continua, oppure quando il suo comportamento lede il decoro della categoria. A decidere è il Consiglio di disciplina istituito presso il Collegio, e le sanzioni possibili sono quattro: avvertimento, censura, sospensione fino a sei mesi e cancellazione dall’albo. Chi non paga la quota al Collegio rischia invece una sospensione che dura finché non salda il debito.
In breve
- Cos’è l’illecito disciplinare: la violazione di leggi, regolamenti e regole deontologiche della professione, anche fuori dai casi elencati nel Codice.
- Chi decide: il Consiglio di disciplina territoriale, separato dal Consiglio del Collegio dal 2012.
- Le sanzioni: avvertimento, censura, sospensione fino a sei mesi, cancellazione, in proporzione alla gravità.
- Morosità: il mancato pagamento dei contributi al Collegio può portare alla sospensione a tempo indeterminato, revocata quando si paga.
- Ricorso: contro la decisione si può ricorrere al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla notifica.
Di cosa parliamo in questo articolo:
- Che cos’è l’illecito disciplinare del geometra
- Chi giudica: il Consiglio di disciplina
- Come funziona il procedimento disciplinare
- Le sanzioni disciplinari: dall’avvertimento alla cancellazione
- Sospensione dall’albo: le conseguenze
- Cancellazione dall’albo per morosità
- Come evitare i procedimenti più comuni
- Formazione consigliata
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Che cos’è l’illecito disciplinare del geometra
Il potere disciplinare serve a tutelare un interesse pubblico: la correttezza di chi esercita una professione regolamentata. Per questo il Codice deontologico dei geometri stabilisce che le sue regole non esauriscono i doveri del professionista: le violazioni delle norme sulla professione possono portare a una sanzione in proporzione alla gravità dei fatti, tenendo conto della reiterazione e delle circostanze (art. 2 del Codice). Può essere sanzionato anche un comportamento che pregiudica soltanto il decoro e la dignità della categoria (art. 3).
Alcuni esempi di condotte che possono portare a un procedimento:
- violare le regole del Codice su concorrenza, pubblicità, rapporti con colleghi e committenti o segreto professionale;
- non acquisire i crediti formativi obbligatori, che per legge è un illecito disciplinare;
- non avere la polizza di responsabilità civile professionale;
- avvalersi di chi esercita abusivamente la professione;
- per il geometra pubblico dipendente in part-time, usare la propria posizione per trarne vantaggi.
Le singole regole di condotta sono spiegate nella guida al Codice deontologico dei geometri.
Chi giudica: il Consiglio di disciplina
Dal 2012 la funzione disciplinare non spetta più al Consiglio del Collegio. L’art. 8 del DPR 137/2012 ha istituito presso ogni Collegio un Consiglio di disciplina territoriale, che istruisce e decide i procedimenti sugli iscritti all’albo. I suoi componenti sono nominati dal presidente del Tribunale tra i nominativi proposti dal Collegio, e i singoli casi sono decisi da collegi di tre membri.
Il Consiglio del Collegio continua però a vigilare: per esempio, alla fine del triennio formativo segnala al Consiglio di disciplina chi non ha raggiunto i crediti.
Come funziona il procedimento disciplinare
Le regole di base sono nel R.D. 274/1929, il regolamento della professione di geometra, coordinate con il DPR 137/2012:
1. Avvio: il procedimento parte d’ufficio, su segnalazione di un cliente o di un altro interessato, o su richiesta del Pubblico Ministero.
2. Istruttoria: si verificano i fatti, si raccolgono informazioni e si sente il geometra interessato. Poi si decide se aprire il procedimento.
3. Convocazione: il geometra è informato almeno 10 giorni prima della seduta, per presentare le sue difese di persona o con documenti.
4. Decisione: sentiti il relatore e la difesa, si decide. Se il geometra non si presenta e non giustifica l’assenza, si procede comunque.
5. Notifica e ricorso: l’avvertimento si comunica con raccomandata; censura, sospensione e cancellazione si notificano tramite ufficiale giudiziario. Entro 30 giorni dalla notifica si può ricorrere al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati; contro la sua decisione è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.
Una transazione con il cliente che ha fatto la segnalazione non chiude il procedimento: l’interesse tutelato è pubblico e la valutazione resta all’organo disciplinare.
Le sanzioni disciplinari: dall’avvertimento alla cancellazione
Il Codice deontologico (art. 27) rimanda alle sanzioni dell’art. 11 del R.D. 274/1929.
| Sanzione | Cosa comporta | Come si comunica |
|---|---|---|
| Avvertimento | richiamo formale a non ripetere la condotta; non limita l’attività | lettera raccomandata del presidente |
| Censura | dichiarazione formale di biasimo, che resta nel fascicolo dell’iscritto | notifica tramite ufficiale giudiziario |
| Sospensione | divieto di esercitare la professione per un periodo massimo di sei mesi | notifica tramite ufficiale giudiziario |
| Cancellazione dall’albo | perdita dell’iscrizione e quindi del diritto di esercitare | notifica tramite ufficiale giudiziario |
Per i geometri la sanzione più grave si chiama cancellazione: il termine “radiazione” è usato in altri ordinamenti professionali. Chi è stato cancellato per motivi disciplinari può chiedere di essere iscritto di nuovo quando sono passati almeno due anni e sono cessate le ragioni della cancellazione; se la cancellazione dipende da una condanna penale, serve la riabilitazione (art. 14 del R.D. 274/1929).
