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Formazione continua obbligatoria CNPI
Un regolamento preciso e ferreo in cui, alla voce formazione professionale, si può leggere l’obbligo espresso per tutti i periti industriali di garantire un impegno formativo all’interno dell’arco temporale, stabilito in 5 anni.

- Mauro Melis
- 3 Agosto 2015
Una formazione continua obbligatoria CNPI, studiata e pensata per i periti industriali, disciplinata da uno specifico regolamento professionale approvato il 30 novembre 2013 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2013.
Nel corso di quest’arco temporale il professionista interessato deve acquisire complessivamente 120 CFP (secondo regolamento ad un ora di lezione corrisponde un credito formativo, sulla falsariga di quanto avviene anche nelle aule universitarie italiane), con un minimo di 15 CFP anno, di cui almeno 3 CFP devono essere conseguiti mediante lo svolgimento di attività formative riguardanti l’etica, la deontologia, la materia previdenziale, e quant’altro costituisce aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine
In linea con quanto dettato dagli altri ordini professionali anche per quanto riguarda i periti industriali vige il sistema dei crediti formativi professionali, un sistema formativo che prevede, ai fini del rilascio dei CFP, la partecipazione sia a:
- eventi di formazione diretta (corso di formazione, seminario di formazione, convegno e/o incontro tecnico)
- eventi di formazione indiretta (docenza, coordinamento e/o il tutoraggio di attività formative, corsi, seminari, convegni, attività relatori ali e formative in eventi di formazione diretta, attività editoriale e giornalistica in argomenti attinenti la professione, partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali, formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari ).
Come si può vedere la formazione continua obbligatoria del CNPI per i periti industriali risulta essere una formazione di qualità, una formazione che in diversi casi non ha nulla da invidiare alla formazione universitaria.
Quando e come richiedere l’esonero dall’obbligo di conseguimento dei CFP per quanto riguarda la formazione continua obbligatoria del CNPI?
I periti industriali che si trovino nelle condizioni di; gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del nascituro, per grave malattia e/o intervento chirurgico, per interruzione dell’attività professionale per almeno quattro mesi consecutivi, casi di forza maggiore valutati di volta in volta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine possono richiedere l’esenzione dal conseguimento dei CFP. Sull’esenzione e sulle modalità stesse in cui si dispiegherà l’esenzione si pronuncerà l’organismo territoriale, che, a suo insindacabile giudizio, potrà accogliere o meno la richiesta.
Il numero dei crediti annuali non può mai essere inferiore al numero di 8.
E per coloro che non assolvono all’obbligo formativo previsto dalle normative che regolano la formazione continua obbligatoria del CNPI?
Coloro che, impossibilitati da diversi motivi, non riescono ad assolvere l’obbligo formativo, saranno convocati dal rispettivo Consiglio territoriale del Collegio di appartenenza e invitati a definire un programma per recuperare i CFP non conseguiti. Il programma definito congiuntamente dovrà poi essere portato a termine nell’arco di sei mesi dalla data di convocazione.
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