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Formazione continua obbligatoria CNPA
Una figura professionale, quella dei periti agrari, che al pari degli agronomi e degli agrotecnici, rientra nella categoria più specifica dei consulenti aziendali. In particolare i periti agrari svolgono la loro funzione all’interno delle aziende agricole, dove svolgono quasi le mansioni, potremo dirla all’inglese, di un manager.

- Mauro Melis
- 3 Luglio 2015
La formazione professionale continua obbligatoria prevista dal CNPA per i periti agrari e per i periti agrari laureati è disciplinata da uno specifico regolamento adottato dallo stesso CNPA nella seduta di Consiglio del 16 Ottobre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel numero 23 del 30 Novembre 2013.
Un manager che spazia dalla contabilità alle stime catastali e che in America e Australia si forma solo nel corso di lunghi anni di studi accademici (vedi gli stud manager ndr).
Da ciò si può forse meglio comprendere l’attenzione che Stato e Ordini professionali hanno riposto verso la disciplina della formazione e dell’aggiornamento professionale continuo.
Con quali modalità puo essere erogata la formazione continua obbligatoria per gli iscritti al CNPA?
Formazione e aggiornamento possono essere realizzati attraverso corsi di formazione professionale continua organizzati sia direttamente dagli Ordini Territoriali sia da Enti di formazione che però abbiano ottenuto l’accreditamento preventivo dal CNPA e siano quindi riconosciuti con parere vincolante emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia (per emettere parere il Ministero di Grazia e Giustizia valuta sia nella forma sia nel merito e nella qualità la proposta formativa, cosi da garantire elevati standard di formazione).
Il sistema della formazione e dell’aggiornamento ricalca sotto diversi aspetti la formazione di altri ordini professionali. Anche per quanto riguarda i Periti Agrari infatti il numero massimo di CFP cumulabili nel corso di tre anni è 120. Un totale crediti a cui per ogni anno solare trascorso vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP (30 è anche il numero minimo di crediti formativi necessario per poter svolgere legalmente la professione di perito agrario).
Ma se per alcuni motivi non potessi adempiere all’obbligo della formazione continua obbligatoria CNPA?
I motivi di impedimento possono essere di diverso tipo (maternità o paternità per un anno, grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e servizio civile).
Il regolamento nazionale per la professione di Perito agrario ne individua tassativamente alcuni casi, spesso comuni anche alle altre professione tecniche, a cui se ne aggiunge uno dove vige una sorta di tutela per i professionisti “anziani”.
Infatti il perito agrario ancora in attività (e in regola con la formazione degli ultimi tre anni) che abbia però superato il sessantacinquesimo anno di età può essere esentato dall’adempiere l’obbligo formativo.
Per tutti i casi di possibile esenzione comunque decide e valuta il rispettivo Ordine professionale di appartenenza.
Ed è sempre l’Ordine a decidere sulle sanzioni da comminare in caso di violazione dell’obbligo formativo e a deferire il professionista al Consiglio di Disciplina per le conseguenti azioni disciplinari.
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