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Formazione continua obbligatoria CNI
In linea con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali in fatto di formazione professionale obbligatoria, anche per gli ingegneri, per poter esercitare legalmente la professione, sono previsti un numero minimo di crediti formativi professionali.

- Mauro Melis
- 3 Settembre 2015
La formazione continua obbligatoria CNI per gli ingegneri è disciplinata da un apposito un regolamento adottato in attuazione del D.P.R. del 7 agosto 2012. Il regolamento, il numero 137, emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 luglio 2013.
Come può svolgersi la formazione continua obbligatoria CNI per gli ingegneri?
La formazione e il conseguente aggiornamento obbligatorio può essere svolto dagli iscritti all’ordine degli ingegneri attraverso diverse e specifiche modalità formative. In linea di massima le attività formative che, se riconosciute dal CNI, possono rilasciare dei CFP sono suddivisibili in tre diverse tipologie:
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attività formativa non formale (partecipazione a corsi, seminari, convegni, conferenze eventi, riconosciuti dal CNI, partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse professionale, partecipazione a stages formativi)
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attività formativa informale (attività legate in diverso modo all’attività professionale, come competenze curricolari, pubblicazioni editoriali, brevetti, partecipazione a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, partecipazioni alle commissioni per gli esami di Stato, partecipazioni a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali se inerenti l’attività professionale)
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attività formativa formale ( master di primo e secondo livello e dottorati di ricerca, corsi universitari con esame finale)
In ogni caso, il numero massimo di CFP cumulabili nell’arco di un triennio è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.
Come avviene l’attribuzione dei crediti formativi professionali per mezzo della formazione continua obbligatoria CNI?
Per esercitare la professione ingegneristica bisogna essere in possesso almeno di 30 crediti formativi professionali. Nel computo dei crediti al termine di ogni anno solare vengono sottratti ad ogni iscritto 30 CFP. Gli iscritti devono effettuare, obbligatoriamente, la propria formazione anno per anno, incrementando i propri CFP fino ad un massimo di 120 CFP annuali.
Al momento dell’iscrizione all’Albo vengono accreditati ad ogni iscritto un certo numero di crediti formativi:
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agli iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP;
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in caso di prima iscrizione all’Albo entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
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in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 60 CFP;
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in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 30 CFP.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all’Albo comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguite obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello dell’iscrizione.
È possibile essere esonerati dal conseguimento dei crediti formativi professionali cosi come previsto dal regolamento della formazione continua obbligatoria CNI?
La domanda è ovviamente una delle più digitate sulla rete, ebbene si, è possibile essere esonerato dal conseguimento dei CFP per alcuni motivi precisi:
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maternità o paternità
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malattia o infortunio
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assistenza a figli o parenti di primo grado
L’ingegnere che intenderà usufruire dell’esenzione dovrà inoltrare, cosi come per le atre professioni, una richiesta di esenzione al proprio ordine. Una volta ricevuta la richiesta sarà il singolo ordine, in completa autonomia, a decidere sull’eventuale esenzione valutando la documentazione inviatali.
Trattandosi di OBBLIGO formativo, i professionisti che non assolvono all’obbligo di formazione e aggiornamento incorrono in un illecito amministrativo su cui decide il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza che può eventualmente deferire il professionista al Consiglio di Disciplina
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