- Home >
- Formazione continua obbligatoria CNAPPC
Formazione continua obbligatoria CNAPPC
Una volta, anni fa, bastava la laurea per potersi definire architetti. Oggi invece, cosi come stabilito dal D.P.R. n. 137/2012 e dal regolamento che disciplina la formazione continua obbligatoria, anche per quanto riguarda i tesserati CNAPPC, per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, i professionisti italiani hanno l’esplicito obbligo di tenersi aggiornati sulle ultime novità in ambito professionale.

- Mauro Melis
- 3 Ottobre 2015
Novità che devono riguardare obbligatoriamente diversi ambiti tematici; architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza, gestione della professione, sostenibilità, storia, restauro e conservazione, strumenti, conoscenza e comunicazione, urbanistica, ambiente e pianificazione territoriale, norme deontologiche ( i corsi sulle norme deontologiche possono essere realizzati solo dagli ordini professionali).
Chi è autorizzato a realizzare e a gestire la formazione continua obbligatoria per gli iscritti CNAPPC?
In base alle leggi e ai regolamenti nazionali, solo gli Ordini Territoriali o Enti di formazione, che abbiano ottenuto l’accreditamento presso il CNAPPC possono realizzare corsi di formazione professionale. Un riconoscimento che deve inoltre sottostare al parere vincolante del Ministero competente, che giudica nel merito le caratteristiche formali e qualitative dell’offerta formativa proposta. Tutti i nuovi iscritti agli Ordini hanno l’obbligo di far partire la propria formazione professionale a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’albo nazionale ( è comunque prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento di eventuali crediti maturati nell’arco di tempo che trascorre dall’iscrizione all’ordine al primo gennaio successivo ndr )
Come si articolano i corsi di formazione continua obbligatoria CNAPPC?
I corsi di formazione continua per gli Architetti si articolano su una base triennale, un arco temporale in cui i professionisti iscritti agli albi professionali hanno l’obbligo, per quanto riguarda il triennio 2014-2016, di conseguire 60 crediti formativi (almeno 10 crediti formativi annui) di cui 4 crediti devono essere conseguiti nelle materie riguardanti gli ambiti ordinistici e deontologici.
E per gli anni successivi?
Negli anni successivi al triennio sperimentale 2014-2016 i crediti da conseguire nell’arco di un triennio saliranno a 90, mentre i crediti annuali raddoppieranno fino a 20, rimane invariato invece l’obbligo di conseguire almeno 4 crediti formativi nelle materie riguardanti gli ambiti ordinistici e deontologici.
È consentito, nell’arco di un triennio, accumulare crediti formativi in eccesso fino ad un massimo di dieci e richiederne il riconoscimento per il triennio successivo.
Cosa sono i crediti formativi professionali CFP previsti dalla formazione continua obbligatoria del CNAPPC?
I CFP sono l’unità di misura specifica della formazione professionale continua, per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve infatti certificare il possesso di un numero minimo di crediti formativi.
Il professionista può acquisire i CFP necessari partecipando a corsi, seminari, stage, conferenze, visite tecniche cosi come disciplinato da appositi regolamenti emanati dagli Ordini di Categoria
Ai fini del riconoscimento dei CFP è richiesta una frequenza ai corsi non inferiore all’80%, e dove previsto, il superamento di un test finale di valutazione. I corsi di formazione possono essere svolti sia frontalmente sia, e questa è la tipologia che più sta prendendo piede in questi anni, per via telematica.
Convenienza della formazione professionale a distanza
Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale a distanza possono essere attribuiti un numero di CFP all’ora pari a 2 il doppio rispetto alla formazione frontale.
Quali professionisti, e soprattutto quando, risultano esonerati dal seguire i corsi di formazione professionale?
Il Consiglio dell’Ordine può, accogliendo la domanda motivata e documentata da parte dell’interessato, esonerare il professionista dallo svolgimento dell’attività formativa in alcuni casi specifici:
-
maternità ( in caso di maternità il Consiglio dell’Ordine può decidere di ridurre l’obbligo formativo a 20 CFP nel triennio sperimentale e a 30 CFP per quanto invece riguarda il successivo triennio ordinario)
-
malattia grave, infortunio e assenza dall’Italia ( a patto che queste cause determinino l’interruzione dell’attività per almeno 6 mesi continuativi )
-
altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazione di eccezionalità.
Potranno beneficiare di esonero, previa apposita circolare del CNI che ne fisserà requisiti e durata, i professionisti che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.
Se non partecipo alle attività di formazione professionale continua in quali sanzioni rischio di incorrere?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce cosi come previsto dalle leggi un illecito disciplinare.
Nel caso si riscontrasse l’inadempimento all’obbligo formativo da parte dell’iscritto, l’ordine professionale competente per territorio avvierebbe l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente nel termine perentorio di 6 mesi dalla scadenza del triennio.
Iscriviti alla newsletter
Tutte le novità sul mondo dei professionisti
Tutte le novità sul mondo dei professionisti