Permesso di costruire e silenzio assenso: quando si applica?
Edilizia, Normative
Il permesso di costruire è un’autorizzazione amministrativa necessaria per realizzare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Negli ultimi anni, grazie alle normative introdotte con il Decreto Semplificazioni, si è diffuso il concetto di silenzio assenso in edilizia, volto a snellire le procedure burocratiche e ridurre i tempi di attesa per ottenere i permessi necessari. Ma quando si applica esattamente il silenzio-assenso per il permesso di costruire? In questo articolo, esploreremo in dettaglio le condizioni, i tempi e le ultime novità del 2024 in materia.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Il silenzio-assenso in edilizia
Il silenzio-assenso rappresenta un meccanismo amministrativo in cui il mancato riscontro da parte dell’autorità competente entro un determinato termine equivale all’accoglimento della domanda. Questo principio, applicato in edilizia, consente di ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso, ovvero senza attendere esplicitamente un’autorizzazione scritta.
Silenzio assenso e permesso di costruire: come funziona
Tra i titoli edilizi, il permesso di costruire è il modello caratterizzato dalle maggiori formalità e complessità procedurali, a causa dell’ampia portata degli interventi che autorizza.
Il procedimento inizia con la presentazione della domanda al Comune di riferimento. Entro 10 giorni lo Sportello Unico comunica il responsabile del procedimento, il quale valuta la pratica e redige una proposta di provvedimento entro 60 giorni. Entro 30 giorni dalla proposta, il responsabile può interrompere l’istruttoria una sola volta per richiedere documenti aggiuntivi, con i termini che riprendono dalla ricezione della documentazione integrativa. Il richiedente deve rispondere entro 15 giorni, fornendo i documenti richiesti. Infine, entro 30 giorni dalla proposta, il dirigente o responsabile dell’ufficio emette il provvedimento finale.
In sintesi, i tempi per il rilascio del permesso di costruire sono di 90 giorni complessivi:
- 60 giorni per elaborare la proposta di provvedimento.
- 30 giorni dalla presentazione della proposta per emettere il provvedimento finale.
Se entro questo periodo non viene emesso alcun provvedimento di diniego o accettazione, il permesso si considera automaticamente rilasciato, a meno che non ci siano vincoli legati all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. In sostanza, non esiste una vera e propria richiesta di permesso di costruire con silenzio assenso, ma si tratta di una una modalità di approvazione automatica che scatta in caso di ritardo della Pubblica Amministrazione.
Quando è valido il silenzio assenso per il permesso di costruire?
Non tutte le richieste di permesso di costruire possono beneficiare del silenzio-assenso. Vediamo alcune condizioni che sono necessarie per la procedura:
- documentazione completa: è fondamentale che la domanda sia corredata da tutta la documentazione necessaria;
- assenza di vincoli: il silenzio-assenso non si applica in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali, storici o artistici che richiedono specifiche autorizzazioni.
Una questione molto dibattuta, riguarda la validità del silenzio assenso per tutti quegli interventi che non rientrano tra le opere conformi alla normativa. In passato, i giudici concordavano che il decorso dei termini non fosse sufficiente per la formazione del silenzio assenso: era necessaria anche la conformità dell’intervento alle normative edilizie e urbanistiche. Recentemente, però, la giurisprudenza ha stabilito che per ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso è sufficiente il decorso dei termini. L’Amministrazione, se accerta la non conformità dell’intervento, può intervenire solo in autotutela in un secondo momento, come previsto dall’articolo 21 nonies, comma 1, della Legge 241/1990.
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2068/2023, ha confermato questo orientamento, risolvendo la disputa tra un’impresa e un Comune. L’impresa aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire con silenzio assenso, che il Comune contestava perché senza conformità normativa. Il TAR ha ritenuto valido il permesso di costruire, spiegando che l’Amministrazione avrebbe potuto agire in autotutela.
Il silenzio assenso per gli altri titoli edilizi
Il meccanismo del silenzio-assenso non si limita al permesso di costruire, ma si estende anche ad altri titoli edilizi, come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Anche in questi casi, la mancata risposta dell’amministrazione entro i termini previsti comporta l’accoglimento della domanda.
Mentre il permesso di costruire riguarda interventi di maggiore rilevanza urbanistica, la SCIA si applica a lavori di minore impatto, come ristrutturazioni interne o cambi di destinazione d’uso senza opere strutturali. La SCIA alternativa al permesso di costruire, invece, consente di avviare i lavori immediatamente, con l’amministrazione che ha 30 giorni per effettuare controlli e, in caso di irregolarità, sospendere i lavori.
Le ultime novità
Recentemente il TAR Lombardia, nella sentenza n. 518/2024, ha nuovamente confermato che il permesso di costruire si considera ottenuto con il decorso del tempo, indipendentemente dalla conformità del progetto alle normative urbanistiche. Il diniego tardivo, infatti, contrasterebbe con il principio di collaborazione e buona fede tra cittadini e Amministrazione. Pertanto, in caso di inerzia, l’Amministrazione può intervenire solo in autotutela, garantendo le necessarie motivazioni legate all’interesse pubblico.
Sempre a proposito di procedure burocratiche e titoli edilizi, il 26 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi, il Ddl Semplificazioni. La legge, che non passerà come decreto d’urgenza, punta a ridurre i tempi della burocrazia e a migliorare l’efficienza delle PA, in linea con gli obiettivi delineati dal PNRR. Tra le novità, la modifica del d.P.R. n. 380/2001 prevede che il permesso di costruire possa formarsi per silenzio-assenso anche per immobili vincolati, se corredati dalle necessarie autorizzazioni. Sarà quindi possibile ottenere il permesso di costruire attraverso il silenzio-assenso, purché la richiesta sia accompagnata dalle autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso richiesti dalla legge e già rilasciati dall’autorità competente, senza necessità di convocare la conferenza dei servizi.
Inoltre, il Ddl semplificherà le norme e le procedure riguardanti:
- la circolazione giuridica dei beni derivanti da donazioni;
- le traduzioni giurate;
- il rilascio delle autorizzazioni per inumazione, tumulazione, cremazione e affido o dispersione delle ceneri;
- la dichiarazione di assenza e morte presunta, riducendo a metà i tempi per ottenere tale status.
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