Le condanne penali hanno regole proprie: in caso di condanna alla reclusione si può disporre, secondo le circostanze, la sospensione o la cancellazione, che è sempre obbligatoria se la condanna impedirebbe l’iscrizione (art. 13).
Sospensione dall’albo: le conseguenze
Durante la sospensione il geometra non può esercitare la professione: niente nuovi incarichi, firme di progetti, pratiche o perizie come geometra. Il provvedimento è comunicato agli uffici giudiziari della circoscrizione e agli altri enti previsti, quindi diventa conoscibile da chi riceve i suoi atti.
Restano invece gli obblighi verso il Collegio e la Cassa, e la sospensione non cancella le responsabilità civili e penali per i fatti che l’hanno causata. Come gestire gli incarichi già in corso dipende dal caso: conviene parlarne subito con il Collegio e, se serve, con un legale.
Cancellazione dall’albo per morosità
La morosità è il mancato pagamento dei contributi dovuti al Collegio, cioè la quota annuale di iscrizione. Non è un illecito deontologico come gli altri, ma ha una disciplina specifica: la legge 536/1949 (art. 2) prevede che l’iscritto che non paga possa essere sospeso dall’esercizio professionale, con le forme del procedimento disciplinare. Questa sospensione non ha un limite di tempo: dura finché il geometra non dimostra di aver pagato, e allora viene revocata.
Prima di arrivare alla sospensione il Collegio di solito invia solleciti e una diffida con un termine per pagare. Se la morosità si protrae a lungo, alcuni Collegi prevedono nel proprio regolamento la cancellazione dall’albo; su questo passaggio la giurisprudenza non è uniforme. Se ricevi una diffida, la cosa più semplice è contattare la segreteria del Collegio, verificare l’importo e chiedere se è possibile rateizzare.
I contributi previdenziali alla Cassa Geometri sono un’altra cosa: seguono le regole della Cassa e non coincidono con la quota del Collegio.
Come evitare i procedimenti più comuni
Molti procedimenti nascono da obblighi semplici trascurati: crediti formativi non completati, polizza scaduta, quota non pagata, mancata comunicazione al Collegio dei cambi di indirizzo o di PEC. Conoscere le regole del Codice e dell’ordinamento serve proprio a riconoscere i rischi prima che diventino una segnalazione.
Il corso su responsabilità e procedimento disciplinare dei geometri spiega le conseguenze della violazione delle regole deontologiche, la responsabilità civile, penale e disciplinare e il funzionamento del procedimento, e vale per i crediti in deontologia. Per un quadro di tutte le professioni c’è anche l’articolo su deontologia professionale e formazione continua.
Formazione consigliata
I due corsi qui sotto, online e da 3 ore ciascuno, riconoscono 3 CFP in ordinamento e deontologia tramite il Collegio dei Geometri di Nuoro: insieme coprono i 6 crediti deontologici del triennio.
Corsi correlati
Domande frequenti
Avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione fino a sei mesi e cancellazione dall’albo. Si applicano in proporzione alla gravità dei fatti e alla loro reiterazione.
Il Consiglio di disciplina territoriale istituito presso il Collegio, con collegi di tre membri. Contro la decisione si può ricorrere al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati entro 30 giorni dalla notifica.
Il mancato pagamento della quota al Collegio porta prima alla sospensione, che dura finché non si paga. La cancellazione per una morosità prolungata dipende dal regolamento del Collegio e dalla valutazione del caso.
Per tutta la durata non puoi esercitare la professione né firmare atti come geometra. Restano gli obblighi verso il Collegio e la Cassa.
Sì, quando sono cessate le ragioni della cancellazione. Se è stata disposta per motivi disciplinari, devono essere passati almeno due anni; dopo una condanna penale serve la riabilitazione.
Sì. Il DPR 137/2012 e il regolamento del CNGeGL lo qualificano come illecito disciplinare: il Collegio segnala chi non ha raggiunto i 60 CFP al Consiglio di disciplina.
Riferimenti normativi
- R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 – regolamento della professione di geometra: artt. 11 (sanzioni), 12 (istruttoria), 13 (condanne penali), 14 (nuova iscrizione), 15 (notifiche e ricorsi).
- Legge 3 agosto 1949, n. 536, art. 2 – sospensione per mancato pagamento dei contributi al Collegio.
- DPR 7 agosto 2012, n. 137 – art. 7 (formazione continua) e art. 8 (Consigli di disciplina territoriali).
- Codice di deontologia professionale dei geometri – Delibera CNGeGL n. 5 del 3 aprile 2007, modificato il 18 ottobre 2023: artt. 1-3 e 27.
La Redazione di Unione Professionisti si occupa della realizzazione di contenuti informativi e approfondimenti dedicati ai professionisti del settore tecnico. Gli articoli trattano novità normative, aggiornamento professionale, formazione continua e tematiche di interesse per ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti.







