In vigore l’obbligo del BIM per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro

In vigore l'obbligo del BIM negli appalti pubblici
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Autore: Ultimo aggiornamento: 14 Gennaio 2026Categorie: Edilizia

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Lo prevede il decreto ministeriale n. 560 del 1 dicembre 2017 – decreto BIM – che, in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici, definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.

L’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via via per importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

In vigore dal 27 gennaio 2018, il DM n. 560/2017 disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agli adempimenti preliminari.

 

Una Commissione, che sarà istituita ad hoc con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avrà il compito di monitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e di individuare eventuali misure correttive, per aggiornare i dati e le procedure previsti nel decreto.

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